INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

La fruizione del diritto a un’indennità durante il periodo di disoccupazione nella Repubblica di Croazia viene regolato dalla Legge sul mercato del lavoro (Bollettino ufficiale “Narodne novine” n. 118/1832/20 e 18/22).

Affinché la persona disoccupata consegua il diritto all’indennità nella Repubblica di Croazia:

  1. deve soddisfare la condizione dell’esistenza di un lavoro precedente;
  2. il rapporto di lavoro non deve essere cessato per sua colpa o volontà / lo svolgimento dell’attività indipendente non deve essere cessata senza un giustificato motivo;
  3. si deve registrare entro il termine previsto dalla legge presso l’ufficio territoriale competente dell’Istituto croato per l’occupazione e presentare domanda di indennità.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

Lei può conseguire il diritto all’indennità qualora, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero della cessazione dello svolgimento dell’attività indipendente, Lei abbia avuto almeno 9 mesi di lavoro negli ultimi 24 mesi.

Per il conseguimento di un tale diritto nella Repubblica di Croazia (o in un altro Stato membro dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda. Lichtenstein o Svizzera) si terrà conto del tempo che Lei ha trascorso lavorando in uno Stato qualsiasi membro dell’Unione Europea, ivi inclusa la Croazia, nonché in Norvegia, Islanda, Lichtenstein o Svizzera.

Ad esempio, qualora Lei avesse lavorato per quattro mesi nella Repubblica di Croazia, e prima di tale periodo per cinque mesi in uno Stato membro dell’Unione Europea, al momento di accertare il diritto a un’indennità si terrà conto del tempo che Lei ha trascorso al lavoro in entrambi gli Stati summenzionati.

I periodi di lavoro realizzati in altri Paesi (nonché gli altri dati importanti per il conseguimento del diritto all’indennità, ad esempio la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro, le somme degli stipendi) vengono confermati con il modulo PD U1 che viene rilasciato dagli Istituti per l’occupazione degli Stati in cui si è lavorato. Qualora Lei non fosse in grado di procurarsi da solo il modulo U1, l’Istituto croato per l’occupazione si procurerà d’ufficio la documentazione dagli istituti competenti.

Per potere conseguire il diritto all’indennità, il rapporto di lavoro non deve essere cessato per Sua colpa o volontà.

Il diritto all’indennità non può essere conseguito qualora il rapporto di lavoro fosse cessato:

  • per avere receduto dal rapporto di lavoro, a meno di un recesso straordinario del contratto di lavoro provocato dal comportamento del datore di lavoro;
  • a seguito di accordo scritto di cessazione del rapporto di lavoro (a meno che ciò non sia venuto dietro proposta del datore di lavoro, nel caso di sistemazione collettiva dell’eccesso di forza lavoro secondo una particolare disposizione);
  • a seguito di una transazione giudiziaria, con la quale è stata accertata la cessazione del rapporto di lavoro;
  • per il fatto che non Lei non ha soddisfatto i requisiti richiesti del lavoro di prova, o non ha soddisfatto i requisiti richiesti durante il tirocinio, ovvero qualora non abbia superato l’esame di Stato entro il termine prescritto;
  • a motivo di violazioni degli obblighi di cui al rapporto di lavoro (licenziamento condizionato da comportamento colpevole del lavoratore) nonché a causa di una grave violazione degli obblighi di lavoro o dei doveri di ufficio (licenziamento straordinario) o di cessazione del servizio a forza di legge per motivi dovuti al comportamento del funzionario;
  • a motivo dell’espiazione di una condanna a una pena detentiva superiore ai tre mesi;
  • un’insolvenza, ovvero una mancanza di liquidità;
  • la chiusura di una procedura di fallimento;
  • un’attività di affari in perdita;
  • la perdita dei locali di lavoro;
  • la perdita delle prerogative, ovvero delle autorizzazioni, a svolgere un’attività prescritta da una norma particolare;
  • la malattia di una persona assicurata in caso di disoccupazione;
  • la perdita del socio in affari;
  • un grave danno ai beni della persona assicurata in caso di disoccupazione;
  • una catastrofe naturale e catastrofe provocata da una causa di forza maggiore;
  • altri motivi che la persona deve provare che siano giustificati.

Il diritto all’indennità non è conseguito dal disoccupato al quale tale diritto spetterebbe dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero di svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, qualora tale rapporto di lavoro ovvero svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse durato per un periodo inferiore ai tre mesi, mentre il rapporto di lavoro precedente ovvero svolgimento dell’attività di lavoro autonomo è cessato per uno dei motivi sopra indicati.

Per conseguire il diritto all’indennità Lei deve recarsi all’Istituto croato per l’occupazione entro un termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o di svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, e presentare una domanda dell’indennità.

Qualora dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero di svolgimento dell’attività di lavoro autonomo Lei fosse stato/a in congedo di malattia, o di maternità, in congedo parentale, in congedo in caso di adozione o in congedo per i prestatori di assistenza, allora deve presentarsi entro un termine di 30 giorni dalla cessazione di una di tali circostanze.

La domanda si può presentare presso il servizio/ufficio regionale dell’Istituto croato per l’occupazione in cui ha registrato il luogo di residenza o il luogo di soggiorno.

Se la domanda di indennità viene presentata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’ammontare dell’indennità dipende dallo stipendio che Lei ha realizzato prima della cessazione del rapporto di lavoro, poiché la base imponibile per il calcolo dell’ammontare dell’indennità è rappresentata dallo stipendio medio lordo realizzato nei tre mesi che hanno preceduto la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero del servizio.

Se la domanda di indennità viene presentata dopo la cessazione dell’attività autonoma, l’ammontare dell’indennità equivale alla base imponibile media sulla quale vengono calcolati e pagati i contributi per le assicurazioni obbligatorie e che è stata realizzata nei tre mesi che hanno preceduto la cessazione dell’attività autonoma.

L’indennità per i primi 90 giorni di fruizione ammonta al 60%, mentre per il resto del tempo di fruizione al 30% dell’imponibile.

Sono prescritte anche una somma minima e massima dell’indennità.

La somma massima dell’indennità dipende dallo stipendio medio liquidato nella situazione economica della Repubblica di Croazia l’anno precedente, e l’indennità per i primi 90 giorni di fruizione non può essere superiore al 70%, e per il tempo rimanente non può essere superiore al 35% della somma di quello stipendio.

La somma più bassa dell’indennità dipende dallo stipendio minimo nella Repubblica di Croazia ridotto dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, e l’indennità non può essere più bassa del 50% della somma di tale stipendio.

Può ricevere un’indennità di disoccupazione per un periodo da 90 a 450 giorni, a seconda del periodo totale di occupazione e se ha mai ricevuto un’indennità di disoccupazione prima. Questi fatti sono presi in considerazione nel processo di ripristino del diritto alle indennità di disoccupazione, poiché solo il periodo di occupazione dopo l’ultimo periodo di ricezione delle indennità di disoccupazione è incluso nel periodo di occupazione che viene utilizzato per determinare la durata del periodo in cui si ha diritto a ricevere le indennità di disoccupazione.

  • 90 giorni se ha trascorso lavorando da 9 mesi a 2 anni;
  • 120 giorni se ha trascorso lavorando più di 2 anni;
  • 150 giorni se ha trascorso lavorando più di 3 anni;
  • 180 giorni se ha trascorso lavorando più di 4 anni;
  • 210 giorni se ha trascorso lavorando più di 5 anni;
  • 240 giorni se ha trascorso lavorando più di 6 anni;
  • 270 giorni se ha trascorso lavorando più di 7 anni;
  • 300 giorni se ha trascorso lavorando più di 8 anni;
  • 330 giorni se ha trascorso lavorando più di 9 anni;
  • 360 giorni se ha trascorso lavorando più di 10 anni;
  • 390 giorni se ha trascorso lavorando più di 15 anni;
  • 420 giorni se ha trascorso lavorando più di 20 anni;
  • 450 giorni se ha trascorso lavorando più di 25 anni.

Esiste un’eccezione a questa regola:

Se Lei ha lavorato per 32 anni e Le mancano fino a 5 anni per soddisfare la condizione del limite di età per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, Lei ha il diritto all’indennità di disoccupazione fino a quando non sei riassunto, fino alla nuova assunzione o al verificarsi di un’altra circostanza per la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione. Per stabilire la durata del diritto alle prestazioni per la disoccupazione, si terrà presente il tempo che Lei ha trascorso lavorando in uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione Europea, ivi inclusa la Croazia.

Qualora, per il conseguimento del diritto all’indennità in un altro Stato membro dell’Unione europea, avesse bisogno di una prova del periodo di anzianità contributiva di lavoro subordinato o autonomo realizzato nella Repubblica di Croazia, è necessario presentare una domanda di rilascio del documento portatile U1 (PD U1)  di persona presso un qualsiasi Ufficio regionale / territoriale dell’Istituto, presso il suo Ufficio centrale, oppure per posta all’indirizzo dell’Ufficio centrale “Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Radnička cesta 1, 10000 Zagabria”.  Se la domanda viene presentata per posta, alla domanda con firma autografa è necessario allegare anche una copia della carta d’identità o del passaporto.

Qualora Lei usufruisse del diritto all’indennità di disoccupazione nella Repubblica di Croazia, e decide di cercare lavoro in un altro Stato membro dell’Unione Europea, può continuare a mantenere l’indennità di disoccupazione e usufruirne per un massimo di altri tre mesi qualora soddisfacesse le seguenti condizioni:

  • presso l’Istituto croato per l’occupazione Lei deve essere registrato come disoccupato almeno 4 settimane dopo essere stato disoccupato;
  • Lei deve notificare la partenza presso l’Istituto croato per l’occupazione e chiedere il rilascio del modulo U2;
  • entro un termine di 7 giorni dalla data in cui ha cessato di essere a disposizione dell’Istituto croato per l’occupazione Lei deve registrarsi presso l’Istituto per l’occupazione dello Stato nel quale cerca lavoro;
  • in quello Stato Lei deve cercare attivamente lavoro ed essere disponibile al lavoro.

Qualora Lei soddisfacesse la condizione summenzionata di 4 settimane trascorse nel registro presso l’Istituto croato per l’occupazione, quest’ultimo, dietro Sua richiesta, Le rilascerà il documento portatile U2 (PD U2). Con il modulo U2 Lei dimostra all’istituto per l’occupazione dello Stato in cui si reca a cercare il lavoro che Le è stata autorizzata l’esportazione dell’indennità di disoccupazione. La domanda di rilascio del suddetto documento portatile U2 va presentata nell’ufficio regionale / territoriale dell’Istituto croato per l’occupazione presso il quale Lei è registrato.

L’Istituto croato per l’occupazione continuerà a erogare in Suo favore l’indennità di disoccupazione direttamente sul Suo conto bancario nella somma stabilita nella Repubblica di Croazia, tuttavia solamente nel caso in cui l’istituto per l’occupazione dello Stato nel quale cercherà il lavoro comunicherà all’Istituto croato per l’occupazione attraverso i moduli ufficiali (U013) se Lei vi si presenterà regolarmente e se Lei soddisferà tutte le condizioni relative alla ricerca attiva del lavoro e la disponibilità al lavoro.

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