INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

La fruizione del diritto a un’indennità durante il periodo di disoccupazione nella Repubblica di Croazia viene regolato dalla Legge sul mercato del lavoro (Bollettino ufficiale “Narodne novine” n. 118/1832/20 e 18/22).

Al fine di conseguire il diritto all’indennità, presso l’Istituto di collocamento (HZZ) si può registrare un disoccupato straniero, a cui il rapporto di lavoro è cessato nella Repubblica di Croazia senza la sua colpa oppure senza il suo consenso, e a cui è stato permesso il soggiorno temporaneo nella Repubblica di Croazia.

Lo straniero deve registrarsi presso l’Istituto di collocamento a seconda della località del soggiorno temporaneo.

Nell’accertare i diritti derivanti dallo stato di disoccupazione, l’HZZ applica anche i trattati sulla sicurezza sociale che la Repubblica di Croazia ha stipulato con gli altri Stati.

I trattati in vigore sulla sicurezza sociale che contengono disposizioni sulla disoccupazione sono stati stipulati con:

– Bosnia-Erzegovina

– Repubblica di Serbia

– Repubblica di Montenegro

– Repubblica di Macedonia

– Repubblica di Turchia

-Repubblica d’Albania

 

In applicazione dei trattati sull’assicurazione sociale stipulati con altri Stati, per ottenere le prestazioni in caso di disoccupazione viene sommato solamente il tempo di pagamento dei contributi, e ciò a condizione che alla persona disoccupata il rapporto di lavoro sia cessato nella Repubblica di Croazia, e che essa abbia lavorato per un determinato periodo sempre nella Repubblica di Croazia prima della presentazione della domanda di fruizione di questa indennità, ovvero sia assicurata per la possibilità di disoccupazione.

Affinché la persona disoccupata proveniente da uno degli Stati indicati consegua il diritto a un’indennità nella Repubblica di Croazia:

  1. deve soddisfare la condizione generale dell’esistenza di un lavoro precedente;
  2. deve soddisfare la condizione dell’esistenza di un lavoro precedente nella Repubblica di Croazia;
  3. il rapporto di lavoro non deve essere cessato per sua colpa o volontà / lo svolgimento dell’attività indipendente non deve essere cessata senza un giustificato motivo;
  4. si deve registrare entro il termine previsto dalla legge presso l’ufficio territoriale competente dell’Istituto croato per l’occupazione e presentare domanda di indennità.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

Lei può conseguire il diritto a un’indennità qualora, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero della cessazione dello svolgimento del lavoro autonomo, Lei abbia avuto almeno 9 mesi di lavoro negli ultimi 24 mesi.

Per il conseguimento di tale diritto nella Repubblica di Croazia si terrà conto del tempo che Lei ha trascorso lavorando in uno qualsiasi degli Stati summenzionati, tuttavia dovete soddisfare la condizione del lavoro precedente nella Repubblica di Croazia, cioè prima della presentazione della richiesta Lei per un certo periodo deve essere stato occupato ovvero assicurato per il caso di disoccupazione nella Repubblica di Croazia.

Per tenere conto del tempo che Lei ha trascorso al lavoro in uno qualsiasi degli Stati summenzionati per il conseguimento del diritto a un’indennità nella Repubblica di Croazia, è necessario che prima della presentazione della domanda Lei abbia lavorato nella Repubblica di Croazia per almeno 6 mesi negli ultimi 12 mesi.

Ad esempio, qualora Lei avesse lavorato nella Repubblica di Croazia per 7 mesi, e prima di tale periodo per 2 mesi in uno degli Stati summenzionati, al momento di accertare l’esistenza del diritto a un’indennità si terrà conto del tempo che Lei ha trascorso al lavoro in entrambi gli Stati summenzionati.

L’anzianità assicurativa nell’altro Stato contraente prima del conteggio va verificata per mezzo di moduli o missive concordati. Ciò verrà fatto per Lei in via ufficiale dall’Istituto croato per l’occupazione. In occasione della notifica all’HZZ, La preghiamo di allegare una copia del  libretto di lavoro dal quale sia visibile l’anzianità lavorativa dagli Stati summenzionati.

Per potere conseguire il diritto a un’indennità, il rapporto di lavoro non deve essere cessato per Sua colpa o volontà.

Il diritto a un’indennità non può essere conseguito qualora il rapporto di lavoro fosse cessato:

  • per avere receduto dal rapporto di lavoro, a meno di un recesso straordinario del contratto di lavoro provocato dal comportamento del datore di lavoro;
  • a seguito di accordo scritto di cessazione del rapporto di lavoro (a meno che ciò non sia venuto dietro proposta del datore di lavoro, nel caso di sistemazione collettiva dell’eccesso di forza lavoro secondo una particolare disposizione);
  • a seguito di una transazione giudiziaria, con la quale è stata accertata la cessazione del rapporto di lavoro;
  • per il fatto che non Lei non ha soddisfatto i requisiti richiesti del lavoro di prova, o non ha soddisfatto i requisiti richiesti durante il tirocinio, ovvero qualora non abbia superato l’esame di Stato entro il termine prescritto;
  • a motivo di violazioni degli obblighi di cui al rapporto di lavoro (licenziamento condizionato da comportamento colpevole del lavoratore) nonché a causa di una grave violazione degli obblighi di lavoro o dei doveri di ufficio (licenziamento straordinario) o di cessazione del servizio a forza di legge per motivi dovuti al comportamento del funzionario;
  • a motivo dell’espiazione di una condanna a una pena detentiva superiore ai tre mesi.

Il diritto all’indennità non può essere conseguito qualora Lei abbia cessato di svolgere l’attività di lavoro autonomo senza giustificato motivo. Quali motivi giustificati vengono considerati:

  • un’insolvenza, ovvero una mancanza di liquidità;
  • la chiusura di una procedura di fallimento;
  • un’attività di affari in perdita;
  • la perdita dei locali di lavoro;
  • la perdita delle prerogative, ovvero delle autorizzazioni, a svolgere un’attività prescritta da una norma particolare;
  • la malattia di una persona assicurata in caso di disoccupazione;
  • la perdita del socio in affari;
  • un grave danno ai beni della persona assicurata in caso di disoccupazione;
  • una catastrofe naturale e catastrofe provocata da una causa di forza maggiore;
  • altri motivi dei la persona deve provare che siano giustificati.

Il diritto a un’indennità non è conseguito dal disoccupato al quale tale diritto spetterebbe dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero di svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, qualora tale rapporto di lavoro ovvero svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse durato per un periodo inferiore ai tre mesi, mentre il rapporto di lavoro precedente ovvero lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo sono cessati per uno dei motivi sopra indicati.

Per conseguire il diritto a un’indennità Lei deve recarsi all’Istituto croato per l’occupazione entro un termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o di svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, e presentare una domanda di indennità.

Qualora dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero di svolgimento dell’attività di lavoro autonomo Lei fosse stato/a in congedo di malattia, o di maternità, in congedo parentale, in congedo in caso di adozione o in congedo per i prestatori di assistenza, allora deve presentarsi entro un termine di 30 giorni dalla cessazione di una di tali circostanze.

La domanda si può presentare presso il servizio/ufficio regionale dell’Istituto croato per l’occupazione in cui ha registrato il luogo di residenza o il luogo di soggiorno.

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