* Vedi testo: “Invio in distacco di lavoratori in uno Stato membro dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo”
Per “cittadini di Paesi terzi” si intendono persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo.
Lavoro di cittadini di Stati terzi nella Repubblica di Croazia in qualità di lavoratori distaccati
1 Invio in distacco di cittadini di Stati terzi da parte di un datore di lavoro che ha stabilimento al di fuori dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo
I cittadini di paesi terzi il cui datore di lavoro ha stabilimento in uno Stato terzo (al di fuori dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo), e che sono distaccati nella Repubblica di Croazia sulla base di un trattato multilaterale o bilaterale internazionale che vincola la Repubblica di Croazia, devono presentare una domanda di rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro senza valutazione del mercato del lavoro e senza parere dell’Istituto croato per l’occupazione presso la Direzione di Polizia o la Stazione di Polizia competente ai sensi dell’articolo 110 punto 14 della Legge sugli stranieri.
2 Invio in distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi dipendenti di fornitori di servizi / datori di lavoro con stabilimento in uno Stato membro dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo
I cittadini di paesi terzi il cui datore di lavoro ha stabilimento in uno Stato membro dell ‘Unione Europea /dello Spazio Economico Europeo, a condizione che essi siano stati assunti in quello Stato in osservanza delle leggi (i lavoratori hanno uno status di soggiorno e di lavoro regolari ai sensi della legislazione di quel Paese) e che il loro datore di lavoro, nel quadro dell’offerta transfrontaliera di servizi, invia temporaneamente a lavorare nella Repubblica di Croazia fino a 90 giorni, non sono tenuti a regolare un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di lavoro del lavoratore distaccato, ma sono tenuti a domandare il permesso di breve durata.
Qualora il lavoro o la prestazione di servizi del lavoratore distaccato durasse più di 90 giorni, il cittadino di un paese terze deve regolare il permesso di soggiorno temporaneo a scopo di lavoro del lavoratore distaccato ai sensi dell’articolo 57 comma 1 numero 8 della Legge sugli stranieri. Se si tratta invece di un cittadino di un paese membro dello Spazio Economico Europeo, in caso di invio in distacco superiore a 3 mesi egli deve notificare il soggiorno temporaneo a scopo di lavoro in conformità alle disposizioni della Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari (Bollettino ufficiale “Narodne novine” n. 66/19, 53/20, 144/20 e 114/22).
Obbligo di presentazione di dichiarazione preventiva di invio in distacco di un lavoratore
Ogni fornitore di servizi (datore di lavoro) che invia in distacco lavoratori nella Repubblica di Croazia è tenuto a presentare, prima di inviare il lavoratore, una dichiarazione di invio in distacco, via posta elettronica all’indirizzo:
postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr
La dichiarazione deve essere presentata al più tardi prima dell’inizio del lavoro, ovvero dell’offerta delle prestazioni nella Repubblica di Croazia.
Il datore di lavoro straniero è tenuto a notificare eventuali modifiche dei dati nella dichiarazione di invio in distacco, entro e non oltre il termine di tre giorni dalla data in cui si è manifestata la modifica.
Maggiori informazioni e modulo della dichiarazione
Soggiorno di cittadini di Stati terzi nella Repubblica di Croazia
I cittadini di paesi terzi devono notificare il soggiorno di breve durata entro due giorni dall’ingresso nella Repubblica di Croazia presso la direzione di polizia o la stazione di polizia competente.
Eccezionalmente, un cittadino di un paese membro dello Spazio Economico Europeo non è tenuto a notificare il breve soggiorno presso la direzione di polizia o la stazione di polizia (art. 11 della Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari).
Le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo e permanente sono prescritte dalle disposizioni della Legge sugli stranieri, e per la domanda del permesso di soggiorno e di lavoro a scopo di lavoro e di soggiorno permanente ai cittadini dei Stati membri dello Spazio Economico Europeo sono prescritte dalle disposizioni della Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari.
Informazioni più dettagliate sulle possibilità di regolarizzare il soggiorno e il lavoro dei cittadini di paesi terzi, nonché su tutti i moduli prescritti per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo o di un permesso di soggiorno e di lavoro si possono trovare sulle pagine Internet del Ministero degli interni.
Assicurazione sociale dei cittadini di Stati terzi distaccati per lavoro nella Repubblica di Croazia da parte di un datore di lavoro che ha stabilimento al di fuori dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo
La Repubblica di Croazia applica i trattati di assicurazione sociale con i seguenti Stati:
– Canada
– Provincia canadese del Québec
– Serbia (Repubblica Federale di Jugoslavia)
– Turchia
I trattati internazionali contengono, tra l’altro, anche disposizioni sulle condizioni e i termini di invio in distacco, e con gli accordi amministrativi per l’applicazione dei trattati sono stati stabilite le autorità competenti per il rilascio del certificato con il quale si certifica che sulla persona in questione continua a essere applicata la legislazione croata sull’assicurazione sociale. L’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica è competente per il rilascio del certificato in caso di applicazione del trattato di assicurazione sociale con l’Australia, il Canada e il Québec, mentre l’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria è competente in caso di applicazione dei trattati con Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, Albania e Turchia.
Nel caso in cui con lo Stato nel quale il lavoratore viene distaccato a scopo di lavoro non sia stato stipulato alcun trattato sull’assicurazione sociale, dalla legislazione nazionale dello Stato nel quale il lavoratore viene inviato in distacco dipendono le possibilità e le condizioni di tale invio in distacco e se sussiste l’obbligo o meno di pagare i contributi per le assicurazioni obbligatorie in quello Stato, oppure se il lavoratore può rimanere nell’assicurazione dello Stato dal quale è stato inviato al lavoro all’estero.
Link utili
- Legge sugli stranieri (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 133/20, 114/22 e 151/22)
- Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 66/19, 53/20, 144/20 e 114/22)
- Legge sull’attuazione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende in denaro nell’ambito dell’invio in distacco dei lavoratori
- Legge sul lavoro (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 93/14, 127/17 , 98/19 e 64/23)
- Regolamento n. 883/2004
- Regolamento sui visti (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 109/21)
- Decreto sul sistema informativo croato dei visti (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 36/13 e 105/17)
- Sito Internet dell’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria
- Guida per l’invio in distacco dei lavoratori nell’Unione Europea