La fruizione del diritto a un’indennità durante il periodo di disoccupazione nella Repubblica di Croazia viene regolato dalla Legge sul mercato del lavoro (Bollettino ufficiale “Narodne novine” n. 118/18, 32/20 e 18/22).
Al fine di conseguire il diritto all’indennità, presso l’Istituto di collocamento (HZZ) si può registrare un disoccupato straniero, a cui il rapporto di lavoro è cessato nella Repubblica di Croazia senza la sua colpa oppure senza il suo consenso, e a cui è stato permesso il soggiorno temporaneo nella Repubblica di Croazia.
Lo straniero deve registrarsi presso l’Istituto di collocamento a seconda della località del soggiorno temporaneo.
Nell’accertare i diritti derivanti dallo stato di disoccupazione, l’HZZ applica anche i trattati sulla sicurezza sociale che la Repubblica di Croazia ha stipulato con gli altri Stati.
I trattati in vigore sulla sicurezza sociale che contengono disposizioni sulla disoccupazione sono stati stipulati con:
– Bosnia-Erzegovina
– Repubblica di Serbia
– Repubblica di Montenegro
– Repubblica di Macedonia
– Repubblica di Turchia
-Repubblica d’Albania
In applicazione dei trattati sull’assicurazione sociale stipulati con altri Stati, per ottenere le prestazioni in caso di disoccupazione viene sommato solamente il tempo di pagamento dei contributi, e ciò a condizione che alla persona disoccupata il rapporto di lavoro sia cessato nella Repubblica di Croazia, e che essa abbia lavorato per un determinato periodo sempre nella Repubblica di Croazia prima della presentazione della domanda di fruizione di questa indennità, ovvero sia assicurata per la possibilità di disoccupazione.
Affinché la persona disoccupata proveniente da uno degli Stati indicati consegua il diritto a un’indennità nella Repubblica di Croazia:
- deve soddisfare la condizione generale dell’esistenza di un lavoro precedente;
- deve soddisfare la condizione dell’esistenza di un lavoro precedente nella Repubblica di Croazia;
- il rapporto di lavoro non deve essere cessato per sua colpa o volontà / lo svolgimento dell’attività indipendente non deve essere cessata senza un giustificato motivo;
- si deve registrare entro il termine previsto dalla legge presso l’ufficio territoriale competente dell’Istituto croato per l’occupazione e presentare domanda di indennità.