PENSIONE DI INVALIDITÀ

Per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sussistenza di una perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • condizione dell’anzianità contributiva

La perdita parziale o totale della capacità lavorativa può sorgere a causa di una malattia, di un infortunio subito al di fuori del lavoro, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

 

La perdita parziale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato si manifesta una riduzione della capacità lavorativa, però l’assicurato, tenendo conto della sua  età, del suo stato di salute, della sua istruzione e della sua capacità, può svolgere “lavori adattati alla sua condizione” dello stesso o simile livello di istruzione che corrispondono ai lavori che ha svolto fino a quel momento, per almeno il 70% dell’orario lavorativo, e con la riabilitazione professionale non può essere abilitato al lavoro a tempo pieno svolgendo altri lavori.

La perdita totale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato, rispetto a un assicurato in buona salute dello stesso o simile livello di istruzione, si manifesta una perdita duratura della capacità lavorativa senza capacità lavorativa rimanente in seguito a cambiamenti dello stato di salute non curabili.

L’invalido del lavoro è l’assicurato che sulla base della riduzione della capacità lavorativa, con la rimanente capacità lavorativa o la parziale e totale perdita della capacità lavorativa, ha conseguito il diritto alla pensione di invalidità o il diritto alla riabilitazione professionale.

 

Condizione dell’anzianità

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di un infortunio subito sul lavoro o a causa di una malattia professionale, l’assicurato consegue il diritto alla pensione di invalidità indipendentemente dall’anzianità contributiva ai fini della pensione.

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di una malattia o un infortunio subito al di fuori del lavoro e prima che l’assicurato avesse compiuto 65 anni di età anagrafica, questi consegue il diritto alla pensione di invalidità a condizione che l’anzianità contributiva maturata copra almeno un terzo del periodo lavorativo.

Quale periodo lavorativo si considera il numero degli anni completi a partire dal giorno in cui l’assicurato ha compiuto 20 anni di età fino al giorno del manifestarsi della perdita parziale o totale della capacità lavorativa. All’assicurato che dopo avere compiuto il ventesimo anno di età ha completato un corso di studi universitario pre-laurea o un corso di studi specialistico (specializzazione a livello di istruzione universitaria ottenuta in base alle vecchie disposizioni), il periodo lavorativo si calcola a partire dal ventitreesimo anno di età compiuto, mentre all’assicurato che ha completato un corso di studi universitario pre-laurea e di laurea o un corso integrato di studi universitario pre-laurea o di laurea o un corso di studi di laurea specialistico (specializzazione a livello di istruzione superiore ottenuta in base alle vecchie disposizioni) ciò viene fatto a partire dal ventiseiesimo anno di età compiuto.

Il periodo della vita professionale viene ridotto per un periodo che l’assicurato:

  • ha trascorso in formazione militare volontaria o in servizio militare obbligatorio,
  • nei periodi dopo la cessazione dell’assicurazione corrispondente fino alla nuova assicurazione è stato registrato in qualità di disoccupato presso l’istituto per l’occupazione competente

Eccezionalmente, il diritto alla pensione di invalidità consegue l’assicurato:

  • dal quale si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa prima del trentacinquesimo anno di età anagrafica e ha finito un corso di studio bachelor universitario o un corso di studio specializzato (qualifica professionale media acquisita secondo norme precedenti), qualora fino alla manifestazione della perdita totale della capacità lavorativa abbia completato il periodo di anzianità contributiva di almeno due anni, nonché l’assicurato che ha finito un corso di studio bachelor e master universitario o un corso di studio bachelor e master universitario integrato o un corso di laurea specializzato (qualifica professionale elevata secondo norme precedenti), qualora fino alla manifestazione della perdita totale della capacità lavorativa abbia completato il periodo di anzianità contributiva di un anno e qualora la perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata durante il periodo coperto dall’assicurazione o entro un anno dopo la cessazione dell’assicurazione
  • dal quale si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa prima del trentesimo anno di età anagrafica, qualora abbia completato il periodo di anzianità contributiva di almeno un anno e qualora tale perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata durante il periodo coperto dall’assicurazione o entro un anno dopo la cessazione dell’assicurazione.

 

 Pensione di invalidità anticipata

La pensione di invalidità temporanea può essere conseguita dall’invalido del lavoro che a seguito di una riabilitazione professionale si è reso abile a svolgere altri lavori, e che tuttavia, una volta terminata la riabilitazione, è rimasto a lungo disoccupato.

L’invalido del lavoro è l’assicurato che sulla base della riduzione della capacità lavorativa, con la rimanente capacità lavorativa o la parziale o completa perdita della capacità lavorativa ha conseguito il diritto alla pensione di invalidità o il diritto alla riabilitazione professionale.

 

Il diritto a tale pensione viene conseguito:

  • qualora la disoccupazione sia durata almeno 5 anni dopo la conclusione della riabilitazione professionale e fino all’età di 58 anni, e
  • a condizione che all’invito del competente organo per l’occupazione, l’invalido del lavoro senza ritardo accetti un’offerta di lavoro, ovvero non respinga il lavoro offertogli.

Ne ha diritto anche l’invalido del lavoro che ha concluso la riabilitazione professionale, e dopo avere concluso la riabilitazione ha proseguito a lavorare, e tuttavia, successivamente, è rimasto disoccupato.

Un periodo di lavoro temporaneo per la durata complessiva di sei mesi non viene ritenuto un’interruzione della disoccupazione.

 

Il vostro diritto alla pensione di invalidità in applicazione dei trattati internazionali sull’assicurazione sociale

Qualora siate stati assicurati in uno o più Stati con i quali la Repubblica di Croazia applica trattati bilaterali sull’assicurazione sociale, la procedura per l’esercizio del diritto alla pensione di invalidità viene avviata presso il competente gestore dell’assicurazione pensionistica nello Stato contraente dove è stata stipulata l’ultima assicurazione, ovvero nello Stato contraente nel quale avete la residenza. La richiesta presentata in uno Stato contraente si considererà come richiesta presentata in tutti gli Stati contraenti nei quali avete completato il periodo assicurativo.

Quando presentate una domanda di pensione di invalidità, il gestore dell’assicurazione pensionistica di uno Stato contraente terrà conto del periodo assicurativo o di residenza trascorso nell’altro Stato contraente, qualora ciò fosse necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Nello stabilire il grado di invalidità, ogni Stato contraente applica le proprie norme nazionali. La perizia medica per le persone che hanno la residenza all’estero viene avviata sulla base della documentazione medica fornita dal gestore estero dell’assicurazione pensionistica e di invalidità. Sulla base dell’elaborazione medica complessiva e qualitativa del perito estero e della fiducia nel suo lavoro e della documentazione medica fornita, il perito autorizzato nella Repubblica di Croazia redigerà un rapporto e un parere per le necessità dell’assicurazione pensionistica croata senza visitare direttamente il richiedente.

Nelle procedure per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità in applicazione di trattati bilaterali sull’assicurazione sociale, il rapporto e il parere del perito estero non obbliga il gestore dell’assicurazione pensionistica di un altro Stato contraente con riferimento all’accertamento dell’invalidità. I periti autorizzati di ogni gestore della pensione pensionistica compiono in modo indipendente la valutazione circa l’invalidità dell’assicurato, e applicano la definizione giuridica e medica dell’invalidità in base alla propria legislazione.

La pensione di invalidità verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro nel quale avete la residenza.

1.2 Domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità / valutazione della capacità lavorativa / pensione di invalidità temporanea

Oltre alla domanda riportata al punto 1.2. che può essere trovata sulle pagine dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica sotto la rubrica moduli, vengono inoltre compilati gli allegati alle domande per il riconoscimento del diritto alla pensione estera (modulo aggiuntivo di domanda per la pensione di invalidità al punto 1.5.) per i seguenti paesi:

– Australia

– Svizzera
– Canada

 

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

La procedura di conseguimento dei diritti viene avviata dal medico di medicina di base quando si tratti di una persona occupata, ovvero di una persona avente la qualità di assicurato.

La procedura di conseguimento dei diritti viene avviata dal medico di medicina di base quando si tratta di una persona occupata, ovvero di una persona avente la qualità di assicurato. L’intera documentazione medica, dell’estensione e del contenuto prescritti, viene preparata dal medico dell’assicurato che, contestualmente al suo parere, viene consegnata all’Istituto per l’accertamento dell’invalidità.

La procedura può essere avviata anche dietro domanda della persona in questione, qualora si tratti di un disoccupato, vale a dire che al momento della presentazione della richiesta non ha la qualità di assicurato. La domanda va presentata presso la sede locale dell’Istituto in base alla località di residenza (domicilio) del richiedente, e qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale nel cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione.

L’assicurato ha diritto alla pensione di invalidità dal giorno del manifestarsi della perdita parziale o totale della capacità lavorativa, tenendo conto del fatto che il diritto può appartenere anche a partire da una data più tarda a seconda della richiesta presentata e alla data in cui è venuta a manifestarsi la perdita della capacità lavorativa.

L’assicurato e titolare della pensione di invalidità viene sottoposto a una visita di controllo entro un termine di 3 anni dalla data in cui è stata accertata la riduzione della capacità lavorativa, o la perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presentasse alla visita di controllo, verrà a cessare l’effettuazione dei pagamenti, la quale verrà ripresa il primo giorno del mese successivo dopo il mese in cui la visita di controllo è stata svolta, tuttavia per un massimo di dodici mesi precedenti.

Il titolare della pensione di invalidità che dopo il pensionamento non ha acquisito lo status di lavoratore dipendente o autonomo, ovvero non ha maturato almeno un anno di anzianità contributiva, non può conseguire il diritto alla pensione di anzianità.

Dunque, il solo fatto che il titolare di una pensione di invalidità per inabilità lavorativa di tipo professionale, ovvero perdita parziale della capacità lavorativa abbia maturato l’età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, non rappresenta il fondamento per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.

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