DIRITTO ALLA PENSIONE FAMILIARE

I familiari di un assicurato deceduto hanno diritto alla pensione familiare qualora la persona dalla quale viene tratto il diritto (la persona deceduta) abbia soddisfatto una delle seguenti condizioni:

  • siano maturati almeno 5 anni di anzianità assicurativa o almeno 10 anni di anzianità contributiva oppure
  • abbia soddisfatto le condizioni circa la durata dell’anzianità contributiva per conseguire il diritto alla pensione di invalidità a causa della perdita totale della capacità lavorativa, oppure
  • sia stata titolare di una pensione di anzianità, di una pensione di anzianità anticipata o di una pensione di invalidità, oppure
  • sia stata titolare di un diritto alla riabilitazione professionale.

Qualora il decesso dell’assicurato fosse avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i membri della famiglia hanno diritto a una pensione familiare indipendentemente dalla durata dell’anzianità contributiva dell’assicurato.

 

Il diritto alla pensione familiare non può essere conseguito da un membro della famiglia che abbia provocato di proposito la morte dell’assicurato o del titolare della pensione, e per tale reato è stato condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, nonché il membro della famiglia di un assicurato, di una persona assicurata o di un titolare di pensione deceduto, il quale si è volontariamente reso inabile al lavoro al fine di ottenere la pensione familiare.

 

Una vedova / un vedovo / una/un convivente non sposata/sposato / una/un convivente / un partner dell’unione civile non registrata hanno diritto alla pensione familiare:

  • qualora prima del decesso del/della coniuge abbiano compiuto 50 anni di età anagrafica, oppure
  • qualora abbiano meno di 50 anni di età anagrafica e prima del decesso del/della coniuge si sia manifestata una perdita totale della capacità lavorativa o la perdita totale della capacità lavorativa / inabilità si sia manifestata entro un anno dal decesso del/della coniuge, oppure
  • qualora dopo il decesso del/della coniuge siano rimasti uno o più figli che hanno diritto alla pensione familiare, e la vedova / il vedovo o la/il convivente non sposata/sposato svolgano un ruolo genitoriale verso quei figli. Qualora durante il periodo di fruizione del diritto in base a tali condizioni si manifestasse una perdita totale della capacità lavorativa, essi mantengono il diritto alla pensione familiare mentre sussiste tale inabilità.

Qualora una vedova / un vedovo / una/un convivente non sposata/sposato / una/un convivente / un partner dell’unione civile non registrata fino al decesso del coniuge non avessero compiuto cinquant’anni di età anagrafica, tuttavia ne avevano 45, hanno diritto alla pensione familiare quando compiono 50 anni.

La vedova / il vedovo o la/una/un convivente non sposata/sposato / una/un convivente / un partner dell’unione civile non registrata, che durante il periodo di fruizione del diritto alla pensione familiare abbiano compiuto 50 anni lo mantengono in modo stabile, e qualora tale diritto cessasse di sussistere prima di avere compiuto 50 anni, ma dopo averne compiuti 45, possono nuovamente conseguire il diritto alla pensione familiare quando hanno compiuto il cinquantesimo anno di età.

La vedova consegue il diritto alla pensione familiare anche quando il figlio dell’assicurato è nato dopo il decesso di quest’ultimo. In tal caso, il diritto alla pensione familiare le appartiene a partire dalla data di decesso dell’assicurato.

Il/La convivente consegue ha diritto a una pensione di reversibilità se l’unione extraconiugale è esistita al più presto il 28 marzo 2008 o dopo tale data ed è durata almeno tre anni.

Lo status della convivenza di fatto viene stabilito in una procedura stragiudiziale.

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione familiare qualora, a seguito di una sentenza di un tribunale, gli sia stato assegnato il diritto a essere mantenuto.

I familiari del partner dell’unione civile registrata e non registrata possono conseguire il diritto alla pensione familiare in conformità alla Legge sull’assicurazione pensionistica alle stesse condizioni, se tale unione esisteva il 5 agosto 2014 o più tardi e a condizione che sia durata almeno tre anni.

Lo status dell’unione civile non registrata viene stabilito in una procedura stragiudiziale.

 

Un figlio consegue il diritto alla pensione familiare:

  • qualora al momento del decesso del genitore abbia avuto meno di 15 anni o meno di 18 anni nei periodi di disoccupazione
  • qualora si manifestasse una perdita totale della capacità lavorativa, fino all’età in cui si assicura ai figli il diritto alla pensione familiare, allora ha diritto alla pensione familiare per tutto il tempo in cui dura tale perdita
  • qualora la perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata dopo l’età fino alla quale ai bambini viene assicurato il diritto alla pensione familiare e prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto se la persona deceduta lo ha mantenuto fino al suo decesso
  • qualora al momento del decesso dell’assicurato si trovi nel periodo di scolarizzazione regolare oppure qualora la scolarizzazione inizi dopo il decesso dell’assicurato.

Tale diritto spetta ai figli fino alla fine del regolare periodo di scolarizzazione, al massimo, tuttavia, fino al ventiseiesimo anno compiuto. Qualora la regolare scolarizzazione fosse interrotta a causa di una malattia, il figlio ha diritto alla pensione familiare anche durante il periodo di malattia, e ciò fino al ventiseiesimo anno di età, nonché anche successivamente a quell’età, tuttavia al massimo per il tempo che è stato perduto nella scolarizzazione regolare a causa di malattia, qualora esso sia proseguito prima di avere compiuto 26 anni.

Un figlio avente lo status di persona con invalidità con capacità lavorativa rimanente ha diritto alla pensione familiare successivamente al decesso del genitore, e non perde tale diritto neppure con l’inizio di un rapporto lavorativo, tuttavia il pagamento della pensione viene sospeso per il periodo in cui vengono versati contributi assicurativi ai fini della pensione.

Un figlio presso il quale, durante la durata del diritto alla pensione familiare, si manifesta la perdita totale della capacità lavorativa, egualmente mantiene tale diritto finché sussiste la perdita totale della capacità lavorativa, e non perde tale diritto neppure con l’inizio di un rapporto lavorativo, tuttavia il pagamento della pensione viene sospeso per il periodo di durata dell’assicurazione.

 

Un genitore – padre, madre, patrigno, matrigna, compagno di vita del genitore e genitore adottivo dell’assicurato che è l’assicurato o il titolare di un diritto ha mantenuto fino alla sua morte, ha diritto alla pensione familiare:

  • qualora fino al decesso dell’assicurato o del titolare del diritto abbia compiuto 60 anni di età, oppure
  • qualora abbia meno di 60 anni di età, tuttavia prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa, fino a quando dura tale incapacità.

 

Contraendo un matrimonio o con l’esistenza della convivenza di fatto o dell’unione civile / unione civile non registrata perdono il diritto a una pensione familiare:

  • la vedova / il vedovo / una/un convivente non sposata/sposato / una/un convivente / un partner dell’unione civile non registrata, di età inferiore ai 50 anni, a meno che tale diritto abbiano a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa
  • i figli dell’assicurato, il figlio per il quale all’assicurato era affidata l’assistenza da partner, i fratelli, le sorelle e altri figli senza genitori, ad eccezione dei figli che hanno tale diritto a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa e figli che si trovano in periodo di regolare scolarizzazione, nonché i figli che hanno lo status di persona con invalidità con rimanente capacità lavorativa stabilita dalle norme sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone con invalidità

 

Legge di modifica e integrazione della legge sull’assicurazione pensione del 1˚ gennaio 2023 ha reso possibile alla vedova/al vedovo l’utilizzo di una parte della pensione di reversibilità con la pensione personale (pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata o pensione di invalidità).

Le condizioni per l’utilizzo di una parte della pensione di reversibilità sono le seguenti:

– che la vedova/il vedovo sia l’unico beneficiario della pensione di reversibilità
– che abbia compiuto 65 anni

– che l’importo totale della pensione versata dall’assicurazione pensionistica obbligatoria nella Repubblica di Croazia non superi l’importo di 80 valori attuali della pensione (VAP).

La parte della pensione di reversibilità può utilizzare anche la vedova/il vedovo che non è l’unico beneficiario della pensione di reversibilità se agli altri membri della famiglia è riconosciuto il diritto sulla base della perdita totale della capacità lavorativa o al bambino con disabilità. L’importo di una parte della pensione di reversibilità è fissato al 27% della pensione di reversibilità per un membro della famiglia. L’importo minimo è fissato ai tre valori attuali della pensione (ma non più del 50% di pensione di reversibilità appartenente), e l’importo massimo di una parte della pensione di reversibilità, se la somma della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità e di una parte della pensione di reversibilità è maggiore di 80 valori attuali della pensione, viene versato pari alla diferenza fino a 80 valori attuali della pensione.

 

Il vostro diritto alla pensione familiare quando vi spostate all’interno dell’Unione Europea

Le regole che si riferiscono alla pensione di anzianità si riferiscono anche alla pensione familiare secondo le disposizioni dell’Unione Europea.

La pensione familiare verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro dove i coniugi/conviventi sopravvissuti  hanno la propria residenza.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

Il membro della famiglia ha il diritto alla pensione familiare dal giorno dell’adempimento delle condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione, ovvero dal giorno del decesso dell’assicurato. In caso di decesso del titolare della pensione o del titolare del diritto alla riabilitazione professionale, il diritto alla pensione familiare viene conseguito non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare del diritto è deceduto.

Qualora la domanda fosse presentata dopo la scadenza del termine di 6 mesi dal giorno dell’adempimento delle condizioni ovvero del decesso dell’assicurato, il diritto alla pensione familiare viene conseguito dal primo giorno del mese successivo dopo la presentazione della domanda e per 6 mesi precedenti.

La procedura viene avviata presentando una domanda presso la sede / l’ufficio / la sezione territoriale dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica secondo il luogo di residenza, ovvero di domicilio della persona che presenta la domanda.

Qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale o l’ufficio sul cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione.

Migracije