INDENNITÀ PER I GENITORI

Fruitori in rapporto di lavoro dipendente e lavoratori autonomi

Secondo i termini della Legge sugli assegni di maternità e le indennità parentali, un genitore in rapporto di lavoro dipendente o lavoratore autonomo ha diritto al congedo parentale dopo che il bambino raggiunge i 6 mesi di vita e può utilizzarlo fino all’ottavo anno di età del figlio. Il diritto al congedo parentale è un diritto personale di entrambi i genitori in rapporto di lavoro dipendente o lavoratori autonomi, che essi fruiscono, di regola, per la durata di 8 mesi (per il primo e il secondo figlio nato), ovvero 30 mesi (in caso di nascita di gemelli, del terzo e di ogni successivo figlio).

Di norma, entrambi i genitori usufruiscono del congedo parentale, ciascuno per un periodo di quattro o 15 mesi (a seconda del numero dei figli nati). Tuttavia, se concordano sul fatto che solo un genitore eserciterà il proprio diritto al congedo parentale, tale genitore usufruisce del congedo parentale per un periodo di sei o 28 mesi (ciascun genitore conserva due mesi di congedo parentale che non possono essere trasferiti all’altro genitore).

L’indennità ricevuta durante il congedo parentale per i primi 6 mesi o 8 mesi di congedo parentale non può, per il lavoro a tempo pieno, essere superiore al 225,5% della base imponibile – 995,45 EUR. Nella restante parte del congedo parentale (per i gemelli, il terzo e ogni figlio successivo, per la restante durata), l’indennità è pari al 125% della base imponibile – 551,80 EUR.

 

Fruitori che conseguono un altro reddito, agricoltori che si trovano al di fuori del sistema dellimposta sugli utili o sul reddito, fruitori disoccupati

Una volta scaduto l’esonero dal lavoro per maternità, questa categoria di genitori consegue il diritto all’esonero parentale dal lavoro che dura fino al primo anno di età compiuto del figlio per il primo e il secondo figlio dato alla luce, oppure fino al terzo anno di età compiuto (a seconda del numero dei figli dati alla luce).

 

Fruitori al di fuori del sistema del lavoro

I fruitori al di fuori del sistema del lavoro hanno il diritto all’assistenza parentale del figlio per la medesima durata.

  • La compensazione finanziaria per il congedo parentale dal lavoro e la cura genitoriale del figlio ammonta a 309,01 euro al mese.
  • La madre beneficiaria di maternità dal lavoro e la madre beneficiaria di cure parentali per un figlio appena nato possono, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, cessare l’uso del diritto dopo la scadenza del 70° giorno dalla nascita del bambino. La madre può trasferire la parte restante del diritto non utilizzato al padre del bambino, il quale lo esercita conformemente al suo status giuslavoristico.
  • Una madre che ha cessato di esercitare il diritto al congedo parentale, ma non lo ha trasferito al padre del figlio, può anche utilizzare la parte rimanente dell’assistenza parentale per un figlio appena nato e l’esonero parentale dal lavoro come madre in un rapporto di lavoratrice dipendente o autonoma, se ha lavorato per tutti i sei mesi precedenti il mese in cui intende iniziare a esercitare la parte rimanente del suo diritto inutilizzato al congedo parentale. Una madre che non ha trascorso i sei mesi al lavoro può continuare a utilizzare la parte rimanente del suo diritto inutilizzato al congedo parentale come genitore disoccupato, o un genitore al di fuori del sistema lavorativo, se sono soddisfatte altre condizioni prescritte dalla legge.

 

ALTRI PARTICOLARI – Assegni di maternità e indennità parentali | HZZO

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