Stato di regolazione
a) cittadino di un Paese terzo
Il cittadino di un Paese terzo può risiedere e lavorare nella Repubblica di Croazia conformemente alle disposizioni della Legge sugli stranieri (Bollettino Ufficiale nn. 133/20, 114/22 e 151/22) sulla base di:
– un permesso di soggiorno e di lavoro
– un certificato di registrazione del lavoro (certificato di registrazione del lavoro fino a 90 giorni oppure certificato di registrazione del lavoro fino a 30 giorni nell’anno solare – articoli 140.-144. della Legge sugli stranieri)
– senza permesso di lavoro o senza il certificato di registrazione del lavoro (categorie di cittadini di paesi terzi prescritte dall’articolo 89 dalla Legge sugli stranieri)
Nella Repubblica di Croazia un cittadino di un Paese terzo può lavorare sulla base di un permesso di soggiorno e di lavoro oppure di un certificato di registrazione del lavoro regolato dalla Legge sugli stranieri. Con la Legge sugli stranieri sono prescritte eccezioni in base alle quali possono lavorare senza permesso di soggiorno e di lavoro ovvero senza certificato di registrazione del lavoro.
Legge sugli stranieri, in vigore dal 01/01/2021., ha completamente modificato il sistema di concessione ed occupazione dei lavoratori stranieri perchè al posto del sistema delle quote si è presentato il sistema di valutazione del mercato del lavoro.
Valutazione del mercato del lavoro comprende la verifica dello stato nel registro dei disoccupati ed il procedimento di mediazione allo scopo di occupazione dei lavoratori dal mercato del lavoro nazionale. In seguito a valutazione del mercato del lavoro i datori del lavoro possono presentare la domanda di concessione del permesso di soggiorno e lavoro dei lavoratori stranieri entro 90 giorni.
Valutazione del mercato del lavoro non è necessario applicare a tutte le professioni, infatti la Legge sugli stranieri ha reso possibile la presentazione delle domande di concessione del permesso di soggiorno e lavoro dei lavoratori stranieri anche senza valutazione del mercato del lavoro a meno che si tratti di professioni scomparse permanentemente sul mercato del lavoro, detti lavoratori mancano in un numero considerevole nel territorio della Croazia e la carenza di lavoratori di tali professioni non si può sostituire con i corsi di formazione per disoccupati. L’elenco delle professioni per le quali non si effettua la validazione del mercato del lavoro adotta il Consiglio direttivo di HZZ.
Secondo la stessa Legge la validazione del mercato del lavoro non si effettua per la proroga della validità del permesso di lavoro già valido o per l’occupazione di lavoratori stagionali fino a 90 giorni all’anno nell’attività agricola, forestale, turistica ed alberghiera. Per la proroga della validità del permesso di lavoro già valido e per l’occupazione fino a 90 giorni in tali attività non è necessario neanche chiedere il parere di HZZ, infatti è necessaria soltanto l’autorizzazione di MUP (Ministero degli interni).
Permessi di soggiorno e di lavoro sulla base di valutazione del mercato del lavoro e di parere dell’Istituto croato per l’occupazione – Datori di lavoro per l’occupazione dei lavoratori di paesi terzi sono tenuti a domandare l’effettuazione della valutazione del mercato del lavoro ed il parere dell’Istituto croato per l’occupazione.
Permessi di soggiorno e di lavoro senza la valutazione del mercato del lavoro insieme al parere dell’Istituto croato per l’occupazione – Il Consiglio direttivo dell’Istituto croato per l’occupazione adotterà la decisione sulle professioni deficitarie la quale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto croato per l’occupazione e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a domandare l’effettuazione della valutazione del mercato del lavoro.
Permessi di soggiorno e di lavoro senza la valutazione del mercato del lavoro e senza il parere dell’Istituto croato per l’occupazione
– in caso di proroga della validità del permesso di soggiorno e di lavoro per lo stesso datore di lavoro e per lo stesso cittadino di Paese terzo
– in caso di occupazione stagionale nel settore agricolo, forestale, alberghiero e turistico fino a 90 giorni durante l’anno solare
– permessi di soggiorno e di lavoro che vengono rilasciati ai sensi dell’articolo 110 della Legge (per es. il personale chiave nelle società commerciali, il lavoro autonomo nella società commerciale/impresa artigiana nella quale possiede almeno il 51 per cento della partecipazione, la carta blu dell’Unione Europea, le persone trasferite all’interno della società, i fornitori di servizi, i volontari, i praticanti, membri dell ‘equipaggio della nave ecc.)
Permessi di soggiorno e di lavoro
Il datore di lavoro tramite piattaforme online presenta la domanda di concessione del permesso di soggiorno e di lavoro per la quale è richiesta l’effettuazione della valutazione del mercato del lavoro e/o l’ottenimento del parere dell’Istituto croato per l’occupazione.
I cittadini di Paese terzo o il datore di lavoro possono presentare la domanda di concessione del permesso di soggiorno e di lavoro per la quale non è richiesta l’effettuazione della valutazione del mercato del lavoro neppure l’ottenimento del parere dell’Istituto croato per l’occupazione, immediatamente o tramite e-mail presso la Direzione di Polizia oppure la Stazione di Polizia competente secondo: il luogo di soggiorno previsto, il lavoro del cittadino di Paese terzo o la sede legale del datore di lavoro.
Sulla domanda decide la Direzione di Polizia oppure la Stazione di Polizia secondo il luogo di residenza o il soggiorno previsto del cittadino di Paese terzo.
b) persone sotto protezione internazionale
Nella Repubblica di Croazia le persone sotto protezione internazionale possono lavorare senza permesso di soggiorno e di lavoro, ovvero senza certificato di registrazione del lavoro.
Senza permesso di soggiorno e di lavoro nella Repubblica di Croazia può lavorare un cittadino di Paese terzo al quale viene concesso;
- soggiorno temporaneo allo scopo di ricongiungiamento familiare con un cittadino croato, cittadino di un Paese terzo con la residenza permanente, soggiorno permanente, asilo concesso o con la protezione sussidiaria in conformità alla norma con la quale si disciplina la protezione internazionale.
- soggiorno temporaneo allo scopo di convivenza con un cittadino croato, cittadino di un Pease terzo con la residenza permanente, soggiorno permanante, asilo concesso o con la protezione sussidiaria in conformità alla norma con la quale si disciplina la protezione internazionale.
- soggiorno temporaneo allo scopo di ricongiungiamento familiare o convivenza con un cittadino di un Pease terzo al quale è rilasciata la carta blu dell’Unione Europea oppure il permesso di soggiorno e di lavoro peri l trasferimento all’interno della società
- soggiorno temporaneo allo scopo di ricongiungiamento familiare o convivenza con un cittadino di un Paese terzo al quale è stata concessa la residenza permanente nell’altro paese membro dello Spazio Economico Europeo
- soggiorno temporaneo per motivi umanitari
- soggiorno autonomo
- soggiorno temporaneo di un lavoratore distaccato
- soggiorno temporaneo allo scopo di ricerche di cui all’articolo 74 di questa Legge
- soggiorno temporaneo allo scopo di ricongiungiamento familiare o convivenza con il ricercatore di cui all’articolo 74 di questa Legge
- soggiorno temporaneo allo scopo di istruzione universitaria, se lavora o lavora indipendetemente al massimo 20 ore alla settimana, a meno che il tirocinio di studenti sia una parte integrante del programma di studi.
- status di studente regolare quando compie il lavoro tramite un mediatore autorizzato, senza costituire il rapporto di lavoro al massimo 20 ore alla settimana
- soggiorno temporaneo allo scopo di soggiorno di una persona con la residenza permanente nell’altro paese membro dello Spazio Economico Europeo
- asilo o protezione sussidiaria oppure è un richiedente di protezione internazionale in conformità alla norma con la quale si disciplina la protezione internazionale
- residenza permanente
- soggiorno permanente
Il richiedente asilo consegue il diritto al lavoro alla scadenza del termine di nove mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo sulla quale il Ministero degli interni non ha preso alcuna decisione, qualora il richiedente asilo con il suo comportamento non ha avuto influsso sui motivi della mancata decisione.
Presso l’HZZ ci si può registrare un richiedente asilo o un straniere sotto la protezione sussidiaria o temporanea nella Repubblica di Croazia, e anche i loro familiari che sono assimilati ai cittadini croati in termini di diritti e obblighi stabiliti da questa Legge.
Eccezionalmente anche un richiedente di protezione internazionale può registrarsi presso l’HZZ insieme ai suoi familiari se il Ministero dell’interno competente non ha preso la decisione della domanda di protezione internazionale entro il termine prescritto dalla legge, e il richiedente con le sue azioni non ha inciso sui motivi dell’assenza di una decisione.
Le persone si registrano presso l’HZZ secondo il luogo di soggiorno, ovvero l’indirrizzo residenziale, e cessano di essere iscritti nel registro dell’HZZ dopo la scadenza di asilo, protezione sussidiaria o protezione temporanea a meno che precedentemente non ci siano motivi per la cessazione d’iscrizione nel registro dei disoccupati.
I richiedenti di protezione internazionale e i loro familiari cessano di essere iscritti nel registro dei disoccupati quando il Ministero dell’interno competente respinge la domanda di protezione internazionale, a meno che precedentemente non ci siano motivi per la cessazione d’iscrizione nel registro dei disoccupati.
c) cittadini di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e cittadini della Svizzera
Ai cittadini di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo ed ai cittadini della Svizzera si applica la Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari.
Nella Repubblica di Croazia i cittadini degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo e i cittadini della Svizzera possono offrire servizi senza permesso di soggiorno e di lavoro, ovvero senza il certificato di registrazione del lavoro.
Ricerca del lavoro nella Repubblica di Croazia
I cittadini stranieri nella Repubblica di Croazia possono cercare lavoro:
- attraverso l’Istituto croato per l’occupazione (di seguito chiamato: “HZZ” – con l’aiuto di un consulente per l’occupazione o sul portale web “Borsa del lavoro”),
- attraverso le agenzie di intermediazione nell’occupazione,
- su Internet e
- negli annunci diffusi sulla stampa.
Istituto croato per l’occupazione
In occasione della notifica nell’elenco dell’HZZ, alla persona disoccupata viene assegnato un consulente per l’occupazione il quale sarà di aiuto nel definire il potenziale lavorativo e le attività con le quali verrà migliorata la sua occupabilità, nella definizione delle occupazioni nelle quali essa ha le maggiori possibilità di essere assunta, le fornirà informazioni sullo stato del mercato del lavoro, consigli di carattere giuridico o aiuto nella scelta del programma di istruzione e qualificazione, nella redazione di curriculum e altro ancora.
Presso l’HZZ ci si registra presentando i seguenti documenti:
- documenti identificativi validi rilasciati nel Paese di origine (carta d’identità o passaporto)
- certificati circa la tipologia di scuola conclusa o diplomi
- dato sul codice identificativo personale (OIB)
Occupazione nella Repubblica di Croazia
Nella Repubblica di Croazia il rapporto di lavoro si fonda su un contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere avviato a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time.
Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, e qualora il datore di lavoro non offra la firma del contratto di lavoro, è tenuto a rilasciare un certificato di contratto di lavoro stipulato, cosa che deve essere fatta prima dell’inizio del lavoro.
Qualora il datore di lavoro prima dell’inizio del lavoro non stipulasse con il lavoratore un contratto di lavoro in forma scritta o non gli rilasciasse un certificato scritto di contratto di lavoro stipulato, si ritiene che egli abbia stipulato con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un esemplare della notifica all’assicurazione pensionistica obbligatoria e all’assicurazione sanitaria entro un termine di otto giorni dalla scadenza del termine per la notifica alle assicurazioni obbligatorie secondo una norma particolare.
In conformità con la Legge sulle professioni regolamentate e riconoscimento delle qualificazioni professionali estere (Bollettino Ufficiale, n. 82/2015, 70/2019 e 47/2020), le persone che desiderano conseguire il loro diritto di esercitare una professione regolamentata nella Repubblica di Croazia e hanno ottenuto la loro qualifica al di fuori della Repubblica di Croazia, sono tenute a richiedere il riconoscimento della qualifica straniera all’autorità competente.
L’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche straniere per l’esercizio delle professioni regolamentate all’interno del sistema educativo nella Repubblica di Croazia è il Ministero della Scienza e dell’Istruzione: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-regulirane-profesije/3195.
A chi rivolgersi in caso di problemi con il datore di lavoro?
Qualora sussistesse il fondato sospetto che il datore di lavoro viola diritti e obblighi di cui al contratto di lavoro, è possibile presentare una denuncia all Ispettorato di Stato, Šubićeva 29, 10 000 Zagabria, tel: 01 2375 100 sede
→ Posta elettronica: pisarnica.dirh@dirh.hr
https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
Ispezione del lavoro (rapporti di lavoro) – ispezioni regionali
ZAGREB
Šubićeva 29, Zagreb
Tel: 01/ 2375-155
RIJEKA
Lošinjska 16, Rijeka
Tel: 051/356-113
VARAŽDIN
Opolski 2, Varaždin
Tel: 042/658-373
SPLIT
Mike Tripala 6, Split
Tel: 021/407-345
OSIJEK
Šetalište kardinala Franje Šepera 1 d, Osijek
Tel: 031/ 250-630
iori informazioni per chi cerca lavoro e per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo si possono trovare nella pubblicazione “Living & Working in Croatia“, disponibile sul sito Internet dell’Istituto croato per l’occupazione.
Link essenziali e dati di contatto
1. Istituto croato per l’occupazione
Ufficio Centrale
Radnička cesta 1, 10000 Zagabria
Telefono: +385 1 612 6000
Posta elettronica dell’HZZ: hzz@hzz.hr ;
Posta elettronica dell’EURES: eures_hr@hzz.hr
2 Ministero del lavoro, sistema pensionastico, la famiglia e la politica politica sociale
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagabria
Telefono: +385 1 610 60835
Indirizzo di posta elettronica: info@mrosp.hr