LAVORO IN DUE O PIU’ STATI DELL’UNIONE EUROPEA

A proposito delle persone che lavorano in due o più Stati membri dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, dal momento della sua entrata nell’Unione Europea, in Croazia si applicano le disposizioni dell’Unione Europa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (*link)

Una delle regole fondamentali del Regolamento di base è che sulle persone che si muovono all’interno dell’Unione Europea si applica il sistema di sicurezza sociale solamente di uno Stato membro. Ciò significa che potete essere assicurati solamente in uno Stato dell’Unione Europea. Qualora si tratti di persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, viene applicata la legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività.

Una delle eccezioni a questa regola riguarda le persone che lavorano in due o più Stati dell’Unione Europea. Al fine di mantenere la sicurezza del diritto e l’applicazione di una sola tra le legislazioni, per queste persone sono state stabilite regole particolari per stabilire la legislazione che si applica su di loro.

Nei confronti di chi si applicano le regole speciali per stabilire la legislazione da applicare?

Regole particolari si applicano nei confronti di persone:

  1. che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati membri
  2. che svolgono un’attività quali lavoratori autonomi in due o più Stati membri
  3. che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in due o più Stati membri
  4. che uno Stato membro ha assunto quali funzionari dello Stato, e che tuttavia svolgono anche l’attività quali dipendenti o lavoratori autonomi in uno o più Stati membri, nonché
  5. che lavorano come personale convenzionato delle comunità europee.

Con il Regolamento di base viene definita la persona che svolte l’attività come dipendente. In Croazia a tale gruppo appartengono le persone che realizzano un reddito di lavoro non autonomo. Il Decreto inoltre definisce anche la persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo. In Croazia a tale gruppo appartengono le persone che realizzano un reddito di attività autonoma, ivi inclusa anche l’attività agricola.

Come stabilire quale legislazione viene applicata con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati membri?

Una persona svolge un’attività quale dipendente in due o più stati membri qualora contemporaneamente o in modo alternato svolga in qualità di lavoratore dipendente una o diverse attività, per uno o più datori di lavoro in due o più Stati membri.

A proposito di tale persona verrà applicata la legislazione dello Stato membro nel quale egli ha la residenza (vale a dire il luogo dove la persona risiede stabilmente) o la legislazione dello Stato membro nel quale si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento degli affari dell’impresa o del datore di lavoro che l’ha assunta.

Come stabilire quale legislazione viene applicata con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori autonomi in due o più Stati membri?

Si ritiene persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo in due o più Stati la persona che contemporaneamente o alternativamente svolge una o diverse attività separate in qualità di lavoratore autonomo, indipendentemente dalla natura di quelle attività.

 

Con riferimento alla persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo in due o più Stati membri

verrà applicata la legislazione:

  1. dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo ha la residenza, qualora in quello Stato svolga una parte rilevante dell’attività oppure
  2. dello Stato membro nel quale si trova il centro degli interessi di tale attività, qualora non avesse la residenza in uno degli Stati membri nel quale svolge una parte rilevante della sua attività.

 

Come stabilire quale legislazione si applica con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in diversi Stati membri?

 

A proposito della persona che svolge la sua attività come lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in due o più Stati viene applicata la legislazione dello Stato nel quale svolge l’attività come dipendente. Qualora la persona svolgesse l’attività in qualità di lavoratore dipendente in due o più Stati, la legislazione dello Stato che si applica su di essa viene stabilita nel modo descritto in precedenza.

 

Come stabilire quale legislazione si applica con riferimento ai funzionari statali che svolgono un’attività in due o più Stati?

 

A proposito della persona che svolge l’attività di funzionario statale viene applicata la legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione che l’ha assunta. Qualora il funzionario statale svolgesse l’attività in due o più Paesi, per due o più amministrazioni, su di lui viene applicata la legislazione stabilita nel modo descritto in precedenza per le persone che svolgono l’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati. Qualora la persona svolgesse l’attività di funzionario statale in uno Stato membro, mentre in un altro Stato membro svolgesse l’attività di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo, su di essa viene applicata la legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione che l’ha assunto.

Come stabilire quale legislazione si applica sul personale convenzionato delle comunità europee?

Personale convenzionato delle comunità europee può scegliere la legislazione che verrà applicata su di loro. Essi possono scegliere tra:

  1. la legislazione dello Stato dove lavorano
  2. la legislazione dello Stato che è stata per ultima applicata su di loro
  3. la legislazione dello Stato del quale essi sono cittadini.

E’ possibile fare la scelta solo una volta, e ciò nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro, da quando viene applicata la legislazione scelta.

La procedura che si applica in caso di svolgimento dell’attività in due o più Stati membri

La persona che svolge un’attività in due o più Stati membri dell’Unione Europea è tenuta a informare a tale proposito l’Istituto competente nello Stato di residenza. Qualora la persona manchi al proprio obbligo, la procedura per stabilire la legislazione da applicare con riferimento a tale persona si svolge d’ufficio, quando viene appresa tale circostanza.

L’istituzione competente nello Stato di residenza, dopo l’esecuzione della procedura di verifica di tutte le circostanze in un determinato caso, prende una decisione sulla legislazione che viene applicata. Nel prendere la decisione, è obbligatorio tenere conto della situazione che si prevede nei dodici mesi seguenti. Con la suddetta decisione si può stabilire che sulla persona si applichi la legislazione dello Stato di residenza o quella di un altro Stato membro. Della sua decisione essa informa gli istituti competenti di tutti gli Stati membri nei quali viene svolta l’attività o nei quali si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro. Questa decisione si ritiene temporanea, e diventa definitiva due mesi dopo che l’hanno ricevuta le istituzioni competenti, e nel termine indicato non hanno informato l’istituto competente dello Stato di residenza che non sono d’accordo con la decisione oppure anche prima se sono d’accordo.

L’Istituto competente dello Stato la cui legislazione si è stabilito di applicare, informa la persona e rilascia a suo favore un certificato A1. Il Certificato A1  rappresenta il modello standard che vale in tutto il territorio dell’Unione Europea quale prova della legislazione che si applica nei conforti di una persona, che i contributi vengono pagati in un determinato Stato membro e che non sussiste alcun obbligo di pagamento dei contributi in altri Stati nei quali si svolge l’attività.

Competenza per la decisione circa la legislazione che si applica nella Repubblica di Croazia

Per la procedura della decisione circa la legislazione che si applica sulle persone che svolgono l’attività in due o più Stati competente è l’ Istituto croato per l’assicurazione pensionistica

 

Documentazione necessaria per le persone che svolgono un’attività come lavoratori dipendenti

in due o più Stati:

  • – modulo compilato relativo al lavoro svolto in più Stati membri
  • – contratti di lavoro
  • – conferma del datore di lavoro sull’ammontare dello stipendio (o della busta paga autenticata dal datore di lavoro)
  • – se necessario, altre prove sull’orario di lavoro (soprattutto per i lavoratori dei trasporti –
  • elenco dei viaggi di lavoro, quantità di carichi e scarichi)

 

La documentazione necessaria per le persone che svolgono un’attività come lavoratori autonomi in due o più Stati membri:

  • – modulo compilato relativo al lavoro svolto in più Stati membri
  • – stampa dal registro dei rapporti finanziari annuali (GFI) della FINA, ovvero un certificato dell’Ufficio Imposte sull’ammontare del reddito
  • – se necessario altre prove

I moduli sul lavoro in due o più Stati membri sono disponibili sulla pagina web dell’Istituto www.mirovinsko.hr.

Altri particolari

A partire dal 9 gennaio 2023, il sistema HZMO LANA ha consentito agli utenti esistenti e nuovi, persone autorizzate di contribuenti che sono già registrati o si stanno registrando per la prima volta nel servizio elettronico e-Prijave HZMO LANA (registrazione elettronica HZMO LANA) di presentare una richiesta per il rilascio di un documento A1 trasferibile per le persone che lavorano in due o più Stati membri dell’UE al fine di determinare la legislazione applicabile, senza dover venire personalmente negli uffici HZMO. Istruzioni dettagliate per l’uso in croato sono disponibili al seguente link: https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/

 

Link importanti:

DOMANDE E RISPOSTE

La legislazione di uno Stato membro nel quale ha la residenza verrà applicata con riferimento a una persona che svolge l’attività quale lavoratore dipendente in due o più Stati:

a) qualora in quello Stato svolga una parte significativa della sua attività, oppure

b) qualora essa sia dipendente in una o più imprese o presso datori di lavoro che hanno una sede registrata o un luogo di svolgimento degli affari in diversi Stati membri, dei quali almeno due non sono Stati nei quali egli abbia la residenza, oppure

c) qualora la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro si trovi al di fuori del territorio dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

La legislazione di uno Stato membro nel quale si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro verrà applicata qualora la persona che svolge l’attività quale dipendente in due o più Stati non svolga una parte significativa della sua attività nello Stato nel quale egli ha la residenza, vale a dire:

a) qualora svolga l’attività in solamente un’impresa o presso solamente un datore di lavoro, oppure

b) qualora svolga l’attività presso due o più datori di lavoro che hanno la loro sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività nello stesso Stato membro, oppure

c) qualora svolga un’attività presso due o più datori di lavoro che hanno la loro sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività in due Stati membri, dei quali uno Stato è quello dove egli ha la residenza.

Sulla persona che svolga l’attività quale dipendente in due o più Stati membri e che ha la residenza nello stesso Stato nel quale vi è la sede registrata o il luogo di attività dell’impresa o del datore di lavoro che le dà il lavoro, si applica la legislazione di quello Stato. In tal caso, non è necessario verificare se la persona svolge una parte significativa della propria attività in quello Stato.

Per parte significativa dell’attività che si svolge nello Stato membro si intende la parte quantitativamente significativa di tutte le attività, senza che sussista una parte significativa di tali attività.

In occasione della verifica se il dipendente svolga una parte significativa della propria attività nello Stato membro, si tiene obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:

  1. l’orario di lavoro e/o
  2. la retribuzione.

Per stabilire se una persona svolga una parte significativa dell’attività nello Stato membro nel quale essa ha la propria residenza, è necessario che in quello Stato essa lavori almeno il 25% del tempo di lavoro e/o realizzi il 25% della retribuzione. Tuttavia, tali criteri non sono definitivi, e talvolta è necessario utilizzare anche altri criteri per potere stabilire se si tratta di una parte significativa dell’attività.

Attività che sono stabili, alle quali tuttavia si dedica meno del 5% del tempo di lavoro e fruttano meno del 5% della retribuzione si considerano attività-limite. Esse non verranno prese in considerazione per stabilire la legislazione che si applica con riferimento alla persona che svolge un’attività quale persona in rapporto di lavoro dipendente in due o più Stati membri.

I lavoratori dei trasporti sono equiparati alle altre persone che svolgono un’attività come dipendenti in due o più Stati secondo i criteri che si applicano nello stabilire se la persona svolga una parte significativa della propria attività nello Stato nel quale ha la sua residenza. L’orario di lavoro rappresenta il criterio principale del quale tenere conto per questo gruppo di persone. Qualora non sussistano dati sulle ore di lavoro svolte nello Stato di residenza, e quando secondo le altre situazioni non è possibile stabilire che una parte significativa dell’attività viene svolta in quello Stato, è necessario applicare altri criteri.

La sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro è il luogo dove si prendono le principali decisioni di affari e dove si trova l’amministrazione principale, e non il luogo dove vi è un ufficio solamente registrato con personale amministrativo senza poteri decisionali. Qualora vi fosse un dubbio a tale proposito, la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività può essere accertata secondo altri criteri.

Sull’equipaggio di volo e il personale di cabina di un aereo si applica la legislazione dello Stato membro nel quale si trova la loro home base. La home base è il luogo che stabilisce il vettore aereo, dal quale il membro dell’equipaggio normalmente inizia e termina il tempo di servizio o la serie di servizi (duty periods) e dove, in condizioni normali, il vettore aereo non è tenuto ad assicurare un alloggio al membro dell’equipaggio di un aereo. Qualora il membro di un equipaggio avesse due o più home base in più Stati membri, o qualora oltre allo svolgimento dell’attività di membro di volo o di personale di cabina svolgesse un’altra attività come dipendente o lavoratore autonomo, è necessario stabilire la legislazione dello Stato che si applica su di lui nel modo descritto nei capitoli precedenti.

In occasione della verifica se la persona svolga una parte significativa delle proprie attività nello Stato membro, si deve tenere conto dei seguenti criteri:

  1. il fatturato che realizza
  2. l’orario di lavoro
  3. il numero delle prestazioni offerte e/o
  4. il reddito che realizza.

La persona svolge una parte significativa della propria attività nello Stato di residenza se vi svolge il 25% delle sue attività, vale a dire se in rapporto ai criteri menzionati in precedenza, la loro quota è di almeno il 25% nello Stato di residenza.

Per l’accertamento del centro di interesse di un lavoratore autonomo si deve tenere conto di tutte le attività professionali di tale persona, e soprattutto i seguenti criteri:

  1. il luogo dove si trova il luogo di lavoro stabile e costante di questa persona
  2. la natura e la durata consueta dell’attività che svolge
  3. la quantità dei servizi offerti
  4. l’intenzione del lavoratore autonomo che è evidente da tutte le circostanze in un caso concreto.

Eccezionalmente, è possibile che due o più Stati membri, gli organi competenti di quei Stati membri o dell’Istituto competente con un accordo reciproco prevedano eccezioni dalla regola per stabilire la legislazione che viene applicata. Un’eccezione alla regola può essere concordata per una determinata persona o per una categoria di persone, e ciò solamente nel caso in cui ciò sia nell’interesse di questa persona o persone. In quel caso, il datore di lavoro o la persona che svolge l’attività quale lavoratore autonomo presenta una domanda affinché sia fatta eccezione all’Istituto competente dello Stato membro dell’Unione Europea della cui applicazione della legislazione egli richiede, se possibile in anticipo. L’Istituto di cui sopra comunica all’Istituto competente dell’altro Stato membro e cerca il suo consenso, e qualora sussista un accordo, la persona viene informata e le viene consegnato il certificato A1. Nella Repubblica di Croazia, una tale domanda di eccezione viene presentata all’HZMO.

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