INDENNITÀ PER MENOMAZIONE FISICA

In caso di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’assicurato può conseguire il diritto a un’indennità per menomazione fisica.

Per menomazione fisica si intende la perdita, la menomazione fortemente significativa o minorazione di un singolo organo o di parte del corpo, circostanza che rende più difficile l’attività dell’organismo e richiede maggiori sforzi per svolgere le necessità di vita, indipendentemente dal fatto che la menomazione causi o meno una riduzione o una perdita della capacità lavorativa dell’assicurato.

La menomazione fisica e i loro gradi si esprimono in percentuali che vanno dal 30% al 100%, e sono indicati in una lista delle menomazioni fisiche stabilita per legge.

L’indennità per la menomazione fisica viene stabilita a seconda della percentuale di menomazione fisica espressa rispetto al valore base (il valore base per la determinazione dell’indennità viene stabilito dall’Istituto con un atto generale e con una Decisione sulla determinazione del valore base per stabilire l’ammontare dell’indennità per menomazione fisica), e cioè:

 

PER MENOMAZIONE
FISICA DA
GRADO L’INDENNITA AMMONTA IN
PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE BASE
100% 1 40%
90% 2 36%
80% 3 32%
70% 4 28%
60% 5 24%
50% 6 20%
40% 7 16%
30% 8 12%

L’indennità per menomazione fisica viene armonizzata allo stesso modo della pensione.

Da 1˚ gennaio 2024 il valore base per la determinazione dell’indennità per menomazione fisica dovuta a un’infortunio sul lavoro o a una malattia professionale ammonta a una somma di 280,96 EUR.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

La procedura viene avviata presentando una domanda presso la sede / l’ufficio / la sezione territoriale dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica secondo il proprio luogo di residenza, ovvero di domicilio della persona che presenta la domanda. Qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale o l’ufficio sul cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione.

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