Il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito dall’assicurato quando ha compiuto 65 anni di età anagrafica e 15 anni di età contributiva.
Le donne assicurate, fino al 2029, esercitano il diritto alla pensione di vecchiaia a un’età inferiore; in particolare, nel computo del raggiungimento del requisito di età, vengono aggiunti 3 mesi per ogni anno solare. Nel 2025, possono esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 63 anni e 9 mesi (in presenza del soddisfacimento del requisito di anzianità contributiva di 15 anni).
In via eccezionale, per gli assicurati che hanno maturato periodi di anzianità assicurativa con durata maggiorata, qualora permangano le condizioni nel corso di tali periodi, il limite di età prescritto per l’acquisizione della pensione di vecchiaia viene ridotto in funzione della durata del periodo maturato durante il quale l’anzianità assicurativa è stata calcolata in modo maggiorato e in funzione dell’entità di tale maggiorazione.
ANNI DI CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO | ETA’ ANAGRAFRICA PRESCRITTA
– DONNE – |
|
Anni | Mesi | |
2025 | 63 | 9 |
2026 | 64 | 0 |
2027 | 64 | 3 |
2028 | 64 | 6 |
2029 | 64 | 9 |
Dal 1 gennaio 2030, le donne e gli uomini potranno esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia alle stesse condizioni, ossia al compimento dei 65 anni di età e con 15 anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia per un assicurato di lunga data (senza riduzione) viene acquisita dall’assicurato che raggiunge l’età di 60 anni e 41 anni di anzianità assicurativa nella durata effettiva (reale) e che non ha raggiunto l’età prescritta per esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia o l’età per acquisire una pensione di vecchiaia con una riduzione del limite di età in base all’anzianità assicurativa maturata con durata maggiorata.
Pensione di anzianità anticipata
L’assicurato consegue il diritto alla pensione di anzianità anticipata quando compie 60 anni di età anagrafica e 35 anni di età contributiva.
In via eccezionale, le donne assicurate, fino al 2029, esercitano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a un’età inferiore e con anzianità contributiva minore; in particolare, nel computo del raggiungimento del requisito di età e dell’anzianità contributiva, vengono aggiunti 3 mesi per ogni anno solare. Nel 2025, possono esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 58 anni e 9 mesi e in presenza di 33 anni e 9 mesi di anzianità contributiva.
PENSIONE DI ANZIANITA’ ANTICIPATA PER LE DONNE | ||
ANNO | ETÀ ANAGRAFICA | ETÀ CONTRIBUTIVA |
2025 | 58 anni e 9 mesi | 33 anni e 9 mesi |
2026 | 59 anni | 34 anni |
2027 | 59 anni e 3 mesi | 34 anni e 3 mesi |
2028 | 59 anni e 6 mesi | 34 anni e 6 mesi |
2029 | 59 anni e 9 mesi | 34 anni e 9 mesi |
Dal 1° gennaio 2030 gli uomini e le donne conseguono il diritto alla pensione di anzianità anticipata alle stesse condizioni, a 60 anni di età anagrafica e con 35 anni di anzianità contributiva.
L’importo della pensione è ridotto, per ogni mese solare di esercizio anticipato del diritto fino al raggiungimento dell’età prevista per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, dello 0,2% per ogni mese di pensionamento anticipato, ossia dal 2,4% annuo al 12% per un massimo di 5 anni di pensionamento anticipato; a partire dal 1 gennaio 2026, con il raggiungimento dei 70 anni di età da parte del beneficiario, l’importo è determinato d’ufficio senza la suddetta riduzione.
La pensione di vecchiaia anticipata per insolvenza del datore di lavoro (senza riduzione) spetta all’assicurato che, dopo la cessazione dell’assicurazione per insolvenza, immediatamente prima di soddisfare le condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata, ha trascorso almeno 2 anni continuativi nella posizione di persona disoccupata iscritta all’ufficio per l’impiego competente.
L’assicurato acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di vecchiaia anticipata e alla pensione di vecchiaia per assicurati di lunga data a partire dal giorno in cui sono soddisfatte le condizioni per il pensionamento; tuttavia, il diritto alla pensione può essere esercitato solo dopo la cessazione dell’assicurazione. Il diritto alla pensione sarà riconosciuto al più presto a partire dal primo giorno successivo alla cessazione dell’assicurazione qualora la domanda sia presentata entro 6 mesi dalla cessazione dell’assicurazione. Qualora la domanda sia presentata dopo la scadenza del termine prescritto di cui sopra, l’assicurato ha diritto alla pensione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e per i sei mesi precedenti.
In via eccezionale, un assicurato che, dopo aver soddisfatto le condizioni per la pensione, continui a lavorare per un monte ore massimo pari alla metà dell’orario a tempo pieno, può acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di vecchiaia per assicurato di lunga data e alla pensione di vecchiaia anticipata senza porre termine al rapporto di lavoro. Inoltre, in via eccezionale, gli artigiani e le persone che svolgono una professione autonoma possono acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia anche senza interrompere l’attività per la quale sono obbligatoriamente assicurati; in tal caso, tuttavia, percepiscono la metà dell’importo della pensione di vecchiaia.
Analisi delle condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione
Determinazione della pensione
L’importo della pensione è il risultato del prodotto dei punti personali, del fattore pensionistico e del valore attuale della pensione.
I punti personali vengono determinati moltiplicando i punti di valore medio per l’anzianità contributiva maturata e per il fattore di partenza.
I punti di valore medio vengono calcolati in base agli stipendi percepiti nel corso della vita lavorativa in rapporto agli stipendi medi annui nella Repubblica di Croazia. Per la determinazione dei punti di valore necessari al calcolo della pensione, non si tiene conto dello stipendio percepito nell’anno in cui si esercita il diritto alla pensione; invece, per tale anno, si considerano i punti di valore medio, in proporzione alla durata del periodo assicurativo in quell’anno.
L’anzianità contributiva per la determinazione della pensione è il periodo che include il periodo trascorso nel regime pensionistico obbligatorio (ad esempio come lavoratore dipendente). Inoltre, l’anzianità contributiva per la determinazione della pensione può comprendere anche un periodo di regime pensionistico esteso, un periodo di regime pensionistico obbligatorio che viene calcolato con una durata maggiorata e un periodo trascorso al di fuori del regime obbligatorio riconosciuto nell’anzianità contributiva in presenza di determinate condizioni. Al momento della determinazione di tutti i tipi di pensione, all’anzianità contributiva viene aggiunto un periodo di 12 mesi per ogni figlio nato o adottato, in qualità di cosiddetta “anzianità aggiuntiva”. In caso di determinazione della pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, se l’assicurato non ha ancora compiuto 60 anni alla data della riduzione della capacità lavorativa o del decesso del de cuius, all’anzianità contributiva effettivamente maturata viene aggiunto un periodo di cosiddetta “anzianità aggiuntiva”.
Il fattore di partenza dipende dall’età dell’assicurato al momento dell’acquisizione del diritto alla pensione e influisce sull’importo della pensione nel caso di pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia per assicurato di lunga data e pensione di vecchiaia anticipata, nei seguenti modi:
- la pensione di vecchiaia, per l’assicurato che percepisce per la prima volta una pensione dopo aver raggiunto l’età prestabilita per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, aumenta dello 0,45% per ogni mese dopo il raggiungimento dell’età prescritta per l’acquisizione del diritto alla stessa; il medesimo aumento si applica anche alla determinazione della pensione ai superstiti dopo il decesso dell’assicurato che è deceduto dopo aver raggiunto l’età stabilita per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e che non aveva acquisito quest’ultima,
- la pensione di vecchiaia anticipata è ridotta dello 0,2% per ogni mese di pensionamento anticipato che precedono il momento in cui l’assicurato raggiunge l’età stabilita per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia; tale riduzione va dal 2,4% annuo ad un massimo del 12% per 5 anni di pensionamento anticipato e, dal 1 gennaio 2026, dopo che il beneficiario compie i 70 anni di età, l’importo è determinato d’ufficio senza la suddetta riduzione,
- la pensione di vecchiaia per un assicurato di lunga data che riceve la pensione per la prima volta dopo aver compiuto i 60 anni e ha 41 anni di anzianità assicurativa effettiva aumenta dello 0,15% al mese per ogni mese dopo il raggiungimento dell’età stabilita per l’acquisizione del diritto a tale pensione; inoltre, dopo aver raggiunto l’età stabilita per l’acquisizione del diritto a tale pensione, aumenta dello 0,45% e lo stesso fattore di partenza viene applicato anche per determinare la pensione ai superstiti a seguito del decesso di un assicurato che è deceduto dopo aver compiuto i 60 anni, aver maturato 41 anni di anzianità assicurativa effettiva e non aver acquisito una pensione.
Il fattore pensionistico è determinato in base al tipo di pensione percepita, mentre il valore attuale della pensione è l’importo della pensione per una persona ed è determinato per ogni semestre dal Consiglio direttivo dell’Autorità croata per il regime pensionistico sulla base dei dati dell’Autorità centrale di statistica, entro e non oltre i due mesi dalla fine di ogni semestre.
Oltre alla pensione determinata ai sensi della legge sul regime pensionistico e sulla base della legge speciale, viene determinata e pagata un’integrazione alla pensione. Tutti i beneficiari di una pensione hanno diritto a un’integrazione alla pensione, ad eccezione dei beneficiari della pensione minima, dei beneficiari della pensione massima e dei beneficiari di pensioni maturate e/o determinate sulla base di normative speciali derivanti da condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla legge sul regime pensionistico. L’integrazione alla pensione è determinata in una percentuale pari al 27% della pensione e viene erogata insieme all’importo mensile della pensione.
Alla fine dell’anno solare, il beneficiario della pensione ha diritto anche al pagamento di un’integrazione annuale della stessa. L’importo dell’integrazione annuale è calcolato come il prodotto degli anni completi di anzianità contributiva in base ai quali viene determinata la pensione e del valore dell’integrazione annuale per anno di anzianità contributiva; la decisione in merito a tale valore è presa dal Governo della Repubblica di Croazia entro il 31 ottobre di ogni anno solare. L’integrazione annuale è pagata nel mese di dicembre.
Pensione minima
Hanno diritto alla pensione minima quegli assicurati la cui pensione, determinata in base allo stipendio, ovvero secondo la base assicurativa, è inferiore alla cosiddetta “pensione minima”. La pensione minima viene determinata moltiplicando ogni anno completo di anzianità contributiva per il valore attuale della pensione alla data della determinazione della pensione, applicando il fattore iniziale e il fattore pensionistico appropriati; tale pensione può assumere la forma di pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata, pensione di invalidità e pensione ai superstiti.
La pensione minima, dal 1 gennaio 2023 fino all’entrata in vigore della nuova legge sul regime pensionistico, è determinata per ogni anno di anzianità contributiva nella misura del 103% del valore attuale della pensione alla data di determinazione della stessa; dal 1 luglio 2025, invece, è determinata per ogni anno di anzianità contributiva nella misura del 106% del valore attuale della pensione alla data di determinazione della stessa. Ai beneficiari che hanno percepito questa pensione entro il 30 giugno 2025, verrà assegnato un nuovo importo di pensione minima, determinato in base alla nuova aliquota del valore attuale della pensione per la determinazione della pensione minima.
Armonizzazione della pensione
Il valore attuale della pensione (AVM) viene stabilito armonizzandolo due volte l’anno ai movimenti economici nella Repubblica di Croazia.
L’aliquota di adeguamento dell’AVM (valore attuale della pensione), che si applica dal 1 luglio 2025, è determinata sommando l’aliquota di variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo nel semestre precedente rispetto al semestre ancora precedente a quest’ultimo e l’aliquota di variazione dello stipendio lordo medio di tutti i dipendenti nella Repubblica di Croazia nel semestre precedente rispetto al semestre ancora precedente a quest’ultimo (nel rapporto di 15:85 o 85:15, a seconda di quale sia più favorevole).
Liquidazione della pensione
Le pensioni e le entrate pensionistiche vengono accertate in una somma mensile e vengono liquidate retroattivamente per ogni mese trascorso.
Durante l’attività lavorativa dipendente o autonoma in base alla quale sussiste un obbligo assicurativo, il pagamento della pensione è sospeso e viene accertato lo status dell’assicurato; dopo aver completato almeno un anno di anzianità assicurativa, il beneficiario della pensione può, in presenza di determinate condizioni, chiedere una nuova determinazione della pensione, che è soggetta a decisione.
Sono esentati dalla sospensione del pagamento della pensione durante l’attività lavorativa dipendente o autonoma i seguenti beneficiari:
- beneficiari di pensioni di vecchiaia, pensioni di vecchiaia per assicurati di lunga data, pensioni di vecchiaia anticipate, pensioni ai superstiti e parte di pensione ai superstiti che, mentre beneficiano della pensione, sono impiegati per un monte ore massimo pari alla metà del loro tempo pieno
- beneficiari di pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia per gli assicurati di lunga data, pensione di vecchiaia anticipata, pensione ai superstiti e una parte di pensione ai superstiti che, dopo il compimento dei 65 anni di età e mentre beneficiano della pensione, sono impiegati per più della metà dell’orario lavorativo completo, o che avviano un’attività rispetto alla quale sussiste un obbligo di assicurazione, con pagamento della metà dell’importo della pensione (dal 1 gennaio 2026)
- beneficiari di pensione secondo disposizioni speciali per il personale militare, gli ufficiali di polizia, i dipendenti di attività di sminamento e del corpo dei vigili del fuoco professionisti. In questo caso, con un impiego per un monte ore massimo pari alla metà dell’orario lavorativo completo, viene corrisposto l’importo totale della pensione; invece, per un monte ore maggiore della metà dell’orario lavorativo completo, viene corrisposta la metà dell’importo della pensione.
- artigiani e persone che svolgono attività professionali autonome che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e che non cessano di svolgere l’attività in base alla quale sussiste l’obbligo assicurativo, con il pagamento della metà dell’importo della pensione (dal 1 gennaio 2026)
- beneficiari di pensione di invalidità per perdita parziale di capacità lavorativa, ovvero per incapacità professionale al lavoro (come da disposizioni precedenti),
- beneficiari di una pensione di invalidità per perdita totale di capacità lavorativa, nonché beneficiari di tale pensione, convertita in pensione di vecchiaia, che lavorano per un massimo di 3,5 ore al giorno (dal 1 gennaio 2026)
- coloro che svolgono lavori stagionali nel settore dell’agricoltura secondo le disposizioni sugli incentivi all’occupazione e secondo altre disposizioni che disciplinano questa materia diversamente, ovvero che prevedono espressamente che i pagamenti delle pensioni non siano sospesi
- coloro che percepiscono un altro reddito o svolgono un’altra attività
L’Istituto può interrompere la liquidazione della pensione e di altri contributi di cui all’assicurazione pensionistica qualora il titolare non fornisse alcun dato o un documento richiesto dall’Istituto, e che non può essere ottenuto in via ufficiale.
Il vostro diritto alla pensione di anzianità in applicazione di trattati internazionali sull’assicurazione sociale
Qualora siate stati assicurati in uno o più Stati con i quali la Repubblica di Croazia ha stipulato trattati bilaterali sull’assicurazione sociale, la procedura per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità viene avviata presentando una domanda al competente gestore dell’assicurazione pensionistica nello Stato contraente nel quale siete residenti oppure nello Stato contraente dove è stata stipulata l’ultima assicurazione. Qualora nello Stato nel quale avete la residenza non foste mai stati titolare di un’assicurazione, la vostra richiesta verrà inoltrata allo Stato contraente dove è stata stipulata l’ultima assicurazione. La richiesta presentata in uno Stato contraente si considererà come presentata in tutti gli Stati contraenti nei quali avete completato i periodi assicurativi.
Potrete conseguire il diritto alla pensione in tutti gli Stati contraenti nei quali siete stati in un rapporto assicurativo almeno dodici mesi, qualora soddisfiate anche altre condizioni secondo le disposizioni nazionali di quegli Stati, vale a dire l’età anagrafica necessaria.
Tutti i periodi assicurativi che avete concluso in altri Stati contraenti, se necessario, verranno presi in considerazione quando giungerete all’età anagrafica necessaria per conseguire la pensione di anzianità, e l’ammontare della pensione da singoli Stati contraenti dipende dalla durata del periodo di assicurazione o di residenza in quello Stato e delle norme nazionali di ogni Stato contraente.
Oltre alla domanda riportata al punto 1.1. che può essere trovata sulle pagine dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica sotto la rubrica moduli, vengono inoltre compilati gli allegati alle domande per il riconoscimento del diritto alla pensione estera (modulo aggiuntivo di domanda per la pensione di anzianità al punto 1.5.) per i seguenti paesi:
– Svizzera
– Canada
La vostra pensione di anzianità verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro nel quale avete la residenza.