PENSIONE DI INVALIDITÀ

Per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sussistenza di una perdita parziale o totale della capacità lavorativa,
  • condizione dell’anzianità contributiva

La perdita parziale o totale della capacità lavorativa può sorgere a causa di una malattia, di un infortunio al di fuori del lavoro, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

La perdita parziale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato si manifesta una riduzione della capacità lavorativa, però l’assicurato, tenendo conto della sua  età, del suo stato di salute, della sua istruzione e della sua capacità, può svolgere “lavori adattati alla sua condizione” dello stesso o simile livello di istruzione che corrispondono ai lavori che ha svolto fino a quel momento, per almeno il 70% dell’orario lavorativo, e con la riabilitazione professionale non può essere abilitato al lavoro a tempo pieno svolgendo altri lavori.

La perdita totale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato, rispetto a un assicurato in buona salute dello stesso o simile livello di istruzione, si manifesta una perdita duratura della capacità lavorativa senza capacità lavorativa rimanente in seguito a cambiamenti dello stato di salute non curabili.

L’invalido del lavoro è l’assicurato che sulla base della riduzione della capacità lavorativa, con la rimanente capacità lavorativa o la parziale e totale perdita della capacità lavorativa, ha conseguito il diritto alla pensione di invalidità o il diritto alla riabilitazione professionale.

Condizione dell’anzianità

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di un infortunio subito sul lavoro o a causa di una malattia professionale, l’assicurato consegue il diritto alla pensione di invalidità indipendentemente dall’anzianità contributiva ai fini della pensione.

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di una malattia o un infortunio subito al di fuori del lavoro e prima che l’assicurato avesse compiuto 65 anni di età, questi consegue il diritto alla pensione di invalidità a condizione che l’anzianità contributiva maturata copra almeno un terzo del periodo lavorativo.

Quale periodo lavorativo si considera il numero degli anni completi a partire dal giorno in cui l’assicurato ha compiuto 20 anni di età fino al giorno del manifestarsi della perdita parziale o totale della capacità lavorativa. All’assicurato che dopo avere compiuto il ventesimo anno di età ha completato un corso di studi universitario pre-laurea o un corso di studi specialistico (specializzazione a livello di istruzione universitaria ottenuta in base alle vecchie disposizioni), il periodo lavorativo si calcola a partire dal ventitreesimo anno di età compiuto, mentre all’assicurato che ha completato un corso di studi universitario pre-laurea e di laurea o un corso integrato di studi universitario pre-laurea o di laurea o un corso di studi di laurea specialistico (specializzazione a livello di istruzione superiore ottenuta in base alle vecchie disposizioni) ciò viene fatto a partire dal ventiseiesimo anno di età compiuto.

Il periodo della vita professionale viene ridotto per un periodo che l’assicurato:

  • ha trascorso in formazione militare volontaria o in servizio militare obbligatorio,
  • nei periodi dopo la cessazione dell’assicurazione corrispondente fino alla nuova assicurazione è stato registrato in qualità di disoccupato presso l’istituto per l’occupazione competente

Eccezionalmente, il diritto alla pensione di invalidità consegue l’assicurato:

  • Un assicurato che ha subito una perdita completa della capacità lavorativa prima di raggiungere l’età di 35 anni e ha completato un programma di studi universitari bachelor o un programma di studi professionali (istruzione superiore acquisita in base a regolamenti precedenti), se alla data del verificarsi di una perdita completa della capacità lavorativa ha completato un periodo di assicurazione di almeno due anni e una persona assicurata che ha completato un programma di studi universitari o un programma di studi universitari integrato o un programma di studi professionali di laurea specialistica (istruzione superiore acquisita in base a regolamenti precedenti), se alla data del verificarsi di una perdita completa della capacità lavorativa ha completato un periodo di assicurazione di un anno e se la perdita completa della capacità lavorativa si è verificata durante l’assicurazione o entro un anno dalla cessazione dell’assicurazione
  • dal quale si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa prima del trentesimo anno di età anagrafica, qualora abbia completato il periodo di anzianità contributiva di almeno un anno e qualora tale perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata durante il periodo coperto dall’assicurazione o entro un anno dopo la cessazione dell’assicurazione.

Pensione di invalidità anticipata

La pensione di invalidità temporanea può essere conseguita dall’invalido del lavoro che a seguito di una riabilitazione professionale si è reso abile a svolgere altri lavori, e che tuttavia, una volta terminata la riabilitazione, è rimasto a lungo disoccupato.

L’invalido del lavoro è l’assicurato che sulla base della riduzione della capacità lavorativa, con la rimanente capacità lavorativa o la parziale o completa perdita della capacità lavorativa ha conseguito il diritto alla pensione di invalidità o il diritto alla riabilitazione professionale.

Il diritto a tale pensione viene conseguito:

  • qualora la disoccupazione sia durata almeno 5 anni dopo la conclusione della riabilitazione professionale e fino all’età di 58 anni, e
  • a condizione che all’invito del competente organo per l’occupazione, l’invalido del lavoro senza ritardo accetti un’offerta di lavoro, ovvero non respinga il lavoro offertogli.

Ne ha diritto anche l’invalido del lavoro che ha concluso la riabilitazione professionale, e dopo avere concluso la riabilitazione ha proseguito a lavorare, e tuttavia, successivamente, è rimasto disoccupato.

Un periodo di lavoro temporaneo per la durata complessiva di sei mesi non viene ritenuto un’interruzione della disoccupazione.

Il vostro diritto alla pensione di invalidità quando vi muovete all’interno dell’Unione Europea

Ai sensi delle disposizioni dell’Unione Europea, gli Stati membri possono essere suddivise in due tipologie con riferimento alla legislazione sulle prestazioni di invalidità:

  • Stati con una legislazione di “tipo A”: – secondo questa tipologia di legislazione, l’ammontare della pensione di invalidità non dipende dalla durata del periodo di assicurazione o di residenza, bensì, per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, è necessario che la persona, al momento del manifestarsi dell’invalidità medesima, sia assicurata in quello Stato.
  • Stati con una legislazione di “tipo B”secondo questa tipologia di legislazione, l’ammontare della pensione di invalidità dipende dalla durata dell’assicurazione ovvero della residenza, e viene calcolata secondo gli stessi diritti così come la pensione di anzianità.

Le pensioni di invalidità ottenute da un’assicurazione croata a seguito di una malattia o di un infortunio al di fuori del lavoro sono pensioni di “tipo B”.

Quando presentate una domanda di pensione di invalidità, il gestore dell’assicurazione pensionistica competente di uno Stato membro terrà conto del periodo assicurativo o di residenza nell’altro Stato membro, qualora ciò fosse necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Nello stabilire il grado di invalidità, ogni Stato membro applica le norme nazionali.

La pensione di invalidità verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro nel quale avete la residenza.

Riabilitazione professionale

La riabilitazione professionale è un insieme di misure e attività secondo le norme sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone con invalidità, che vengono svolte al fine di addestrare al lavoro un invalido del lavoro con la salvaguardia della sua rimanente capacità lavorativa.

Il diritto alla riabilitazione professionale viene in ogni caso conseguito se dall’assicurato si manifesta una riduzione della capacità lavorativa con rimanente capacità lavorativa prima di aver compiuto 55 anni anagrafici, rispettando la condizione di anzianità contributiva maturata per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità. Gli assicurati dai quali la causa della riduzione della capacità lavorativa con rimanente capacità lavorativa è un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, conseguono il diritto alla riabilitazione professionale indipendentemente dall’età contributiva.

L’Istituto di perizia, riabilitazione professionale e collocamento di persone con invalidità (ZOSI) deve verificare la rimanente capacità lavorativa dell’assicurato per altri lavori che si distinguono da quelli da lui svolti fino a quel punto.

La riabilitazione professionale delle persone con invalidità viene svolta da un istituto pubblico specializzato (ZOSI), e dopo lo svolgimento della riabilitazione l’Istituto croato per l’occupazione fa da intermediario per l’assunzione di queste persone.

Gli assicurati con un diritto riconosciuto alla riabilitazione professionale si qualificano professionalmente e vengono assunti secondo le procedure previste dalle norme in materia per le persone con invalidità.

Delle spese della riabilitazione professionale per gli assicurati si fa carico l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: “Istituto”) o il Bilancio dello Stato, e includono le seguenti spese: qualificazione o scolarizzazione, trasporto, alloggio, vitto (in determinati casi) e retribuzioni.

Durante la riabilitazione professionale un invalido del lavoro ha il diritto a un’indennità che non può essere inferiore allo stipendio lordo mensile minimo che appartiene al lavoratore per un lavoro a tempo pieno, stabilito dalla norma sull’ammontare dello stipendio minimo nella Repubblica di Croazia.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

La procedura di conseguimento dei diritti viene avviata dal medico di medicina di base quando si tratta di una persona occupata, ovvero di una persona avente la qualità di assicurato. L’intera documentazione medica, dell’estensione e del contenuto prescritti, viene preparata dal medico dell’assicurato che, contestualmente al suo parere, viene consegnata all’Istituto per l’accertamento dell’invalidità.

La procedura può essere avviata anche dietro domanda della persona in questione, qualora si tratti di un disoccupato, vale a dire che al momento della presentazione della richiesta non ha la qualità di assicurato. La domanda va presentata presso la sede locale dell’Istituto in base alla località di residenza (domicilio) del richiedente, e qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale nel cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione. In questo caso, competente per la decisione su tale diritto nella Repubblica di Croazia è la sede ovvero l’ufficio dell’Istituto sul cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione del richiedente.

L’assicurato ha diritto alla pensione di invalidità dal giorno del manifestarsi della perdita parziale o totale della capacità lavorativa, tenendo conto del fatto che il diritto può appartenere anche a partire da una data più tarda a seconda della richiesta presentata e alla data in cui è venuta a manifestarsi la perdita della capacità lavorativa.

L’assicurato e titolare della pensione di invalidità viene sottoposto a una visita di controllo entro un termine di 3 anni dalla data in cui è stata accertata la riduzione della capacità lavorativa, o la perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presentasse alla visita di controllo, verrà a cessare l’effettuazione dei pagamenti, la quale verrà ripresa il primo giorno del mese successivo dopo il mese in cui la visita di controllo è stata svolta, tuttavia per un massimo di dodici mesi precedenti.

Il titolare della pensione di invalidità che dopo il pensionamento non ha acquisito lo status di lavoratore dipendente o autonomo, ovvero non ha maturato almeno un anno di anzianità contributiva, non può conseguire il diritto alla pensione di anzianità.

Dunque, il solo fatto che il titolare di una pensione di invalidità per inabilità lavorativa di tipo professionale, ovvero perdita parziale della capacità lavorativa abbia maturato l’età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, non rappresenta il fondamento per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.

Per tutti i titolari di pensione di invalidità per la perdita totale della capacità lavorativa conseguita ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge sull’assicurazione pensionistica, nonché per i titolari di pensioni di invalidità per inabilità totale al lavoro conseguite in base a disposizioni generali il giorno dell’età anagrafica raggiunta, tale diritto viene trasferito d’ufficio con la medesima somma alla pensione di anzianità. Non è necessario che i titolari di queste pensioni soddisfino le condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, bensì solamente che giungano all’età anagrafica per poterli trasferire alla pensione di anzianità. L’ammontare della pensione di anzianità si stabilisce nella stessa somma della pensione di invalidità il giorno in cui è stato stabilito il trasferimento.

Una ridotta capacità lavorativa sussiste presso un assicurato il quale, a causa dei durevoli cambiamenti nell’assicurazione sanitaria non è più in grado di lavoro nei lavori della sua professione neppure 3,5 ore al giorno. Nel caso in cui si accerti la ridotta capacità lavorativa “per più della metà” rispetto a un lavoratore sano della stessa qualifica professionale, si valuta se sussista presso l’assicurato una rimanente capacità lavorativa, ovvero se si può, con riferimento alla sua età (più giovane di 55 anni d’età), alla sua salute nonché alla formazione e alla capacità, con la riabilitazione professionale renderlo abile per altri lavori a tempo pieno.

L’invalido del lavoro che ha conseguito il diritto alla riabilitazione professionale a seguito di un infortunio  al di fuori del lavoro o di una malattia, dal giorno in cui si è manifestata la riduzione della capacità lavorativa, oltre alla rimanente capacità lavorativa fino al giorno di inizio della riabilitazione professionale e dal giorno di conclusione della riabilitazione professionale fino all’assunzione in un posto di lavoro adeguato, ha diritto a un’indennità per riabilitazione professionale per l’ammontare della pensione di invalidità a causa della perdita parziale della capacità lavorativa.

Per il tempo della riabilitazione professionale egli ha diritto a un’indennità per riabilitazione professionale per l’ammontare della pensione di invalidità a causa della perdita totale della capacità lavorativa.

A un invalido del lavoro che ha conseguito il diritto alla riabilitazione professionale in seguito a un infortunio al di fuori del lavoro o a una malattia, l’indennità durante la riabilitazione professionale non può essere inferiore allo stipendio lordo mensile minimo che appartiene al lavoratore per un lavoro a tempo pieno, stabilito dalla norma che prescrive l’ammontare dello stipendio minimo.

L’invalido del lavoro che ha conseguito il diritto alla riabilitazione professionale a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, dal giorno in cui si è manifestata la riduzione della capacità lavorativa, oltre alla rimanente capacità lavorativa fino al giorno di inizio della riabilitazione professionale e dal giorno di conclusione della riabilitazione professionale fino all’assunzione in un posto di lavoro adeguato, ha diritto a un’indennità per riabilitazione professionale per l’ammontare della pensione di invalidità per la perdita parziale della capacità lavorativa per 40 anni di età contributiva.

A un invalido del lavoro che ha conseguito il diritto alla riabilitazione professionale in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, l’indennità durante la riabilitazione professionale non può essere inferiore allo stipendio lordo mensile minimo che appartiene al lavoratore per un lavoro a tempo pieno, stabilito dalla norma che prescrive l’ammontare dello stipendio minimo.

L’invalido del lavoro ha diritto a un’indennità per riabilitazione professionale e per il tempo dell’ulteriore cura, ovvero della riabilitazione medica cui è stato inviato durante la fruizione del diritto alla riabilitazione professionale a causa di malattia e di altre cause, a causa delle quali è temporaneamente impedito al lavoro secondo le disposizioni che regolano l’assicurazione sanitaria obbligatoria, nonché anche per il tempo di adattamento al lavoro.

La perdita parziale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato si manifesta una riduzione della capacità lavorativa, però l’assicurato, tenendo conto della sua età anagrafica, del suo stato di salute, della sua istruzione e della sua capacità, può svolgere “lavori adattati alla sua condizione” dello stesso o simile livello di istruzione che corrispondono ai lavori che ha svolto fino a quel momento, per almeno il 70% dell’orario lavorativo, e con la riabilitazione professionale non può essere abilitato al lavoro a tempo pieno svolgendo altri lavori.

La perdita totale della capacità lavorativa sussiste quando dall’assicurato, rispetto a un assicurato in buona salute dello stesso o simile livello di istruzione, si manifesta una perdita duratura della capacità lavorativa senza capacità lavorativa rimanente in seguito a cambiamenti dello stato di salute non curabili.

Né il titolare della pensione di invalidità per inabilità lavorativa di tipo professionale né il titolare della pensione di invalidità per inabilità generale al lavoro possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità qualora non avessero maturato almeno un anno di contributi dopo aver conseguito la pensione di invalidità.

Dunque, l’età anagrafica maturata per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità di un titolare della pensione di invalidità per inabilità lavorativa di tipo professionale, di per sé non rappresenta il fondamento per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. Dall’altra parte, se il titolare della pensione di invalidità per inabilità lavorativa di tipo professionale viene assunto (quindi anche assicurato) e adempie alle condizioni per la pensione di anzianità, può ricevere quest’ultima.

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