DIRITTO ALL’INDENNITÀ

Oltre al diritto alla protezione sanitaria, uno dei diritti collegati all’assicurazione sanitaria è anche il diritto a un’indennità a seguito di una temporanea inabilità / impedimento al lavoro.

Qualora, ad esempio, Lei fosse un lavoratore in distacco che un datore di lavoro con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ha inviato a svolgere un lavoro temporaneo in Croazia, la temporanea inabilità al lavoro (congedo per malattia), in caso di necessità, può essere accertata dal medico di protezione sanitaria di base in Croazia senza necessità che per questo motivo Lei debba tornare nel Suo Stato di origine.

Lo stesso medico Le può aprire il congedo per malattia, anche qualora Lei lavorasse in un altro Stato membro, e Lei si ammalasse durante una visita privata in Croazia.

Qualora Lei fosse un assicurato croato e si ammalasse durante la permanenza inu n altro Stato membro, il congedo per malattia Le può essere aperto da un medico estero. Lo stesso medico Le può compilare il modulo E116 (l’attestato di temporanea inabilità al lavoro) che Lei è tenuto a consegnare all’assicurazione estera nel luogo di soggiorno in un altro Stato membro. Tale assicurazione estera consegnerà il detto modulo all’HZZO insieme con il modulo E115 (domanda di indennità in caso di inabilità al lavoro). Il medico estero Le può consegnare anche un altro attestato di temporanea inabilità al lavoro prescritto in detto Stato. Del congedo di malattia aperto Lei è tenuto a informare il Suo datore di lavoro in Croazia nonché l’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria (HZZO) nei termini prescritti dalle norme croate, mentre Lei conseguirà il diritto a un’indennità ai sensi delle norme croate.

ALTRI PARTICOLARI – Indennità per il tempo della temporanea inabilità al lavoro | HZZO

DOMANDE E RISPOSTE

Il medico di assistenza sanitaria di base che ha accertato la necessità di un congedo di malattia rilascerà un Rapporto sulla temporanea inabilità / impedimento al lavoro, che Lei è tenuto a fornire al Suo datore di lavoro e al competente gestore dell’assicurazione sanitaria nei termini previsti dalle disposizioni del Suo Stato di origine.

Dietro Sua richiesta, il medico Le può compilare anche il modello E116 (Rapporto medico in caso di inabilità temporanea al lavoro) che Lei potrà consegnare al Suo gestore competente attraverso l’HZZO.

Alla fine del congedo di malattia Lei deve fare apposita comunicazione all’HZZO affinché venga compilato il modello E118 e inviato all’assicuratore competente.

In caso di mancato riconoscimento o di cessazione del congedo di malattia, l’HZZO vi rilascerà il formulario modello E118 (“Notifica di non riconoscimento o di cessazione dell’inabilita’ al lavoro”). Qualora Lei fosse insoddisfatto della decisione contenuta nel modulo indicato in precedenza, Lei può presentare una richiesta di rilascio di una decisione scritta all’Ufficio regionale competente, ovvero alla sede territoriale dell’HZZO, così che sul Suo diritto di congedo di malattia si decida in una procedura amministrativa. Contro la medesima decisione Lei può annunciare ricorso alla Direzione dell’HZZO entro un termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Il diritto all’indennità può essere conseguito ai sensi delle norme in vigore nel Suo Stato di origine.

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