Gli assegni familiari sono una prestazione in denaro che usufruisce un genitore o un’altra persona quale supporto per il mantenimento e l’educazione dei figli, ed è regolata dalla Legge sugli assegni familiari (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18 e 156/23).
Sul diritto agli assegni familiari decide l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: “HZMO”), mentre il controllo sull’applicazione della legge spetta al`Ufficio centrale statale per la demografia e la gioventù.
Dal 1° gennaio 2024, tutti i servizi regionali, vale a dire gli uffici regionali dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (HZMO), effettuano procedure per decidere circa il diritto agli assegni familiari in applicazione delle norme dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e i trattati internazionali sull’assicurazione sociale.
A partire dal 1° gennaio 2024, le domande di assegni familiari che sono risolte applicando i regolamenti dell’UE, per le parti che hanno un luogo di residenza o un luogo di dimora abituale nel territorio di Sisak, sono risolte dall’Ufficio regionale di Sisak. Di conseguenza, i compiti per decidere circa il diritto agli assegni familiari in applicazione delle norme dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in prima istanza vengono svolti in tutte le unità organizzative regionali dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica.
Il diritto all’assegno familiare è deciso in prima istanza dall’unità organizzativa regionale dell’Istituto. La digitalizzazione delle operazioni dell’HZMO e la necessità di una distribuzione uniforme dei casi avviati da una domanda di assegno familiare tra i servizi regionali dell’HZMO e gli uffici regionali facilita una risoluzione più semplice e rapida delle domande degli utenti senza criteri di residenza per determinare la giurisdizione locale. L’Istituto può stipulare un contratto con le Poste croate per svolgere i compiti di ricezione delle domande e della documentazione relativa alla decisione sul diritto all’assegno familiare.
Il diritto all’assegno familiare può essere esercitato da un genitore, da un’altra persona che, sulla base di una decisione dell’autorità competente, esercita l’assistenza parentale, da un genitore adottivo, da un tutore, da un patrigno, da una matrigna, da una nonna, da un nonno e da una persona a cui, sulla base di una decisione dell’autorità competente per l’assistenza sociale, è affidata la custodia quotidiana di tutti i bambini che sostengono. Il titolare di un assegno familiare può anche essere un figlio adulto senza entrambi i genitori che è uno studente a tempo pieno.
L’assegno familiare a carico è dovuto per tutti i figli che sono effettivamente mantenuti dal titolare, vale a dire: per i loro figli biologici, figli adottivi, figliastri o figli di cui hanno l’assistenza genitoriale sulla base di una decisione dell’autorità competente, per i nipoti a carico in conformità con la normativa che disciplina i rapporti familiari e per i figli la cui custodia quotidiana è affidata a un tutore, a una famiglia affidataria o ad altre persone.
Gli assegni familiari vengono versati fino al compimento dei 15 anni di età del figlio, vale a dire fino alla fine dell’anno scolastico in cui il figlio compie 15 anni di età, e qualora il figlio frequenti la scuola superiore, fino alla fine di quel grado di scolarizzazione, tuttavia al massimo fino alla fine dell’anno scolastico in cui il giovane compie 19 anni di età.
Un’eccezione è prevista per i bambini con salute danneggiata, accertata secondo le norme dal settore dell’assistenza sociale, per il quale gli assegni familiari vengono liquidati anche dopo che egli ha compiuto 19 anni, tuttavia al massimo fino a 21 anni di età.
Il diritto agli assegni familiari per i bambini che non hanno completato la scuola entro il termine previsto a causa di malattia si prolunga anche oltre gli anni in cui essi hanno diritto a ricevere gli assegni familiari, tuttavia al massimo fino a 21 anni di età.
Figlio con invalidità grave o gravissima
Con l’entrata in vigore della Legge sugli assegni di inclusione il 1° gennaio 2024, le disposizioni della Legge sugli assegni familiari relative all’esercizio del diritto a un assegno per figli con disabilità o disabilità gravi, nel sistema di assicurazione pensionistica hanno cessato di applicarsi. In altre parole, a partire dal 1° gennaio 2024, l’HZMO non avvierà procedimenti per ottenere i rapporti e i pareri dell’L’Istituto di perizia, riabilitazione professionale e collocamento di persone con invalidità (ZOSI) sulla gravità e il tipo di disabilità del bambino. I procedimenti per la determinazione del diritto agli assegni familiari avviati entro il 31 dicembre 2023 e attualmente in corso saranno completati in conformità con le disposizioni della Legge sugli assegni familiari. L’Istituto croato per l’assistenza sociale (HZSR) prenderà in carico il pagamento di un assegno familiare per un importo di 110,36 EUR ai titolari del diritto all’assegno per figli con disabilità grave riscontrato il 31 dicembre 2023, a partire dal 1° gennaio 2024 fino all’ultimo giorno del mese in cui l’HZSR avrà emesso una decisione sul loro diritto a un assegno di inclusione. L’applicazione di tali titolari per l’esercizio continuato del diritto a un assegno familiare dopo il 1° marzo 2024 per i figli che hanno avuto una disabilità grave, sarà decisa in base al nuovo censimento dei redditi, se il titolare presenta una richiesta per l’esercizio continuato del diritto a un assegno per quei figli.
In conformità con la Legge sugli assegni di inclusione (OG 156/23), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, e in conformità con la Legge che modifica e integra la Legge sugli assegni familiari (ZID ZDD), entrata in vigore il 1° marzo 2024, i regolamenti in materia di assistenza sociale e i regolamenti che disciplinano i rapporti familiari, vale a dire le norme della Legge sugli assegni familiari, sono stati armonizzati. Il diritto a un assegno di inclusione per i figli con problemi di salute o disabilità gravi è concesso dal 1° gennaio 2024 e il termine per decidere sul diritto a un assegno inclusivo per tali bambini è il 31 dicembre 2024.
Dal 1° gennaio 2024, l’Istituto croato per l’assistenza sociale (HZSR) versa l’assegno per i bambini con disabilità gravi o lievi. L’HZSR pagherà tale indennità fino all’ultimo giorno del mese in cui sarà stata emessa la decisione sul riconoscimento del diritto a un assegno di inclusione.
Dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 l’Istituto Croato per l’Assicurazione Pensionistica ha pagato un assegno familiare per i bambini con problemi di salute, il cui importo è stato determinato in base alla soglia di reddito con un aumento del 25%.
Su richiesta del titolare, l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica decide sul diritto a un assegno familiare a carico in conformità con la legge ZID ZDD e conduce la procedura in conformità con la legislazione nazionale e i regolamenti dell’UE.
Il 1° marzo 2024 è entrato in vigore un nuovo censimento dei redditi pari al 140% della base imponibile, nonché cinque gruppi di reddito.
Con la Legge sugli assegni familiari, sono stati indicate le seguenti condizioni per conseguire il diritto agli assegni familiari:
- che il richiedente abbia la cittadinanza croata o lo status di straniero con permesso di soggiorno permanente e che ha la residenza nella Repubblica di Croazia da almeno 3 anni prima della presentazione della richiesta;
- che il richiedente abbia lo status di asilante, di straniero con protezione sussidiaria o lo status di suo familiare secondo le disposizioni sull’asilo, senza la condizione della cittadinanza e della durata della residenza, ovvero il soggiorno permanente nel territorio della Repubblica di Croazia;
- che il reddito complessivo, realizzato nel precedente anno solare per ciascun membro del nucleo familiare mensilmente, non superi il 140% della somma di base di bilancio:
- che il richiedente viva nel nucleo familiare con il figlio,
- che il richiedente mantiene il bambino.
Si può conseguire il diritto agli assegni familiari qualora il reddito medio mensile per ciascun membro del nucleo familiare nel precedente anno solare non abbia superato il 140% della somma di base di bilancio, ovvero se il reddito medio per ciascun membro del nucleo familiare nell’anno solare precedente non abbia superato EUR 618,02 al mese.
Sulla base del reddito medio per membro del nucleo familiare, distinguiamo cinque gruppi di reddito dai quali dipende la somma degli assegni familiari.
Gruppo 1 – in cui il reddito medio mensile per membro della famiglia non supera il 20% della base imponibile (da 0 a 88,29 EUR) e in cui l’indennità è determinata nell’importo del 14% della base imponibile, ovvero 61,80 EUR per figlio.
Gruppo 2 – in cui il reddito medio mensile per membro della famiglia non supera il 40% della base imponibile (da 88,30 a 176,58 EUR) e in cui l’assegno è determinato nell’importo del 12,5% della base imponibile, ovvero 55,18 EUR per figlio.
Gruppo 3 – in cui il reddito medio mensile per membro della famiglia non supera il 60% della base imponibile (da 176,59 a 264,86 EUR) e in cui l’indennità è determinata nell’importo dell’11% della base imponibile, ovvero 48,56 EUR per figlio.
Gruppo 4 – in cui il reddito medio mensile per membro della famiglia non supera il 100% della base imponibile (da 264,87 a 441,44 EUR) e in cui l’assegno è determinato nell’importo del 9% della base imponibile, ovvero 39,73 EUR per figlio.
Gruppo 5 – in cui il reddito medio mensile per membro della famiglia non supera il 140% della base imponibile (da 441,45 a 618,02 EUR) e in cui l’assegno è determinato nell’importo del 7% della base imponibile, ovvero 30,90 EUR per figlio.
Per un figlio senza entrambi i genitori, la somma degli assegni familiari stabilita secondo il reddito accertato viene aumentata del 25% (EUR 77,25, EUR 68,97, EUR 60,70, EUR 49,66 oppure EUR 38,63). Per un figlio senza un genitore, la somma degli assegni familiari stabilita secondo il reddito accertato viene aumentata del 15% (EUR 71,07, EUR 63,45, EUR 55,84, EUR 45,69 oppure EUR 35,54).
Per i beneficiari che esercitano il diritto ai sensi dell’articolo 122 della Legge sui veterani della Guerra d’indipendenza croata e dei loro familiari (per un figlio di un veterano croato deceduto o scomparso), l’importo dell’assegno familiare è determinato indipendentemente dalla soglia di reddito e ammonta a 77,25 EUR.
Al fruitore degli assegni familiari, oltre alla somma degli assegni familiari, spetta anche l’assegno della somma di EUR 66,36 per il terzo e il quarto figlio. Ciò significa che oltre a una determinata somma degli assegni familiari fissati a seguito di una decisione delle autorità, al fruitore vengono aggiunti EUR 66,36 qualora utilizzasse gli assegni familiari per tre figli, ovvero EUR 132,72 al mese se utilizza gli assegni familiari per quattro o più figli.
Link importanti:
- Istituto per l’assicurazione pensionistica
- Ministero del lavoro, sistema pensionistico, la famiglia e la politica sociale
- Legge sugli assegni familiari (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 – Decisione della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18 e 156/23)
- Ministero della Demografia e dell’Immigrazione