ASSICURAZIONE PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

Nella Repubblica di Croazia l’assicurazione pensionistica obbligatoria include l’assicurazione secondo il principio della solidarietà generazionale (1° livello) e l’assicurazione secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello).

L’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale è la parte del sistema pensionistico nel quale agli assicurati, in base ai principi della reciprocità e della solidarietà, vengono assicurati i diritti in caso di vecchiaia, di riduzione della capacità lavorativa, di perdita parziale o totale della capacità lavorativa e di menomazione fisica, mentre ai loro familiari vengono assicurati i diritti in caso di morte dell’assicurato, ovvero del titolare del diritto.

L’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: HMZO) è l’ente competente per il conseguimento dei diritti fondati esclusivamente sull’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale (1° livello).

Altri particolari

Nell’assicurazione pensionistica secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello) viene assicurata la stessa categoria di persone che hanno lo status di assicurato nel 1° livello, e che tuttavia alla data di inizio di applicazione del 2° livello (1° gennaio 2002) o al momento di avvio del rapporto assicurativo (assunzione, attività autonoma o altro modo) avevano meno di 40 anni, nonché le persone che nel 2002 avevano più di 40 anni e ne avevano meno di 50, qualora abbiano scelto una tale assicurazione. Le persone che il 1° gennaio 2002 avevano compiuto 50 anni d’età sono assicurate solamente nel 1° livello.

Il Registro centrale degli assicurati (REGOS) è l’istituzione competente per l’assicurazione secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello).

Altri particolari

Finanziamento

L’assicurazione pensionistica obbligatoria viene finanziata dai contributi degli assicurati, dei datori di lavoro e del Bilancio dello Stato a un’aliquota del 20% dallo stipendio, ovvero dalla base imponibile per il calcolo dell’assicurazione. Per gli assicurati che sono assicurati in entrambi i gradi, si paga un contributo del 15% per il primo e del 5% per il secondo livello, mentre per gli assicurati che sono assicurati solo nel 1° livello tutto il 20% dei contributi viene versato nel 1° livello.

Per il pagamento del contributo è competente il Ministero delle finanze, ovvero l’Ufficio Imposte.

Altri particolari

 Persone assicurate – 1° livello

Nell’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale, sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone attive nel lavoro secondo diversi modelli, quali sono il rapporto di lavoro, lo svolgimento di un’attività professionale o un’altra attività, artigianato, commercio e altri ancora.

Le persone soggette all’assicurazione obbligatoria sono le seguenti:

  • lavoratori, funzionari e gli impiegati a loro equiparati secondo particolari norme, assunti nella Repubblica di Croazia;
  • persone scelte o nominate a svolgere funzioni negli enti del potere statale, in unità amministrative locali e in unità amministrative territoriali (regionali), qualora per tale lavoro ricevano uno stipendio;
  • persone che si formano professionalmente per un lavoro secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti lavorativi;
  • persone assunte presso organizzazioni straniere con sede nella Repubblica di Croazia, e che non godono dell’immunità diplomatica, presso persone fisiche estere con residenza nella Repubblica di Croazia, oppure presso missioni diplomatiche e uffici consolari di uno Stato estero e di organizzazioni internazionali, o rappresentanze con sede nella Repubblica di Croazia che godono dell’immunità diplomatica, oppure svolgendo un incarico personale presso cittadini stranieri, qualora ai sensi dei regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o in base a un trattato internazionale sull’assicurazione sociale non sia stabilito diversamente;
  • lavoratori in distacco i quali svolgono lavori in uno Stato straniero per un datore di lavoro con sede nella Repubblica di Croazia e le persone che lavorano in una missione diplomatica o ufficio consolare della Repubblica di Croazia all’estero;
  • lavoratori stagionali del settore agricolo secondo le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro;
  • le persone disoccupate sono obbligatoriamente assicurate secondo le condizioni e per il periodo stabiliti dalle disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro;
  • le persone che prestano assistenza e cura agli invalidi croati della guerra civile e che per tale attività ricevono un’indennità secondo le condizioni che disciplinano i diritti dei difensori della Patria croati;
  • persone che lavorano presso un datore di lavoro la cui sede si trova in uno stato membro nel quale vengono applicati regolamenti dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che non ha registrato una società commerciale o una filiale nella Repubblica di Croazia, per le quali viene applicata la legislazione della Repubblica di Croazia secondo norme giuridiche dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • artigiani, iscritti nel relativo registro di categoria;
  • persone che, ai sensi di norme particolari, svolgono in modo autonomo la loro attività professionale;
  • sportivi di élite qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • persone che a motivo dello svolgimento di attività di lavoro autonomo nell’ambito dell’agricoltura e del sistema boschivo sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili;
  • persone che svolgono un’attività per la cui esecuzione non è prescritto il rilascio di autorizzazioni o di registrazione, ma che tuttavia hanno la caratteristica di autonomia e, di durata, hanno l’intenzione di creare una fonte di reddito o di utile nello svolgimento di tali attività, e in base di svolgimento di tale attività sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • le persone che svolgono l’attività casalinga o un’occupazione secondaria secondo la legge che disciplina i mestieri, se non sono assicurate obbligatoriamente per un’altra motivazione, o se non beneficiano di una pensione; fanno eccezione i beneficiari di una pensione di invalidità dovuta alla parziale perdita di capacità lavorativa, ovvero all’incapacità al lavoro;
  • persone che svolgono un’attività agricola o nel sistema dei boschi quale unica e principale attività, e sono iscritte nel registro delle imprese agricole familiari, ovvero nel registro dei possessori di boschi in qualità di gestori o di membri di un’impresa agricola familiare, ovvero sono possessori di boschi e membro del suo nucleo famigliare;
  • le persone iscritte nel Registro degli agricoltori;
  • membri del Consiglio di Amministrazione o amministratori esecutivi di società commerciali, liquidatori e direttori di cooperativa, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo e ciò non sia regolato altrimenti da una particolare norma;
  • sacerdoti e altri ministri di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni religiose gestito dal ministero competente per le questioni amministrative, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • un genitore che svolge il proprio dovere genitoriale nel primo anno di età del bambino, e non ha una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo, qualora il bambino sia un cittadino croato, e qualora il genitore e il bambino siano residenti nella Repubblica di Croazia;
  • un genitore assistente o un assistente secondo le disposizioni dell’assistenza sociale, per il tempo di durata di tale status;
  • un affidatario che svolge attività di affidamento standard e un affidatario che svolge attività di affidamento specializzato per bambini;
  • persone impiegate all’estero presso organizzazioni internazionali e datori di lavoro stranieri, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme estere alle quali si riferisce il trattato internazionale sulla sicurezza sociale, o qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo i regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • persone impiegate nelle istituzioni dell’Unione Europea, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme dell’Unione Europea;
  • persone impiegate nella Repubblica di Croazia presso datori di lavoro con sede all’estero, e che non hanno una filiale registrata nella Repubblica di Croazia;
  • membri dell’equipaggio delle navi nella navigazione internazionale e marinai sulle vie navigabili, il cui datore di lavoro, armatore o compagnia è una persona giuridica nazionale o estera, qualora non sia stabilito diversamente dai regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • persone che realizzano un altro reddito secondo le disposizioni dell’imposta sul reddito, sul quale si paga un contributo per l’assicurazione pensionistica secondo le disposizioni sui contributi per le assicurazioni obbligatorie (altro reddito).

Lo status di assicurato viene accertato sulla base della domanda di assicurazione. La domanda viene presentata da:

  • il datore di lavoro dell’assicurato ovvero il contribuente, oppure
  • l’assicurato quando egli stesso è contribuente dell’assicurazione pensionistica.

La persona per la quale il contribuente non presenti alcuna domanda, né una disdetta dell’assicurazione, può chiedere che l’istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: Istituto) emetta una Decisione sul riconoscimento, ovvero della cessazione dello status di assicurato.

La notifica viene presentata presso la sede / l’ufficio / la filiale locale dell’Istituto, competente secondo la sede del datore di lavoro o della sua filiale (per le persone aventi un rapporto di lavoro dipendente), ovvero del proprio luogo di residenza o di svolgimento dell’attività, mentre il termine per la domanda relativa all’assicurazione è non prima di otto giorno prima dell’inizio del lavoro, e al più tardi prima dell’inizio del lavoro presso il datore di lavoro.

Altri particolari

Dal 1° gennaio 2014 tutti i datori di lavoro, ovvero gli altri soggetti tenuti a presentare la notifica, con più di tre assicurati, sono tenuti a presentare le notifiche per via elettronica. Le notifiche per via elettronica sono un’applicazione web che permette agli utenti di presentare notifiche / disdette con riferimento all’assicurazione pensionistica, notifiche di modifica dello status durante l’applicazione dell’assicurazione, notifiche sull’inizio / la cessazione dell’attività del contribuente nonché sulle modifiche dei dati del contribuente.

Maggiori informazioni sulle notifiche per via elettronica

Datori di lavoro la cui sede su trova in altri Stati membri dell’Unione Europea – Notifica degli assicurati all’HZMO.

Ogni datore di lavoro la cui sede si trovi in uno Stato dell’Unione Europea e che non ha alcuna filiale o società commerciale nella Repubblica di Croazia è tenuto a presentare una notifica per l’assicurazione pensionistica del lavoratore cui egli dà lavoro nel territorio della Repubblica di Croazia, qualora su quel lavoratore venga applicata la legislazione sulla sicurezza sociale della Repubblica di Croazia.

La procedura di registrazione dei suddetti datori di lavoro si svolge in modo tale che il Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia – Ufficio Imposte assegna un codice identificativo personale (OIB) al datore di lavoro proveniente da un Paese membro dell’Unione Europea, e che è tenuto, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Decreto n. 987/2009, a ottemperare a tutti gli obblighi prescritti dalla legislazione competente per i propri dipendenti (iscrizione all’assicurazione e pagamento dei contributi) come se avesse una sede registrata o luogo di svolgimento dell’attività nel competente Paese membro.

I suddetti datori di lavoro sono equiparati ai datori di lavoro operanti nella Repubblica di Croazia, e sono tenuti a presentare una domanda di assegnazione del codice identificativo personale (OIB) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge sul codice identificativo personale e alle norme attuative approvate sulla base di quella legge.

In occasione della notifica per il primo assicurato, il datore di lavoro / l’assicurato allega un contratto di lavoro o certificato di contratto di lavoro stipulato, un certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze – Ufficio Imposte sul codice identificativo personale del datore di lavoro. Qualora il contratto di lavoro non fosse stato stipulato in lingua croata, è necessario allegare anche una traduzione legalizzata del contratto, ovvero del certificato di contratto di lavoro stipulato.

Il datore di lavoro può consegnare la notifica compilata, legalizzata e firmata circa l’inizio del pagamento dell’assicurazione della persona nella Repubblica di Croazia anche tramite un delegato / un dipendente.

Quando la notifica dell’inizio del rapporto assicurativo viene presentata, anziché dal datore di lavoro, da un delegato / da un dipendente, oltre alla documentazione sopra indicata è necessario allegare anche una delega legalizzata, oppure un accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Per la notifica e la disdetta del lavoratore all’assicurazione pensionistica si utilizza la notifica di inizio dell’assicurazione (modulo M-1P) e la notifica di disdetta dell’assicurazione (modulo M-2P). Per il ricevimento delle notifiche e delle disdette dall’anagrafe è competente l’unità organizzativa territoriale dell’Istituto secondo il luogo di residenza dell’assicurato.

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

I beneficiari di una pensione, ad eccezione dei beneficiari di una pensione di invalidità dovuta alla perdita totale della capacità lavorativa, ovvero a una precedente incapacità complessiva al lavoro, possono lavorare per un monte ore massimo pari alla metà di un orario di lavoro completo mantenendo inalterato il proprio diritto al pieno importo della pensione, indipendentemente dalle disposizioni in base alle quali hanno conseguito il diritto alla pensione.

Ai beneficiari di una pensione di invalidità per perdita totale della capacità lavorativa (incapacità complessiva al lavoro) è concesso di percepire l’importo completo della pensione se sono occupati per meno di 3,5 ore al giorno (questa disposizione della legge sul regime pensionistico per i beneficiari di una pensione di invalidità per perdita totale della capacità lavorativa entra in vigore in data 1 gennaio 2026, ovvero ai suddetti beneficiari di pensione sarà sospeso il pagamento della stessa qualora vengano impiegati entro il 31 dicembre 2025)

La metà dell’importo della pensione viene pagato ai beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione di vecchiaia per gli assicurati di lunga data, di una pensione di vecchiaia anticipata, di una pensione ai superstiti e di una parte di pensione ai superstiti che, dopo il compimento dei 65 anni di età e durante la percezione della pensione, vengono impiegati a tempo pieno, ovvero per più della metà dell’orario lavorativo completo, o che avviano un’attività rispetto alla quale sussiste un obbligo di assicurazione (si applica anche qui l’applicazione ritardata al 1 gennaio 2026)

La stessa possibilità di pagamento della metà dell’importo della pensione è prevista anche per gli artigiani, per le persone che esercitano una professione autonoma, per i genitori caregiver, per i caregiver come da disposizioni in merito all’assistenza sociale, per gli assistenti e le persone che prestano assistenza e cura agli invalidi croati della Guerra civile; in particolare, essi possono beneficiare di una pensione di importo pari al 50% senza interrompere le proprie attività, ovvero interrompere l’assicurazione obbligatoria, a condizione che abbiano compiuto i 65 anni di età (applicazione ritardata dal 1 gennaio 2026)

Oltre a quanto suddetto, un lavoro che presuppone un monte ore maggiore della metà dell’orario lavorativo completo, è permesso ai beneficiari di una pensione secondo disposizioni speciali per il personale militare, gli ufficiali di polizia, i dipendenti di attività di sminamento e del corpo dei vigili del fuoco professionisti. In questo caso, con un impiego per un monte ore massimo pari alla metà dell’orario lavorativo completo, viene corrisposto l’importo totale della pensione; invece, per un monte ore maggiore della metà dell’orario lavorativo completo, viene corrisposta la metà dell’importo della pensione, indipendentemente dall’età del beneficiario. Analogamente, a tutti i beneficiari di una pensione, è permesso lo svolgimento di lavori stagionali nell’agricoltura, lo svolgimento di altre attività e la percezione di un secondo reddito, ad esempio la stipulazione di un contratto per la realizzazione di opere/servizi determinati, senza la sospensione del pagamento né la riduzione della pensione.

Il diritto all’assicurazione viene accertato con il riconoscimento dello status di assicurato. Lo status di assicurato viene accertato dall’Istituto sulla base della notifica di assicurazione.

Presentazione della notifica

 

La notifica viene presentata:

  • dal datore di lavoro dell’assicurato, ovvero dal contribuente oppure
  • dall’assicurato quando egli stesso è contemporaneamente contribuente dell’assicurazione pensionistica.

La notifica viene presentata presso la sede / l’ufficio / la filiale locale dell’Istituto, competente secondo la sede del datore di lavoro o della sua filiale (per le persone aventi un rapporto di lavoro dipendente), ovvero del proprio luogo di residenza o di svolgimento dell’attività / presso gli uffici postali della Posta croata, mentre il termine per la domanda relativa all’assicurazione è non prima di otto giorno prima dell’inizio del lavoro, e al più tardi prima dell’inizio del lavoro presso il datore di lavoro (conclusione del contratto di lavoro, inizio dell’attività autonoma e altro).

Cessazione dell’assicurazione

Lo status di assicurato cessa con la cessazione delle circostanze in base alle quali egli ha conseguito lo status di assicurato.

– All’assicurato di età anagrafica inferiore ai 55 anni o che è stato assicurato per un periodo inferiore ai 10 anni nel sistema dell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato, e presso il quale si è manifestata una totale perdita della capacità lavorativa, viene concessa una pensione di invalidità come se l’assicurato fosse assicurato solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale.

– All’assicurato che iscritto al regime pensionistico obbligatorio basato sul risparmio individuale capitalizzato, la pensione riconosciuta e/o determinata secondo le disposizioni speciali viene determinata come se l’assicurato fosse iscritto solo al regime pensionistico obbligatorio basato sulla solidarietà generazionale.

– Ai familiari dell’assicurato deceduto prima di avere compiuto 55 anni o sia stato assicurato per un periodo inferiore ai 10 anni nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato, viene stabilita una pensione familiare per l’intera età contributiva dell’assicurato deceduto come se l’assicurato fosse stato assicurato solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale.

-Assicurati che, in fase di esercizio del diritto alla pensione di anzianità o anzianità anticipata, hanno scelto, con dichiarazione all’Registro centrale degli assicurati, la realizzazione di una pensione di 1° livello.

– Un assicurato iscritto al regime pensionistico obbligatorio basato sul risparmio individuale capitalizzato che ha subito una perdita parziale della capacità lavorativa ai sensi delle disposizioni generiche o speciali, ovvero un’incapacità professionale al lavoro con diritto alla pensione di invalidità ai sensi delle norme speciali, o che acquisisce il diritto alla pensione di invalidità temporanea, può esercitare il diritto alla pensione solo nel regime pensionistico obbligatorio basato sulla solidarietà generazionale, mentre i fondi derivanti dai contributi capitalizzati rimangono nel conto personale dell’iscritto al fondo finché egli non esercita il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, alla pensione di vecchiaia o alla pensione di invalidità a seguito della perdita totale della capacità lavorativa.

– L’assicurato che esercita il diritto alla pensione ai sensi della disposizione speciale che disciplina i diritti relativi al regime pensionistico del personale militare, degli ufficiali di polizia e dei funzionari autorizzati, o la cui pensione è determinata ai sensi di tale disposizione e che non ha scelto di rimanere nel regime pensionistico obbligatorio del risparmio individuale capitalizzato entro il 31 ottobre 2015, esercita il diritto alla pensione come se fosse assicurato solo nel regime pensionistico obbligatorio di solidarietà generazionale.

I contribuenti con tre o più dipendenti sono tenuti a presentare la notifica per via elettronica a partire dal 1° gennaio 2014.

Fino al 30 giugno 2013 i dati sull’occupazione all’estero (a scopo di registrazione) venivano iscritti dalla competente sede territoriale dell’Istituto nel libretto di lavoro ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sul libretto di lavoro (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 14/96). Giacché dal giorno di ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione Europea non si applicano le disposizioni del Regolamento sul libretto di lavoro, l’Istituto non iscrive più i dati sull’occupazione all’estero nel libretto di lavoro.

All’assicurato, dietro sua richiesta, verrà rilasciato uno speciale certificato sui periodi di assicurazione trascorsi all’estero ai sensi della documentazione valida di gestori esteri della quale dispone l’Istituto o che ha consegnato l’assicurato. Qualora tale documentazione non esistesse, l’assicurato sarà invitato ad avviare la procedura di accertamento dei periodi assicurativi compiuti all’estero e sarà possibile rilasciargli il certificato dopo lo svolgimento della procedura.

Il libretto di lavoro continua a essere un documento pubblico che prova lo status giuridico-lavorativo di una persona fino al 30 giugno 2013. Il concetto di “libretto di lavoro elettronico” si riferisce a determinati dati strutturati in formato elettronico, legati allo status giuridico-lavorativo dell’assicurato, che vengono indicati nei certificati e in un’iscrizione elettronica, e non si riferisce al portatore fisico dei dati (cartella e simili). Con un certificato o un’iscrizione elettronica si mostra lo status giuridico-lavorativo dell’assicurato.

La persona che desidera un’iscrizione elettronica deve possedere un nome utente e una password per l’accesso ai dati personali al portale web dell’Istituto, sul quale è stata resa possibile la presentazione di richieste per il rilascio di un’iscrizione in formato elettronico.

La domanda di assegnazione di un nome utente e di una password può essere presentata presso una qualsiasi sede, ufficio, o filiale territoriale dell’Istituto o presso il Servizio Centrale di Zagabria. La richiesta può essere presentata esclusivamente di persona.

L’Istituto gestisce le registrazioni relative ai lavoratori nell’assicurazione pensionistica in osservanza delle norme della Legge sull’assicurazione pensionistica e in base alle notifiche presentate dal datore di lavoro. Non è necessario consegnare alcuna documentazione né presentare alcuna domanda. I datori di lavoro sono tuttora tenuti a notificare i dipendenti per mezzo delle notifiche prescritte, e in quella parte della procedura non vi è alcun cambiamento.

La Repubblica di Croazia ha stipulato con la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina un Trattato sull’assicurazione sociale, che consente il conseguimento del diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi realizzati in tutti e due i Stati contraenti. Giacché in Bosnia-Erzegovina Lei ha completato 10 anni di assicurazione, e fra due anni (quando ne avrà 65) conseguirà il diritto alla pensione di anzianità nella Repubblica di Croazia, si presenti alla sede territoriale dell’Istituto secondo il Suo luogo di residenza e presenti una domanda di accertamento anticipato dell’anzianità che Lei ha completato in Bosnia-Erzegovina, così da conseguire quanto prima il diritto alla pensione croata quando Lei ne soddisferà le condizioni. Il modulo della domanda è disponibile presso i servizi regionali, gli uffici, le filiali dell’Istituto, nonché alla pagina web.

 

E’ necessario consegnare un estratto dal registro dei defunti per il padre presso la sede territoriale dell’Istituto che gli liquidava la pensione. Dopo che si è tenuta l’udienza successoria è necessario consegnare una sentenza di successione passata in giudicato e legalizzata, nella quale deve essere indicata che Lei è creditore di una somma relativa alla pensione maturata e non liquidata. All’assicurato, ovvero all’erede legale, appartiene la pensione per il mese completo in cui è avvenuto il decesso dell’assicurato.

La nuova legge sul regime pensionistico ha abolito le visite mediche obbligatorie effettuate entro tre anni dalla data di accertata perdita parziale o totale della capacità lavorativa; tuttavia, la stessa legge prevede la possibilità di condurre visite mediche straordinarie per i beneficiari di pensioni di invalidità e di indennità derivanti da menomazioni fisiche.

Nel procedimento di vigilanza e controllo di cui all’art. 134 della legge sul regime pensionistico, il Ministero competente per il sistema pensionistico può effettuare, d’ufficio, una visita di controllo straordinaria in relazione ai diritti sorti dalla ridotta capacità lavorativa con capacità lavorativa residua, dalla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, dalla menomazione fisica o dalla perdita totale della capacità lavorativa di un familiare dell’assicurato su cui l’organo competente di cui sopra emette un referto e un parere. La visita di controllo straordinaria accerta che il referto e il parere su cui si basa la decisione finale in merito all’acquisizione di un determinato diritto siano stati ottenuti legalmente e siano veritieri, ossia rispondano alle disposizioni in vigore al momento dell’acquisizione del diritto stesso. In base al referto e al parere del Ministero (il referto e il parere sono formulati da un esperto revisore o da un collegio di esperti revisori), l’unità organizzativa regionale dell’Autorità emette la propria decisione. L’Autorità può sospendere il pagamento della pensione e di altre prestazioni correlate al regime pensionistico se il beneficiario non si presenta alla visita di controllo straordinaria senza una motivazione giustificata. In questo caso, l’Autorità sospende il pagamento della pensione, ovvero di altre prestazioni monetarie derivanti dal regime pensionistico, a partire dal primo giorno del mese successivo alla decisione di sospensione del pagamento. Il pagamento delle prestazioni sospese verrà ripristinato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui saranno intraprese le azioni necessarie alla ripresa del pagamento delle prestazioni (dopo lo svolgimento della visita di controllo straordinaria).

La visita di controllo straordinaria può essere richiesta nel procedimento di vigilanza e controllo della gestione o della risoluzione di questioni amministrative nell’ambito delle quali è stata presa una decisione contro la quale non è possibile né presentare ricorso né avviare un contenzioso amministrativo. La vigilanza e il controllo possono essere svolti una sola volta, entro cinque anni dalla data di consegna alla parte del provvedimento in merito al diritto di quest’ultima di ricevere le prestazioni pensionistiche.

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