DIRITTO ALLA PENSIONE FAMILIARE

I familiari di un assicurato deceduto hanno diritto alla pensione familiare qualora la persona dalla quale viene tratto il diritto (la persona deceduta) soddisfi una delle seguenti condizioni:

  • siano maturati almeno 5 anni di anzianità assicurativa o almeno 10 anni di anzianità contributiva oppure
  • abbia soddisfatto le condizioni circa la durata dell’anzianità contributiva per conseguire il diritto alla pensione di invalidità a causa della perdita totale della capacità lavorativa, oppure
  • sia stata titolare di una pensione di anzianità anticipata o di una pensione di invalidità, oppure
  • sia stata titolare di un diritto alla riabilitazione professionale.

Qualora il decesso dell’assicurato fosse avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i membri della famiglia hanno diritto a una pensione familiare indipendentemente dalla durata dell’anzianità contributiva dell’assicurato.

 

Il diritto alla pensione familiare non può essere conseguito da un membro della famiglia che abbia provocato di proposito la morte dell’assicurato o del titolare della pensione, e per tale reato è stato condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, nonché il membro della famiglia di un assicurato, di una persona assicurata o di un titolare di pensione deceduto, il quale si è volontariamente reso inabile al lavoro al fine di ottenere la pensione familiare.

 

Una vedova / un vedovo / una/un convivente hanno diritto alla pensione familiare:

  • qualora prima del decesso del/la coniuge abbiano compiuto 50 anni di età anagrafica, oppure
  • qualora abbiano meno di 50 anni di età anagrafica e prima del decesso del/la coniuge si sia manifestata un’inabilità al lavoro, la quale si sia manifestasse entro un anno dal decesso del/la coniuge, oppure
  • qualora, dopo il decesso del/la coniuge, siano rimasti uno o più figli che hanno diritto alla pensione familiare, e la vedova / il vedovo o la/il convivente svolgano un ruolo genitoriale verso quei figli. Qualora durante il periodo di fruizione del diritto in base a tali condizioni si manifestasse un’inabilità generale al lavoro, essi mantengono il diritto alla pensione familiare mentre sussiste tale inabilità.

Qualora la vedova / il vedovo o convivente prima del decesso del coniuge non avessero compiuto 50 anni di età anagrafica, tuttavia ne avevano 45, hanno diritto alla pensione familiare quando compiono 50 anni.

La vedova / il vedovo o la/il convivente, che durante il periodo di fruizione del diritto alla pensione familiare abbiano compiuto 50 anni lo mantengono in modo stabile, e qualora tale diritto cessasse di sussistere prima di avere compiuto 50 anni, ma dopo averne compiuti 45, possono nuovamente conseguire il diritto alla pensione familiare quando hanno compiuto il cinquantesimo anno di età.

La vedova consegue il diritto alla pensione familiare anche quando il figlio dell’assicurato è nato dopo il decesso di quest’ultimo. In tal caso, il diritto alla pensione familiare le appartiene a partire dalla data di decesso dell’assicurato.

Il/La convivente consegue il diritto alla pensione familiare qualora la convivenza sia esistita e sia durata almeno tre anni.

Un coniuge divorziato ha diritto alla pensione familiare qualora, a seguito di una sentenza di un tribunale, gli sia stato assegnato il diritto a essere mantenuto.

 

Un figlio consegue il diritto alla pensione familiare:

  • qualora al momento del decesso dei genitori abbia avuto meno di 15 anni o meno di 18 anni nei periodi di disoccupazione
  • qualora si manifestasse la perdita totale della capacità lavorativa, fino all’età anagrafica in cui si assicura ai figli il diritto alla pensione familiare, allora ha diritto alla pensione familiare per tutto il tempo in cui dura tale perdita;
  • qualora l’inabilità generale al lavoro si fosse manifestata dopo l’età anagrafica fino alla quale ai figli si assicura il diritto alla pensione familiare, e prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto, ha diritto alla pensione familiare se la persona deceduta lo ha mantenuto fino al suo decesso;
  • qualora al momento del decesso dell’assicurato si trovi nel periodo di scolarizzazione regolare oppure qualora la scolarizzazione inizi dopo il decesso dell’assicurato.

Tale diritto spetta ai figli fino alla fine del regolare periodo di scolarizzazione, al massimo, tuttavia, fino al ventiseiesimo anno compiuto. Qualora la regolare scolarizzazione fosse interrotta a causa di una malattia, il figlio ha diritto alla pensione familiare anche durante il periodo di malattia, e ciò fino al ventiseiesimo anno di età, nonché anche successivamente a quell’età, tuttavia al massimo per il tempo che è stato perduto nella scolarizzazione regolare a causa di malattia, qualora esso sia proseguito prima di avere compiuto 26 anni.

Un figlio avente lo status di persona con invalidità con capacità lavorativa rimanente ha diritto alla pensione familiare successivamente al decesso dei genitori, e non perde tale diritto neppure con l’inizio di un rapporto lavorativo, tuttavia il pagamento della pensione viene sospeso per il periodo in cui vengono versati contributi assicurativi ai fini della pensione.

Un figlio presso il quale, durante la durata del diritto alla pensione familiare, si manifestasse la perdita completa della capacità lavorativa, egualmente mantiene tale diritto finché sussiste la perdita completa della capacità lavorativa, e non perde tale diritto neppure con l’inizio di un rapporto lavorativo, tuttavia il pagamento della pensione viene sospeso per il periodo di durata dell’assicurazione.

 

Un genitore che l’assicurato o il titolare di un diritto ha mantenuto fino alla sua morte, ha diritto alla pensione familiare:

  • qualora fino al decesso dell’assicurato o del titolare del diritto abbia compiuto 60 anni di età, oppure
  • qualora abbia meno di 60 anni di età, tuttavia prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa, fino a quando dura tale incapacità.

 

Contraendo un matrimonio o con l’esistenza di una convivenza more uxorio perdono il diritto a una pensione familiare:

  • la vedova / il vedovo, di età inferiore ai 50 anni, a meno che abbiano tale diritto a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa;
  • i figli dell’assicurato, i fratelli, le sorelle e altri figli senza genitori, ad eccezione dei figli, hanno tale diritto a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa e figli che si trovano in periodo di regolare scolarizzazione, nonché i figli che hanno lo status di persona con invalidità con rimanente capacità lavorativa.

Altri particolari

 

Legge di modifica e integrazione della legge sull’assicurazione pensione del 1˚ gennaio 2023 ha reso possibile alla vedova/al vedovo l’utilizzo di una parte della pensione di reversibilità con la pensione personale (pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata o pensione di invalidità).

Le condizioni per l’utilizzo di una parte della pensione di reversibilità sono le seguenti:

– che la vedova/il vedovo sia l’unico beneficiario della pensione di reversibilità
– che abbia compiuto 65 anni

– che l’importo totale della pensione versata dall’assicurazione pensionistica obbligatoria nella Repubblica di Croazia non superi l’importo di 80 valori attuali della pensione (VAP).

La parte della pensione di reversibilità può utilizzare anche la vedova/il vedovo che non è l’unico beneficiario della pensione di reversibilità se agli altri membri della famiglia è riconosciuto il diritto sulla base della perdita totale della capacità lavorativa o al bambino con disabilità.

L’importo di una parte della pensione di reversibilità è fissato al 27% della pensione di reversibilità per un membro della famiglia. L’importo minimo è fissato ai tre valori attuali della pensione (ma non più del 50% di pensione di reversibilità appartenente), e l’importo massimo di una parte della pensione di reversibilità, se la somma della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità e di una parte della pensione di reversibilità è maggiore di 80 valori attuali della pensione, viene versato pari alla diferenza fino a 80 valori attuali della pensione .

 

Il vostro diritto alla pensione familiare in applicazione di trattati internazionali sull’assicurazione sociale

La procedura per il conseguimento del diritto alla pensione familiare può essere avviata presentando una domanda al competente gestore dell’assicurazione pensionistica nello Stato contraente nel quale avete la residenza.

La richiesta presentata in uno Stato contraente si considererà come richiesta presentata in tutti gli Stati contraenti nei quali l’assicurato deceduto ha periodi assicurativi conclusi.

La pensione familiare verrà liquidata indipendentemente dallo Stato contraente dove il membro sopravvissuto della famiglia ha la propria residenza.

1.4 Domanda di riconoscimento del diritto alla pensione familiare

Gli allegati alle domande per il riconoscimento del diritto a una pensione estera (vengono compilati con la domanda al punto 1.4) per:

 

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

Il membro della famiglia ha il diritto alla pensione familiare dal giorno dell’adempimento delle condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione, ovvero dal giorno del decesso dell’assicurato. In caso di decesso del titolare della pensione o del titolare del diritto alla riabilitazione professionale, il diritto alla pensione familiare viene conseguito non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare del diritto è deceduto.

Qualora la domanda fosse presentata dopo la scadenza del termine di 6 mesi dal giorno dell’adempimento delle condizioni ovvero del decesso dell’assicurato, il diritto alla pensione familiare viene conseguito dal primo giorno del mese successivo dopo la presentazione della domanda e per 6 mesi precedenti.

La procedura viene avviata presentando una domanda alla sede / all’ufficio / alla sezione territoriale dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica secondo il proprio luogo di residenza, ovvero di domicilio della persona che presenta la domanda.

Qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale o l’ufficio sul cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 67, comma 1 paragrafo 1 della Legge sull’assicurazione pensionistica, la vedova ha diritto alla pensione familiare qualora prima del decesso del coniuge, grazie al quale consegue tale diritto, abbia compiuto 50 anni di età. Qualora ella fosse lavoratrice dipendente o svolgesse un’attività indipendente in base alla quale ella è assicurata, non le spetta la liquidazione della pensione, la quale verrà liquidata a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente ovvero dello svolgimento della sua attività. Il fatto che Sua madre sia residente in Bosnia -Erzegovina non ha alcuna conseguenza sul suo diritto alla pensione. Se i Suoi genitori sono divorziati, Sua madre avrebbe diritto alla pensione familiare qualora, per decisione di un tribunale, le fosse assegnato il diritto a essere mantenuta.

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