Il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito dall’assicurato quando ha compiuto 65 anni di età anagrafica e 15 anni di età contributiva.
Nel periodo di tempo intercorrente tra il 2014 e il 2029, le donne assicurate conseguono il diritto alla pensione di invalidità a un’età anagrafica inferiore. Nel 2014 potevano conseguire il diritto alla pensione a 61 anni di età anagrafica (qualora fosse soddisfatta la condizione di anzianità contributiva di 15 anni). Ogni anno solare la condizione dell’età anagrafica aumentava di 3 mesi fino al 2029.
Un aumento dell’età di 4 mesi per ogni anno era eccezionalmente previsto dalla legge in vigore tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, però con la modifica della legge in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 viene nuovamente introdotto un periodo di transizione per le donne a condizioni più favorevoli, e l’aumento dell’età anagrafica viene ridotto da 4 a 3 mesi ogni anno, con un aumento eccezionale di 2 mesi nel 2020 rispetto al 2019.
ANNI DI CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO | ETA’ ANAGRAFRICA PRESCRITTA
– DONNE – |
|
Anni | Mesi | |
2014 | 61 | 0 |
2015 | 61 | 3 |
2016 | 61 | 6 |
2017 | 61 | 9 |
2018 | 62 | 0 |
2019 | 62 | 4 |
2020 | 62 | 6 |
2021 | 62 | 9 |
2022 | 63 | 0 |
2023 | 63 | 3 |
2024 | 63 | 6 |
2025 | 63 | 9 |
2026 | 64 | 0 |
2027 | 64 | 3 |
2028 | 64 | 6 |
2029 | 64 | 9 |
Dal 1° gennaio 2030 le donne e gli uomini possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità alle stesse condizioni, a 65 anni di età anagrafica e con 15 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal sesso dell’assicurato.
Pensione di anzianità anticipata
L’assicurato consegue il diritto alla pensione di anzianità anticipata quando compie 60 anni di età anagrafica e 35 anni di età contributiva.
Nel periodo di transizione tra il 2014 e il 2029 le donne conseguono il diritto alla pensione di anzianità anticipata a condizioni più favorevoli – a un’età anagrafica più bassa e con una minore anzianità contributiva.
Un aumento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno era eccezionalmente previsto dalla legge in vigore tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, però con la modifica della legge in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 viene nuovamente introdotto un periodo di transizione per le donne a condizioni più favorevoli, e l’aumento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva viene ridotto da 4 a 3 mesi ogni anno, con un aumento eccezionale di 2 mesi nel 2020 rispetto al 2019.
PENSIONE DI ANZIANITA’ ANTICIPATA PER LE DONNE | ||
ANNO | ETÀ ANAGRAFICA | ETÀ CONTRIBUTIVA |
2014 | 56 anni | 31 anni |
2015 | 56 anni e 3 mesi | 31 anni e 3 mesi |
2016 | 56 anni e 6 mesi | 31 anni e 6 mesi |
2017 | 56 anni e 9 mesi | 31 anni e 9 mesi |
2018 | 57 anni | 32 anni |
2019 | 57 anni e 4 mesi | 32 anni e 4 mesi |
2020 | 57 anni e 6 mesi | 32 anni e 6 mesi |
2021 | 57 anni e 9 mesi | 32 anni e 9 mesi |
2022 | 58 anni | 33 anni |
2023 | 58 anni e 3 mesi | 33 anni e 3 mesi |
2024 | 58 anni e 6 mesi | 33 anni e 6 mesi |
2025 | 58 anni e 9 mesi | 33 anni e 9 mesi |
2026 | 59 anni | 34 anni |
2027 | 59 anni e 3 mesi | 34 anni e 3 mesi |
2028 | 59 anni e 6 mesi | 34 anni e 6 mesi |
2029 | 59 anni e 9 mesi | 34 anni e 9 mesi |
Dal 1° gennaio 2030 gli uomini e le donne conseguono il diritto alla pensione di anzianità anticipata alle stesse condizioni, a 60 anni di età anagrafica e con 35 anni di anzianità contributiva.
L’ammontare della pensione si ridurrà costantemente per ogni mese solare del precedente conseguimento del diritto, e fino agli anni di età anagrafica compiuti dall’assicurato e prescritti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, e cioè linearmente dello 0,2% per ogni mese di anticipo del pensionamento, vale a dire 2,4% per ogni anno fino a un massimo del 12% per al massimo 5 anni di anticipo del pensionamento.
Ai titolari che hanno conseguito il diritto alla pensione nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 applicando una riduzione del fattore di partenza dello 0,3% per ogni mese di anticipo del pensionamento, l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica determinerà d’ufficio la pensione di anzianità anticipata nuovamente dal 1° gennaio 2020 con il nuovo fattore di partenza, cioè con una riduzione dello 0,2% per ogni mese di anticipo del pensionamento, senza emettere alcuna decisione in merito.
La pensione di anzianità per un assicurato con molti anni di contributi (senza riduzioni) è conseguita dall’assicurato con 60 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva di durata effettiva.
La pensione di anzianità anticipata a causa del fallimento del datore di lavoro è conseguita dall’assicurato che, dopo la cessazione dell’assicurazione a causa di un fallimento, immediatamente prima dell’adempimento delle condizioni per la pensione di anzianità anticipata ha trascorso almeno ininterrottamente due anni come disoccupato registrato presso il competente servizio per l’occupazione.
L’assicurato consegue il diritto alla pensione di anzianità anticipata dal giorno in cui sono adempiute le condizioni per la pensione, anche se egli potrà conseguire il diritto alla pensione solamente dopo la cessazione dell’assicurazione. Eccezionalmente, l’assicurato che sulla base di un contratto di lavoro modificato continuerà a lavorare la metà del tempo pieno potrà ottenere il diritto alla pensione di anzianità anche senza la cessazione del rapporto di lavoro.
Analisi delle condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione
Pensione minima
Gli assicurati la cui pensione viene stabilita in base allo stipendio, ovvero l’imponibile contributivo è più basso della cosiddetta pensione minima, hanno diritto alla pensione minima.
Dal 1° luglio 2019 la pensione minima viene determinata moltiplicando ogni anno intero di anzianità contributiva con l’attuale valore della pensione al giorno in cui viene stabilita la pensione, applicando il rispettivo fattore di partenza e il fattore pensionistico, e può essere stabilita come pensione di anzianità, pensione di anzianità anticipata, pensione di invalidità e pensione familiare.
A partire dal 1˚ gennaio 2023 la pensione minima è determinata per ogni anno di anzianità di servizio al 103% del valore attuale della pensione il giorno della determinazione della pensione.
Determinazione della pensione
La somma della pensione è rappresentata dalla moltiplicazione dei punti personali, del fattore pensionistico e dell’attuale valore della pensione. Il fattore pensionistico viene stabilito secondo la tipologia della pensione che viene realizzata, mentre l’effettivo valore della pensione viene stabilito dal Consiglio Amministrativo dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: Istituto), sulla base dei dati dell’Istituto Statale di statistica entro due mesi dalla fine di ogni semestre.
I punti personali vengono stabiliti moltiplicando il punto medio con la pensione con l’anzianità contributiva completata e il fattore di partenza. Il fattore di partenza influisce sull’ammontare della pensione nel caso di pensione di anzianità e di pensione di anzianità anticipata nel modo seguente:
- All’assicurato che consegue per la prima volta il diritto alla pensione dopo il compimento dell’età anagrafica prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e che ha 35 anni di anzianità contributiva, la pensione di anzianità aumenta dello 0,45% per ogni mese, tuttavia al massimo per cinque anni;
- All’assicurato che ha preso una pensione di anzianità anticipata, la sua pensione di anzianità anticipata si riduce dello 0,2% per ogni mese di pensionamento anticipato prima del compimento dell’età dell’assicurato prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
Il punto medio viene calcolato sulla base degli stipendi realizzati durante l’intero periodo lavorativo, in rapporto allo stipendio medio annuo nella Repubblica di Croazia.
Lo stipendio realizzato nell’anno in cui si consegue il diritto alla pensione non viene considerato per stabilire i punti in occasione del calcolo della pensione. Per quell’anno si prendono in considerazione i punti medi, in misura della anzianità contributiva in quell’anno.
Oltre a ogni pensione, sulla base di una legge particolare, si stabilisce e si liquida un supplemento alla pensione.
A partire dal 1° gennaio 2023, all’assicurato che consegue per la prima volta il diritto alla pensione dopo il compimento dell’età anagrafica prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e che ha 35 anni di anzianità contributiva, il fattore iniziale per determinare la pensione di anzianità è aumentato dallo 0,34% allo 0,45% per ogni mese successivo all’età prescritta per acquisire il diritto a quella pensione di anzianità, ma non oltre il 27% in totale. Lo stesso fattore iniziale viene applicato per il stabilire della pensione familiare dopo il decesso dell’assicurato deceduto che aveva compiuto l’età anagrafica prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e che aveva 35 anni di anzianità contributiva, ma che non aveva esercitato il diritto alla pensione.
È stato inoltre aumentato il fattore di partenza per la determinazione della pensione di anzianità all’assicurato che ha acquisito il diritto a una pensione per la prima volta e che aveva raggiunto 41 anni di anzianità contributiva in durata effettiva prima di raggiungere l’età prescritta per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità ai sensi della Legge sull’assicurazione pensionistica. Questo fattore di partenza aumenta dello 0,15% al mese per ogni mese dopo aver raggiunto l’età prescritta per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità per una persona assicurata a lungo termine e dopo aver raggiunto l’età prescritta per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, il fattore iniziale aumenta dello 0,45% al mese e può ammontare a un massimo di 1,27. Lo stesso fattore di partenza è applicato per stabilire la pensione familiare dopo il decesso dell’assicurato deceduto dopo aver compiuto 60 anni e che aveva compiuto 41 anno di periodi assicurativi di durata effettiva, ma che non aveva esercitato il diritto alla pensione.
Per la determinazione della pensione di anzianità di un assicurato a lungo termine che ha acquisito per la prima volta una pensione dopo aver raggiunto i l’età di 60 anni e 41 anno di periodi assicurativi di durata effettiva, il fattore di partenza aumenta dello 0,15% al mese per ogni mese dopo aver raggiunto l’età prescritta per l’acquisizione del diritto a tale pensione, per non più di cinque anni, cioè l’aumento non può essere superiore al 27%. Lo stesso fattore di partenza è applicato per stabilire la pensione familiare dopo il decesso dell’assicurato deceduto dopo aver compiuto 60 anni e che aveva compiuto 41 anno di periodi assicurativi di durata effettiva, ma che non aveva esercitato il diritto alla pensione.
Armonizzazione della pensione
Il valore attuale della pensione viene stabilito armonizzandolo due volte l’anno ai movimenti economici nella Repubblica di Croazia.
Il tasso di armonizzazione AVM che si applica a partire del 1° gennaio 2015 viene stabilito in base al tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo e degli stipendi di tutte le persone occupate nella Repubblica di Croazia nell’anno precedente in rapporto all’anno che lo precede (70:30, 50:50 o 30:70, a seconda di ciò che è più favorevole). Dal 1° luglio 2019 l’armonizzazione verrà effettuata nel modo seguente: dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno solare secondo il modello 70:30 cioè 30:70.
Liquidazione della pensione
Le pensioni e le entrate pensionistiche vengono accertate in una somma mensile e vengono liquidate retroattivamente per ogni mese trascorso.
Qualora un pensionate venisse assunto oppure, per un lavoratore autonomo, vi fosse l’inizio di un’attività di lavoro, la liquidazione della pensione viene interrotta e il soggetto in questione si assume il ruolo di assicurato, e dopo almeno un anno trascorso con tale status, il titolare di una pensione può, a determinate condizioni, chiedere nuovamente l’accertamento della pensione, cosa per la quale viene emessa un’apposita decisione.
Rappresentano un’eccezione a tale regola i titolari:
- di una pensione di anzianità che svolgono un lavoro per un massimo della metà del tempo pieno,
- di una pensione secondo particolari norme che svolgono un lavoro per un massimo della metà del tempo pieno,
- di una pensione di anzianità per assicurati con molti anni di contributi, che svolgono un lavoro per un massimo della metà del tempo pieno,
- di una pensione di anzianità anticipata che svolgono un lavoro per un massimo della metà del tempo pieno,
- di una pensione di invalidità per inabilità professionale al lavoro (secondo le norme precedenti);
- di pensione di invalidità a causa della parziale perdita della capacità lavorativa,
- lavoratori stagionali nell’agricoltura, ai sensi del regolamento che regola il mercato del lavoro e altri regolamenti;
- chi ha un’altra entrata o svolgono un’altra attività.
L’Istituto può interrompere la liquidazione della pensione e di altri contributi di cui all’assicurazione pensionistica qualora il titolare non fornisse alcun dato o un documento richiesto dall’Istituto, e che non può essere ottenuto in via ufficiale.
Il vostro diritto alla pensione di anzianità quando vi spostate all’interno dell’Unione Europea
Qualora siate stati assicurati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea, la procedura per il conseguimento del diritto alla pensione viene avviata presentando una domanda alla competente Istituzione dello Stato membro nel quale siete residenti oppure dello Stato membro dove è stata stipulata l’ultima assicurazione. Qualora nello Stato nel quale avete la residenza non foste mai stati titolare di un’assicurazione, la vostra richiesta verrà inoltrata allo Stato membro dove è stata stipulata l’ultima assicurazione. La richiesta presentata in uno Stato membro si considererà come richiesta presentata in tutti gli Stati membri.
Potrete conseguire il diritto alla pensione in tutti gli Stati membri nei quali siete stati in un rapporto assicurativo almeno dodici mesi, qualora soddisfiate anche altre condizioni secondo le disposizioni nazionali di quegli Stati, ad esempio l’età anagrafica necessaria.
Tutti i periodi assicurativi che avete concluso negli Stati membri dell’Unione Europa verranno presi in considerazione quando giungerete all’età anagrafica necessaria per conseguire la pensione di anzianità. L’ammontare della pensione da un singolo Stato membro dipende dalla durata del periodo di assicurazione o di residenza in quello Stato.
La vostra pensione di anzianità verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro dell’Unione Europea nel quale avete la residenza.