COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

La migrazione nel contesto della sicurezza sociale va compresa in modo molto ampio, e in essa sono quindi incluse le persone che decidono di abbandonare uno Stato e trasferirsi stabilmente in un altro, nonché chi in vive in uno Stato, e tuttavia lavora in un altro o in più Stati. Il concetto di migrazione copre anche chi vive in uno Stato, e lavora in un altro Stato e/o sono lavoratori autonomi in un terzo Stato. dal punto di vista della sicurezza sociale sono considerati migranti anche i lavoratori distaccati da parte del datore di lavoro per svolgere un lavoro temporaneo in un altro Stato. In realtà, in questo senso più ampio la migrazione copre tutte le situazioni nelle quali la persona passa un confine, e la diversità della natura territoriale e la varietà dei sistemi di sicurezza sociale può provocare potenziali problemi nell’ambito della sicurezza sociale per lo stesso migrante e anche per i sistemi nazionali di sicurezza sociale tra i quali essi si muovono.

I migranti possono essere esposti al rischio che ci si accosti a loro in modo diverso rispetto agi cittadini dello Stato nel quale si recano, e può avvenire che lo Stato nel quale essi trovano un lavoro non abbia regolamentato dal punto di vista legislativo la questione delle prestazioni in favore delle persone che non sono loro cittadini. Il rischio collegato alla territorialità della sicurezza sociale può significare che chi decide di trasferirsi a lungo termine in un altro Stato può perdere una parte dei diritti sociali che hanno acquisito nel proprio Paese. Al fine di evitare i problemi che si potrebbero creare con il trasferimento e il movimento di persone da uno Stato all’altro, nel territorio dell’Unione Europea è stato pensato un sistema di coordinamento della sicurezza sociale.

Lo scopo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è quello di ridurre alcune delle difficoltà che si sono create a seguito del movimento di lavoratori da uno Stato all’altro, specialmente con riferimento alle prestazioni a lungo termine quali le pensioni. Le norme sul coordinamento non obbligano gli Stati a modificare l’essenza delle proprie norme nazionali sulla sicurezza sociale, bensì influiscono solamente sul modo di trattare i migranti nel senso che, ad esempio, obbligano gli Stati a non trattare i migranti in modo diverso dai propri cittadini.

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

L’Unione Europea offre regole comuni con le quali vengono protetti i diritti collegati alla sicurezza sociale per le persone che si muovono all’interno dell’Europa (Unione Europea 27 + Spazio Economico europeo). Le regole sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non sostituiscono i sistemi nazionali con un unico sistema europeo, al contrario, tutti gli Stati hanno il diritto di decidere chi può essere un assicurato ai sensi della propria legislazione, quali contributi prescrivere e a quali condizioni.

Su chi si applicano tali regole?

 

Quattro principi di base

1 Uguale trattamento

Questo principio impedisce agli Stati di trattare cittadini stranieri in modo diverso dai propri. Avete gli stessi diritti e doveri come i cittadini dello Stato nel quale siete assicurati. Questo principio si chiama, oltre che principio di uguale trattamento, anche principio di non discriminazione.

2 Accertamento della legislazione da applicare

I problemi che derivano dai conflitti positivi e negativi tra le leggi possono essere evitati stabilendo il principio che in ogni momento debbono essere applicate solamente le leggi di uno Stato, stabilendo delle regole o dei sistemi di regole per decidere quali leggi saranno applicate. Dopo avere stabilito la legislazione competente, il migrante pagherà i contributi e riceverà le prestazioni ai sensi di tale legislazione.

Voi siete coperti dalla legislazione di un Paese, e quindi pagate i contributi solo in uno Stato. La decisione circa la legislazione da applicare su di voi viene presa dagli organi competenti per la sicurezza sociale, e a tale proposito non avete possibilità di scelta.

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3 Mantenimento dei diritti ottenuti

A motivo del rischio che la persona, quando si trasferisce da uno Stato all’altro, perda i benefici relativi al periodo di residenza o di assicurazione che ha realizzato nel suo Stato precedente, questo principio afferma che i periodi di residenza o di assicurazione realizzati in uno Stato devono essere riconosciuti anche nell’altro.

Quando presentate una richiesta di prestazioni, è necessario tenere conto anche dei precedenti periodi di assicurazione ovvero di residenza conseguiti in altri Stati.

4 Esportazione delle prestazioni

Qualora abbiate diritto a un’indennità da parte di uno Stato, generalmente lo potete ricevere anche se vivete in un altro Stato. Il principio di esportazione afferma che qualora qualcuno che già ha diritto o avrebbe diritto a una delle prestazioni, e risiede in un altro Stato, con le regole di coordinamento considerate le sue prestazioni continuano a essergli liquidate dallo Stato dove aveva soggiornato in precedenza. La somma delle prestazioni non può essere ridotta in alcun modo né modificata per questo motivo.

 

Quali regole si applicano su di me?

In occasione del trasferimento all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, Lei sarà sempre sottoposto alla legislazione di un solo Stato. Le istituzioni di sicurezza sociale valuteranno a quale legislazione siete sottoposti ai sensi delle regole dell’Unione Europea.

Se Lei lavora in uno degli Stati – Secondo la regola fondamentale Lei è sottoposto alla legislazione dello Stato nel quale lavora con un rapporto di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo. Non è importante dove vive, né dove si trova il Suo datore di lavoro.

Lei lavora in uno Stato, tuttavia vive in un altro – Qualora Lei non viva in uno Stato dell’Unione Europea nel quale lavora, e tuttavia torna nel Suo Stato di residenza ogni giorno o almeno una volta la settimana, Lei è un cosiddetto “lavoratore transfrontaliero”. Lo Stato nel quale Lei lavora è responsabile per i Suoi contributi di tipo sociale. Regole particolari valgono per la protezione sanitaria e la disoccupazione,

Lei è stato distaccato in un altro Stato – Qualora il Suo datore di lavoro L’abbia distaccata in uno altro Stato (o lo ha fatto di Sua iniziativa qualora Lei fosse un lavoratore autonomo) per un periodo massimo di 24 mesi Lei continuerà a essere assicurato nel Suo Paese di origine. E’ questo il caso dei cosiddetti “lavoratori distaccati all’estero” a proposito dei quali si applicano norme speciali.

Lei lavora in più Paesi – Qualora Lei svolgesse una parte significativa della Sua attività, almeno il 25%, nel Suo Stato di residenza, Lei è sottoposto alla legislazione di quello Stato. Qualora Lei non svolgesse una parte significativa della Sua attività nello Stato di residenza, Lei è sottoposti alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività del Suo datore di lavoro. Qualora Lei lavorasse per più datori di lavoro le cui sedi registrate si trovano in diversi Stati, Lei è sottoposto alla legislazione del Suo Stato di residenza, perfino nel caso in cui là Lei non svolga una parte significativa della Sua attività. Qualora Lei fosse un lavoratore autonomo e non svolga una parte significativa della Sua attività nel Suo Stato di residenza, Lei è sottoposto alla legislazione dello Stato nel quale si trova il centro degli interessi delle Sue attività. Qualora Lei svolgesse attività di assunzione e di autoassunzione in diversi Stati, Lei sarà assicurato nello Stato in cui Lei è stato assunto.

Lei non lavora – Qualora Lei non lavorasse, le regole dell’Unione Europea si riferiscono anche al Suo caso.

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Regolamento EU sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 sull’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale sui lavoratori dipendenti e sui loro familiari che si trasferiscono all’interno della Comunità a partire dal 1° maggio 2010 è stato sostituito del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: (abbreviato: Regolamento di base) Insieme al Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, con il quale si stabilisce la procedura di attuazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (abbreviato: Regolamento attuato) e successivamente con il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sull’ampliamento dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (CE) n. 987/2009 sui cittadini di Paesi terzi che con quei regolamenti non sono inclusi esclusivamente in base alla loro cittadinanza, e con tutti i regolamenti con i quali i regolamenti indicati vengono modificati o integrati, rappresentano i regolamenti dell’Unione Europea attualmente in vigore per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Dal 1° luglio 2013, ovvero dalla data di ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione Europea, i trattati bilaterali con gli Stati membri dell’Unione Europea in vigore vino ad allora sono stati sostituiti da disposizioni giuridiche sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamenti (CE) nn. 883/2004, (CE) 987/2009, (CE) 988/2009, (UE) 1231/2010, (CE) 1244/2010, (CE) 465/2012) nonché (UE) 1224/12. Questi trattati bilaterali erano stati stipulati con i seguenti sedici Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

A partire dal 12 aprile 2014, nei loro rapporti con la Repubblica di Croazia, anche  la Norvegia, l’Islanda e il Lichtenstein, in qualità di Stati membri dello Spazio Economico Europeo, applicano i Regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e da quella data il trattato bilaterale sull’assicurazione sociale con la Norvegia è stato sostituito con questi regolamenti, mentre il trattato con la Svizzera è stato sostituito dai regolamenti suddetti a partire dal 1° gennaio 2017.

I regolamenti dell’Unione Europea non influiscono sulle norme nazionali che riguardano la sicurezza sociale, bensì le coordinano con le norme nazionali di altri Stati membri. La condizione per l’applicazione di tali regolamenti è che sulle persone si sia applicata la legislazione di due o più Stati membri durante il suo periodo di lavoro. Qualora su una persona fosse applicata la legislazione di solamente uno Stato membro, allora su di essa si applica solamente quella legislazione, mentre le disposizioni per il coordinamento non vengono applicate. In quel modo, i regolamenti dell’Unione Europea per il coordinamento non influiscono sulle prestazioni erogate all’interno del Paese che sono riconosciute solamente sulla base della legislazione croata.

Prestazioni che rientrano nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nella Repubblica di Croazia

Assicurazione pensionistica: pensione di anzianità, diritti sulla base di un’invalidità, menomazione fisica; pensione familiare

Assicurazione sanitaria: protezione sanitaria, diritto a un’indennità in caso di malattia

Prestazioni di maternità: indennità per maternità, indennità parentali

Prestazioni per famiglie per il periodo di disoccupazione: diritto a un’indennità

Prestazioni per famiglie: assegni familiari

Legislazione da applicare: distacco, lavoro in due o più Stati dell’Unione Europea

Infortuni – prestazioni di breve durata: protezione sanitaria, diritto a un’indennità

 

La specificità del sistema croato di assicurazione sociale consiste nel fatto che non esiste un sistema unico per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che in sé contenga anche prestazione a breve termine e a lungo termine su quella base, bensì prestazioni a breve termine (sussidi e protezione sanitaria in condizioni favorevoli) previste dal subsistema di assicurazione sanitaria, mentre le prestazioni a lungo termine previste dal subsistema vengono assicurate nel quadro dell’assicurazione pensionistica (pensioni di invalidità, pensioni familiari in condizioni favorevoli e indennità a motivo di menomazioni fisiche).

Istituzioni competenti

La Legge sull’attuazione del Regolamento dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 54/13 del 7 maggio 2013 è stabilita una struttura istituzionale per l’applicazione dei regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e vengono stabiliti organi competenti per tutti i settori di sicurezza sociale ai quali si riferiscono i regolamenti sul coordinamento, nonché gli istituti competenti e gli organi di collegamento, ivi inclusa la competenza dell’Ufficio Imposte in caso di restituzione dei contributi per l’assicurazione obbligatoria.

Giacché i regolamenti si riferiscono all’ambito dell’assicurazione pensionistica, dell’assicurazione sanitaria, dell’assicurazione per il periodo di disoccupazione e per le prestazioni familiari, gli organi competenti per l’attuazione dei suddetti settori nella legislazione nazionale sono competenti anche per i regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, la famiglia e la politica sociale   è competente per l’assicurazione nel periodo della disoccupazione e per la determinazione della legislazione  che verrà applicata in determinati casi, e ha inoltre un ruolo di coordinamento dell’intero settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Ministero della salute  è competente per l’assicurazione sanitaria obbligatoria e per la protezione sanitaria

L`Ufficio centrale statale per la demografia e la gioventù è competente per le prestazioni familiari e le prestazioni per maternità e le analoghe prestazioni per la paternità.

Le istituzioni competenti per l’attuazione dei regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono i seguenti:

L’Istituto per l’assicurazione pensionistica rappresenta l’istituto competente per le prestazioni per la vecchiaia, di invalidità e per i familiari sopravvissuti nonché per le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale. Esso è inoltre competente per le prestazioni familiari (assegni familiari) e per stabilire la legislazione che si applica ai sensi dei regolamenti con riferimento alle persone che si muovono attraverso più di uno Stato membro dell’Unione Europea.

L’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria è l’istituzione competente per le prestazioni per la malattia, la maternità e le corrispondenti prestazioni per la paternità, nonché per le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali coperte dall’assicurazione sanitaria obbligatoria.

L’Istituto croato per l’occupazione è l’istituzione competente per le prestazioni per la disoccupazione.

Il Registro  Centrale degli Assicurati (REGOS) è l’Istituto competente e l’organo per le prestazioni per la vecchiaia, per gli invalidi e per i familiari sopravvissuti nel quadro dell’assicurazione pensionistica fondata sul criterio del risparmio capitalizzato, e contemporaneamente rappresenta anche il punto di accesso per lo scambio telematico di dati tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel sistema della sicurezza sociale (EU Access Point)

Il Ministero delle finanze – Ufficio Imposte è l’organo competente nell’ambito dei contributi per l’assicurazione obbligatoria nel quadro del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Stati terzi

I regolamenti dell’Unione Europa sul coordinamento si applicano anche con riferimento ai cittadini degli Stati che non sono membri dell’Unione Europea (i cosiddetti “Stati terzi”), tuttavia solo a condizione che l’assicurato abbia concluso dei periodi di assicurazione in due o più Stati membri dell’Unione Europea. In tale senso non vengono considerati i periodi di assicurazione terminati al di fuori dei territori dell’Unione Europea, tuttavia le pensioni vengono liquidate nel territorio dello Stato terzo. Qualora l’assicurato non soddisfi le condizioni di durata del periodo per il riconoscimento dei diritti ai sensi dei Regolamenti dell’Unione Europea, lo Stato membro applicherà il trattato bilaterale sull’assicurazione sociale con uno Stato terzo (qualora esista). In tal senso si sommano anche i periodi conclusi in uno Stato terzo qualora ciò sia previsto dal trattato bilaterale. Nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro abbia concluso dei periodi assicurativi in uno Stato terzo con il quale lo Stato membro ha stipulato un trattato sull’assicurazione sociale che si applica solamente sui cittadini degli Stati contraenti, allo scopo di applicazione del trattato la cittadinanza di un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea è parificata con la cittadinanza dello Stato membro che con lo Stato terzo ha stipulato un trattato bilaterale.

 

Trattati internazionali bilaterali sull’assicurazione sociale 

I trattati internazionali sull’assicurazione sociale proteggono i diritti dei cittadini croati che lavorano o risiedono all’estero, nonché i membri delle loro famiglie, e sulla base di essi, tali cittadini conseguono i loro diritti sulla base del lavoro, ovvero dell’assicurazione all’estero, e in questo modo, fruiscono di forme adeguate di sicurezza sociale. I trattati internazionali sono, ai sensi della Costituzione della Repubblica di Croazia, parte dell’ordine giuridico interno, e per il loro valore giuridico al di sopra delle leggi (lex specialis), essi hanno la precedenza sulla legislazione nazionale.

La Repubblica di Croazia ha stipulato un trattato di assicurazione sociale con i seguenti Stati:  Australia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Canada, Provincia canadese del Québec, Macedonia,  Serbia (Repubblica Federale di Jugoslavia), Turchia, Repubblica di Corea.

Altri particolari

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