A proposito delle persone che lavorano in due o più Stati membri dell’Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, dal momento della sua entrata nell’Unione Europea, in Croazia si applicano le disposizioni dell’Unione Europa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Una delle regole fondamentali del Regolamento di base è che sulle persone che si muovono all’interno dell’Unione Europea si applica il sistema di sicurezza sociale solamente di uno Stato membro. Ciò significa che potete essere assicurati solamente in uno Stato dell’Unione Europea. Qualora si tratti di persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, viene applicata la legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività.
Una delle eccezioni a questa regola riguarda le persone che lavorano in due o più Stati dell’Unione Europea. Al fine di mantenere la sicurezza del diritto e l’applicazione di una sola tra le legislazioni, per queste persone sono state stabilite regole particolari per stabilire la legislazione che si applica su di loro.
Nei confronti di chi si applicano le regole speciali per stabilire la legislazione da applicare?
Regole particolari si applicano nei confronti di persone:
- che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati membri
- che svolgono un’attività quali lavoratori autonomi in due o più Stati membri
- che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in due o più Stati membri
- che uno Stato membro ha assunto quali funzionari dello Stato, e che tuttavia svolgono anche l’attività quali dipendenti o lavoratori autonomi in uno o più Stati membri, nonché
- che lavorano come personale convenzionato delle comunità europee.
Con il Regolamento di base viene definita la persona che svolte l’attività come dipendente. In Croazia a tale gruppo appartengono le persone che realizzano un reddito di lavoro non autonomo. Il Decreto inoltre definisce anche la persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo. In Croazia a tale gruppo appartengono le persone che realizzano un reddito di attività autonoma, ivi inclusa anche l’attività agricola.
Come stabilire quale legislazione viene applicata con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati membri?
Una persona svolge un’attività quale dipendente in due o più stati membri qualora contemporaneamente o in modo alternato svolga in qualità di lavoratore dipendente una o diverse attività, per uno o più datori di lavoro in due o più Stati membri.
A proposito di tale persona verrà applicata la legislazione dello Stato membro nel quale egli ha la residenza (vale a dire il luogo dove la persona risiede stabilmente) o la legislazione dello Stato membro nel quale si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento degli affari dell’impresa o del datore di lavoro che l’ha assunta.
Come stabilire quale legislazione viene applicata con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori autonomi in due o più Stati membri?
Si ritiene persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo in due o più Stati la persona che contemporaneamente o alternativamente svolge una o diverse attività separate in qualità di lavoratore autonomo, indipendentemente dalla natura di quelle attività.
Con riferimento alla persona che svolge un’attività quale lavoratore autonomo in due o più Stati membri
verrà applicata la legislazione:
- dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo ha la residenza, qualora in quello Stato svolga una parte rilevante dell’attività oppure
- dello Stato membro nel quale si trova il centro degli interessi di tale attività, qualora non avesse la residenza in uno degli Stati membri nel quale svolge una parte rilevante della sua attività.
Come stabilire quale legislazione si applica con riferimento alle persone che svolgono un’attività quali lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in diversi Stati membri?
A proposito della persona che svolge la sua attività come lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in due o più Stati viene applicata la legislazione dello Stato nel quale svolge l’attività come dipendente. Qualora la persona svolgesse l’attività in qualità di lavoratore dipendente in due o più Stati, la legislazione dello Stato che si applica su di essa viene stabilita nel modo descritto in precedenza.
Come stabilire quale legislazione si applica con riferimento ai funzionari statali che svolgono un’attività in due o più Stati?
A proposito della persona che svolge l’attività di funzionario statale viene applicata la legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione che l’ha assunta. Qualora il funzionario statale svolgesse l’attività in due o più Paesi, per due o più amministrazioni, su di lui viene applicata la legislazione stabilita nel modo descritto in precedenza per le persone che svolgono l’attività quali lavoratori dipendenti in due o più Stati. Qualora la persona svolgesse l’attività di funzionario statale in uno Stato membro, mentre in un altro Stato membro svolgesse l’attività di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo, su di essa viene applicata la legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione che l’ha assunto.
Come stabilire quale legislazione si applica sul personale convenzionato delle comunità europee?
Personale convenzionato delle comunità europee può scegliere la legislazione che verrà applicata su di loro. Essi possono scegliere tra:
- la legislazione dello Stato dove lavorano
- la legislazione dello Stato che è stata per ultima applicata su di loro
- la legislazione dello Stato del quale essi sono cittadini.
E’ possibile fare la scelta solo una volta, e ciò nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro, da quando viene applicata la legislazione scelta.
La procedura che si applica in caso di svolgimento dell’attività in due o più Stati membri
La persona che svolge un’attività in due o più Stati membri dell’Unione Europea è tenuta a informare a tale proposito l’Istituto competente nello Stato di residenza. Qualora la persona manchi al proprio obbligo, la procedura per stabilire la legislazione da applicare con riferimento a tale persona si svolge d’ufficio, quando viene appresa tale circostanza.
L’istituzione competente nello Stato di residenza, dopo l’esecuzione della procedura di verifica di tutte le circostanze in un determinato caso, prende una decisione sulla legislazione che viene applicata. Nel prendere la decisione, è obbligatorio tenere conto della situazione che si prevede nei dodici mesi seguenti. Con la suddetta decisione si può stabilire che sulla persona si applichi la legislazione dello Stato di residenza o quella di un altro Stato membro. Della sua decisione essa informa gli istituti competenti di tutti gli Stati membri nei quali viene svolta l’attività o nei quali si trova la sede registrata o il luogo di svolgimento dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro. Questa decisione si ritiene temporanea, e diventa definitiva due mesi dopo che l’hanno ricevuta le istituzioni competenti, e nel termine indicato non hanno informato l’istituto competente dello Stato di residenza che non sono d’accordo con la decisione oppure anche prima se sono d’accordo.
L’Istituto competente dello Stato la cui legislazione si è stabilito di applicare, informa la persona e rilascia a suo favore un certificato A1. Il Certificato A1 rappresenta il modello standard che vale in tutto il territorio dell’Unione Europea quale prova della legislazione che si applica nei conforti di una persona, che i contributi vengono pagati in un determinato Stato membro e che non sussiste alcun obbligo di pagamento dei contributi in altri Stati nei quali si svolge l’attività.
Competenza per la decisione circa la legislazione che si applica nella Repubblica di Croazia
Per la procedura della decisione circa la legislazione che si applica sulle persone che svolgono l’attività in due o più Stati competente è l’ Istituto croato per l’assicurazione pensionistica
Documentazione necessaria per le persone che svolgono un’attività come lavoratori dipendenti
in due o più Stati:
- – modulo compilato relativo al lavoro svolto in più Stati membri
- – contratti di lavoro
- – conferma del datore di lavoro sull’ammontare dello stipendio (o della busta paga autenticata dal datore di lavoro)
- – se necessario, altre prove sull’orario di lavoro (soprattutto per i lavoratori dei trasporti –
- elenco dei viaggi di lavoro, quantità di carichi e scarichi)
La documentazione necessaria per le persone che svolgono un’attività come lavoratori autonomi in due o più Stati membri:
- – modulo compilato relativo al lavoro svolto in più Stati membri
- – stampa dal registro dei rapporti finanziari annuali (GFI) della FINA, ovvero un certificato dell’Ufficio Imposte sull’ammontare del reddito
- – se necessario altre prove
I moduli sul lavoro in due o più Stati membri sono disponibili sulla pagina web dell’Istituto www.mirovinsko.hr.
A partire dal 9 gennaio 2023, il sistema HZMO LANA ha consentito agli utenti esistenti e nuovi, persone autorizzate di contribuenti che sono già registrati o si stanno registrando per la prima volta nel servizio elettronico e-Prijave HZMO LANA (registrazione elettronica HZMO LANA) di presentare una richiesta per il rilascio di un documento A1 trasferibile per le persone che lavorano in due o più Stati membri dell’UE al fine di determinare la legislazione applicabile, senza dover venire personalmente negli uffici HZMO. Istruzioni dettagliate per l’uso in croato sono disponibili al seguente link: https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/
Link importanti:
- Legge sugli stranieri (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 133/20, 114/22 e 151/22)
- Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 66/19, 53/20, 144/20 e 114/22)
- Regolamento n. 883/2004
- Guida per le persone che svolgono la propria attività in due o più Stati membri dell’Unione Europea
- Deroga alla regola sulla decisione circa la legislazione da applicare
- Regole speciali per stabilire la legislazione da applicare per i marinai
- Guida pratica sulla legislazione da applicare nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera
- Domande di persone assunte in più Stati membri dell’Unione Europea