ASSICURAZIONE PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

Nella Repubblica di Croazia l’assicurazione pensionistica obbligatoria include l’assicurazione secondo il principio della solidarietà generazionale (1° livello) e l’assicurazione secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello).

 L’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale è la parte del sistema pensionistico nel quale agli assicurati, in base ai principi della reciprocità e della solidarietà, vengono assicurati i diritti in caso di vecchiaia, di riduzione della capacità lavorativa, di perdita parziale o totale della capacità lavorativa e di menomazione fisica, mentre ai loro familiari vengono assicurati i diritti in caso di morte dell’assicurato, ovvero del titolare del diritto.

L’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: HMZO) è l’ente competente per il conseguimento dei diritti fondati esclusivamente sull’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale (1° livello).

Altri particolari

Nell’assicurazione pensionistica secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello) viene assicurata la stessa categoria di persone che hanno lo status di assicurato nel 1° livello, e che tuttavia alla data di inizio di applicazione del 2° livello (1° gennaio 2002) o al momento di avvio del rapporto assicurativo (assunzione, attività autonoma o altro modo) avevano meno di 40 anni, nonché le persone che nel 2002 avevano più di 40 anni e ne avevano meno di 50, qualora abbiano scelto una tale assicurazione. Le persone che il 1° gennaio 2002 avevano compiuto 50 anni d’età sono assicurate solamente nel 1° livello.

Il Registro centrale degli assicurati (REGOS) è l’istituzione competente per l’assicurazione secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato (2° livello).

Altri particolari

Finanziamento

L’assicurazione pensionistica obbligatoria viene finanziata dai contributi degli assicurati, dei datori di lavoro e del Bilancio dello Stato a un’aliquota del 20% dallo stipendio, ovvero dalla base imponibile per il calcolo dell’assicurazione. Per gli assicurati che sono assicurati in entrambi i gradi, si paga un contributo del 15% per il primo e del 5% per il secondo livello, mentre per gli assicurati che sono assicurati solo nel 1° livello tutto il 20% dei contributi viene versato nel 1° livello.

Per il pagamento del contributo è competente il Ministero delle finanze, ovvero l’Ufficio Imposte.

Altri particolari

 

 Persone assicurate – 1° livello

 

Nell’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale, sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone attive nel lavoro secondo diversi modelli, quali sono il rapporto di lavoro, lo svolgimento di un’attività professionale o un’altra attività, artigianato, commercio e altri ancora.

Esse sono:

  • lavoratori, funzionari e impiegati nonché le persone a essi parificate secondo particolari norme, che lavorano sul territorio statale della Repubblica di Croazia,
  • persone scelte o nominate per svolgere funzioni nelle autorità pubbliche, nelle entità di amministrazione autonoma locale e nelle entità di amministrazione autonoma territoriale (regionale) , se per tale lavoro vengono retribuite,
  • persone che svolgono un periodo di formazione specialistica per il lavoro secondo particolari norme,
  • persone che lavorano in organizzazioni estere con sede nella Repubblica di Croazia e non godono d’immunità diplomatica (rappresentanza all’estero, organizzazione e istituzione internazionale), presso persone fisiche estere con residenza o sede nella Repubblica di Croazia, oppure in missioni diplomatiche e uffici consolari di un paese estero nonché organizzazioni o rappresentanze internazionali con sede nella Repubblica di Croazia che godono d’immunità diplomatica, oppure in servizio personale di cittadini stranieri, qualora non sia stabilito diversamente da regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o dal trattato internazionale sull’assicurazione sociale,
  • cittadini di paesi terzi e persone senza cittadinanza impiegati sul territorio statale della Repubblica di Croazia, qualora non sia stabilito diversamente dalla legislazione dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o dal trattato internazionale sull’assicurazione sociale,
  • lavoratori in distacco i quali svolgono lavori in uno stato straniero per un datore di lavoro con sede nella Repubblica di Croazia e le persone che lavorano in una missione diplomatica o ufficio consolare della Repubblica di Croazia all’estero,
  • lavoratori stagionali nell’agricoltura, ai sensi della normativa che disciplina il mercato del lavoro;
  • le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente secondo le condizioni e per il periodo temporale stabiliti dalle norme sull’occupazione,
  • persone che offrono aiuto e assistenza a reduci invalidi croati della Guerra per la Patria e che per tale lavoro ricevono un compenso secondo norme particolari,
  • persone che lavorano presso un datore di lavoro la cui sede legale si trova in uno stato membro in cui si applicano le norme dell’Unione Europea sul coordinamento del sistema di sicurezza sociale e che non hanno una società o una filiale registrata nella Repubblica di Croazia e che, in conformità con le norme giuridiche dell’Unione Europea sul coordinamento del sistema di sicurezza sociale, applica la legislazione della Repubblica di Croazia,
  • artigiani, iscritti nell’relativo registro,
  • persone che secondo norme particolari svolgono in modo autonomo la loro attività professionale, quali ad esempio avvocati, lavoratori sanitari privati, artisti, giornalisti, educatori, lettori e traduttori, levatrici, rappresentanti delle case di riposo, persone fisiche che in modo autonomo quale attività professionale svolgono lavori di consulenza e di servizi di aiuto e di assistenza in casa e altri ancora,
  • sportivi di élite, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo,
  • persone che a motivo dello svolgimento di attività di lavoro autonomo nell’ambito dell’agricoltura e del sistema boschivo sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili
  • persone che svolgono un’attività per la cui esecuzione non è prescritto il rilascio di autorizzazioni o di registrazione, ma che tuttavia hanno la caratteristica di autonomia e di durata, hanno l’intenzione di creare una fonte di reddito o di utile, e in base allo svolgimento di tale attività sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo,
  • persone che svolgono lavori domestici o un’attività secondaria ai sensi della Legge sull’artigianato, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo, oppure non siano titolari di pensione, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità a causa di una perdita parziale della capacità lavorativa
  • persone che svolgono un’attività agricola o nel sistema dei boschi quale unica e principale attività, e sono iscritte nel registro delle imprese agricole familiari, ovvero nel registro dei possessori di boschi in qualità di gestori o di membri di un’impresa agricola familiare, ovvero in qualità di possessore di boschi e membro del suo nucleo familiare,
  • persone iscritte al Registro di agricoltori
  • membri del Consiglio di Amministrazione o amministratori esecutivi di società commerciali, liquidatori e direttori di cooperativa, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo,
  • sacerdoti e altri ministri di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni religiose gestito dal ministero competente per le questioni amministrative, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo,
  • dietro richiesta personale è assicurato obbligatoriamente il genitore che svolge i doveri genitoriali nel primo anno di età del bambino, e non ha una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo, qualora il bambino sia un cittadino croato, e qualora il genitore e il bambino siano residenti nella Repubblica di Croazia,
  • un genitore assistente, un assistente di bambini con difficoltà di sviluppo oppure un assistente di persone con invalidità secondo le disposizioni dell’assistenza sociale, per il tempo di durata di tale status
  • un affidatario che svolge attività di affidamento standard e un affidatario che svolge attività di affidamento specializzato per bambini
  • dietro richiesta personale sono assicurate obbligatoriamente le persone impiegate all’estero presso organizzazioni internazionali e datori di lavoro stranieri, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme estere alle quali si riferisce il trattato internazionale sulla sicurezza sociale, o qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo i regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
  • dietro richiesta personale sono obbligatoriamente assicurate le persone impiegate nelle istituzioni dell’Unione Europea, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme dell’Unione Europea
  • persone che lavorano sul territorio statale della Repubblica di Croazia presso datori di lavoro con sede all’estero che non hanno una filiale registrata nella Repubblica di Croazia,
  • membri dell’equipaggio delle navi nella navigazione internazionale, il cui datore di lavoro, armatore o compagnia è una persona giuridica nazionale o estera, qualora non sia stabilito diversamente da regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o dal trattato internazionale sull’assicurazione sociale
  • persone che realizzano un altro reddito secondo le disposizioni dell’imposta sul reddito, sul quale si paga un contributo per l’assicurazione pensionistica secondo le disposizioni sui contributi per le assicurazioni obbligatorie (altro reddito)

 

Lo status di assicurato viene accertato sulla base della domanda di assicurazione. La domanda viene presentata da:

  • il datore di lavoro dell’assicurato ovvero il contribuente, oppure
  • l’assicurato quando egli stesso è contribuente dell’assicurazione pensionistica.

La persona per la quale il contribuente non presenti alcuna domanda, né una disdetta dell’assicurazione, può chiedere che l’istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: Istituto) emetta una Decisione sul riconoscimento, ovvero della cessazione dello status di assicurato.

 

La notifica viene presentata presso la sede / l’ufficio / la filiale locale dell’Istituto, competente secondo la sede del datore di lavoro o della sua filiale (per le persone aventi un rapporto di lavoro dipendente), ovvero del proprio luogo di residenza o di svolgimento dell’attività, mentre il termine per la domanda relativa all’assicurazione è non prima di otto giorno prima dell’inizio del lavoro, e al più tardi prima dell’inizio del lavoro presso il datore di lavoro.

Altri particolari

Dal 1° gennaio 2014 tutti i datori di lavoro, ovvero gli altri soggetti tenuti a presentare la notifica, con più di tre assicurati, sono tenuti a presentare le notifiche per via elettronica. Le notifiche per via elettronica sono un’applicazione web che permette agli utenti di presentare notifiche / disdette con riferimento all’assicurazione pensionistica, notifiche di modifica dello status durante l’applicazione dell’assicurazione, notifiche sull’inizio / la cessazione dell’attività del contribuente nonché sulle modifiche dei dati del contribuente.

Maggiori informazioni sulle notifiche per via elettronica

 

Datori di lavoro la cui sede su trova in altri Stati membri dell’Unione Europea – Notifica degli assicurati all’HZMO.

 

Ogni datore di lavoro la cui sede si trovi in uno Stato dell’Unione Europea e che non ha alcuna filiale o società commerciale nella Repubblica di Croazia è tenuto a presentare una notifica per l’assicurazione pensionistica del lavoratore cui egli dà lavoro nel territorio della Repubblica di Croazia, qualora su quel lavoratore venga applicata la legislazione sulla sicurezza sociale della Repubblica di Croazia.

 

La procedura di registrazione dei suddetti datori di lavoro si svolge in modo tale che il Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia – Ufficio Imposte assegna un codice identificativo personale (OIB) al datore di lavoro proveniente da un Paese membro dell’Unione Europea, e che è tenuto, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Decreto n. 987/2009, a ottemperare a tutti gli obblighi prescritti dalla legislazione competente per i propri dipendenti (iscrizione all’assicurazione e pagamento dei contributi) come se avesse una sede registrata o luogo di svolgimento dell’attività nel competente Paese membro.

 

I suddetti datori di lavoro sono equiparati ai datori di lavoro operanti nella Repubblica di Croazia, e sono tenuti a presentare una domanda di assegnazione del codice identificativo personale (OIB) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge sul codice identificativo personale e alle norme attuative approvate sulla base di quella legge.

 

In occasione della notifica per il primo assicurato, il datore di lavoro / l’assicurato allega un contratto di lavoro o certificato di contratto di lavoro stipulato, un certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze – Ufficio Imposte sul codice identificativo personale del datore di lavoro. Qualora il contratto di lavoro non fosse stato stipulato in lingua croata, è necessario allegare anche una traduzione legalizzata del contratto, ovvero del certificato di contratto di lavoro stipulato.

 

Il datore di lavoro può consegnare la notifica compilata, legalizzata e firmata circa l’inizio del pagamento dell’assicurazione della persona nella Repubblica di Croazia anche tramite un delegato / un dipendente.

 

Quando la notifica dell’inizio del rapporto assicurativo viene presentata, anziché dal datore di lavoro, da un delegato / da un dipendente, oltre alla documentazione sopra indicata è necessario allegare anche una delega legalizzata, oppure un accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro.

 

Per la notifica e la disdetta del lavoratore all’assicurazione pensionistica si utilizza la notifica di inizio dell’assicurazione (modulo M-1P) e la notifica di disdetta dell’assicurazione (modulo M-2P). Per il ricevimento delle notifiche e delle disdette dall’anagrafe è competente l’unità organizzativa territoriale dell’Istituto secondo il luogo di residenza dell’assicurato.

 

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

Al titolare di una pensione che viene assunto o inizia a svolgere un’attività per la quale sussiste l’obbligo all’assicurazione pensionistica, la liquidazione della pensione viene sospesa. Eccezionalmente, la liquidazione della pensione non viene sospesa:

  • al titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di anzianità per un pensionato con molti anni di contributi che ha conseguito la pensione di anzianità  e immediatamente dopo il conseguimento della pensione continua a lavorare per un massimo della metà del tempo di lavoro pieno con un contratto di lavoro modificato oppure viene assunto per un massimo della metà del tempo di lavoro pieno;
  • al titolare di una pensione di anzianità anticipata che durante la fruizione del diritto viene assunto per un massimo della metà del tempo di lavoro pieno;
  • al titolare di una pensione di invalidità per inabilità professionale al lavoro, conseguita secondo la precedente Legge sull’assicurazione pensionistica;
  • al titolare di una pensione di invalidità a causa della parziale perdita della capacità lavorativa, conseguita presso ZOMO;
  • al titolare di pensione di anzianità acquisita in base a regolamenti speciali sui diritti di assicurazione pensionistica di militari attivi, funzionari di polizia e funzionari autorizzati, in base a precedenti regolamenti sui diritti di assicurazione pensionistica e di invalidità degli assicurati militari, in servizio nelle Forze Armate della Repubblica di Croazia, sui diritti dei dipendenti degli affari interni, sui diritti delle persone impiegate nell’esecuzione di sanzioni imposte per reati, reati economici e reati minori, o in base a un regolamento sui diritti speciali di assicurazione pensionistica dei dipendenti nelle operazioni di sminamento, o in base a un regolamento sui diritti dei vigili del fuoco professionisti, che è impiegato in un lavoro a tempo parziale (non superiore alla metà dell’orario di lavoro di una posizione a tempo pieno) mentre esercita i suoi diritti pensionistici, e utilizzando il 100% della pensione;
  • al titolare di pensione di anzianità acquisita in base a regolamenti speciali sui diritti di assicurazione pensionistica di militari attivi, funzionari di polizia e funzionari autorizzati, in base a precedenti regolamenti sui diritti di assicurazione pensionistica e di invalidità degli assicurati militari, in servizio nelle Forze Armate della Repubblica di Croazia, sui diritti dei dipendenti degli affari interni, sui diritti delle persone impiegate nell’esecuzione di sanzioni imposte per reati, reati economici e reati minori, o in base a un regolamento sui diritti speciali di assicurazione pensionistica dei dipendenti nelle operazioni di sminamento, o in base a un regolamento sui diritti dei vigili del fuoco professionisti, che è impiegato in un lavoro a tempo pieno mentre esercita i suoi diritti pensionistici, e utilizzando il 50% della pensione;
  • a difensori della Guerra d’indipendenza croata, a titolari di una pensione di anzianità che hanno conseguito la pensione di anzianità e hanno continuato a lavorare per un massimo della metà del tempo di lavoro pieno oppure quelli che durante la fruizione del diritto vengono assunti per un massimo della metà del tempo di lavoro pieno;
  • al titolare di una pensione che svolge lavoro stagionale in agricoltura secondo la normativa che regola il mercato del lavoro e altre norme che regolano diversamente questa materia, che prevedono espressamente che il pagamento della pensione non sia sospeso,
  • al titolare di una pensione che consegue un altro reddito, ovvero svolge un’altra attività (art. 17 della Legge, p. es. tramite contratto d’opera);
  • Per un titolare di una pensione di familiare o di una parte di una pensione di familiare che è impiegato in un lavoro a tempo parziale (non superiore alla metà dell’orario di lavoro di una posizione a tempo pieno) mentre esercita il diritto alla pensione familiare.
  • Per un titolare di una pensione di invalidità a causa di incapacità professionale o generale al lavoro ai sensi di un regolamento speciale che disciplina i diritti dei reduci della Guerra d’indipendenza croata e dei loro familiari, che, secondo tale regolamento, non è obbligato ad essere assicurato con l’assicurazione pensionistica mentre agisce come gestore di una cooperativa, né la loro assicurazione pensionistica viene ridefinita su tale base quando agiscono come direttore cooperativo senza stipendio e indennità.

Il diritto all’assicurazione viene accertato con il riconoscimento dello status di assicurato. Lo status di assicurato viene accertato dall’Istituto sulla base della notifica di assicurazione.

Presentazione della notifica

 

La notifica viene presentata:

  • dal datore di lavoro dell’assicurato, ovvero dal contribuente oppure
  • dall’assicurato quando egli stesso è contemporaneamente contribuente dell’assicurazione pensionistica.

La notifica viene presentata presso la sede / l’ufficio / la filiale locale dell’Istituto, competente secondo la sede del datore di lavoro o della sua filiale (per le persone aventi un rapporto di lavoro dipendente), ovvero del proprio luogo di residenza o di svolgimento dell’attività / presso gli uffici postali della Posta croata, mentre il termine per la domanda relativa all’assicurazione è non prima di otto giorno prima dell’inizio del lavoro, e al più tardi prima dell’inizio del lavoro presso il datore di lavoro (conclusione del contratto di lavoro, inizio dell’attività autonoma e altro).

Cessazione dell’assicurazione

Lo status di assicurato cessa con la cessazione delle circostanze in base alle quali egli ha conseguito lo status di assicurato.

– All’assicurato di età anagrafica inferiore ai 55 anni o che è stato assicurato per un periodo inferiore ai 10 anni nel sistema dell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato, e presso il quale si è manifestata una totale perdita della capacità lavorativa, viene concessa una pensione di invalidità come se l’assicurato fosse assicurato solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale.

– All’assicurato che è assicurato nell’assicurazione pensionistica obbligatoria in base al risparmio individuale capitalizzato, la pensione di anzianità e la pensione di anzianità anticipata, la pensione di invalidità a motivo dell’inabilità al lavoro, la pensione di invalidità a motivo della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero la pensione familiare dopo il decesso dell’assicurato conseguita in condizioni migliori rispetto a quelle stabilite con questa Legge, si stabilisce come se l’assicurato fosse assicurato solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale.

– Ai familiari dell’assicurato deceduto prima di avere compiuto 55 anni o sia stato assicurato per un periodo inferiore ai 10 anni nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato, viene stabilita una pensione familiare per l’intera età contributiva dell’assicurato deceduto come se l’assicurato fosse stato assicurato solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale.

-Assicurati che, in fase di esercizio del diritto alla pensione di anzianità o anzianità anticipata, hanno scelto, con dichiarazione all’Registro centrale degli assicurati, la realizzazione di una pensione di 1° livello con supplemento alla pensione.

-All’assicurato che consegue i diritti all’assicurazione pensionistica ai sensi di un regolamento speciale per condizioni più favorevoli che disciplinano i diritti all’assicurazione pensionistica del personale militare attivo, degli funzionari di polizia e dei funzionari autorizzati, o la cui pensione è determinata in base a tale regolamento, e che non ha scelto di rimanere nell’assicurazione pensionistica obbligatoria dei risparmi individuali capitalizzati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge sui Fondi Pensione Obbligatori (Bollettino Ufficiale n. 19/2014). Egli consegue il diritto alla pensione soltanto dall’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale, e la somma dei contributi capitalizzati rimane sul conto personale del membro del fondo pensioni obbligatorio fino al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità anticipata, alla pensione di anzianità o alla pensione di invalidità a motivo della perdita totale della capacità lavorativa.

– al membro del fondo pensioni obbligatorio dal quale si manifesta una perdita parziale della capacità lavorativa con diritto alla pensione di invalidità oppure con diritto alla pensione di invalidità temporanea. Egli può conseguire il diritto a tale pensione solamente nell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale, e la complessiva somma dei contributi capitalizzati viene trasferita dal conto personale al bilancio pubblico tramite il Registro Centrale degli assicurati al giorno del conseguimento del diritto alla pensione.

I contribuenti con tre o più dipendenti sono tenuti a presentare la notifica per via elettronica a partire dal 1° gennaio 2014.

Fino al 30 giugno 2013 i dati sull’occupazione all’estero (a scopo di registrazione) venivano iscritti dalla competente sede territoriale dell’Istituto nel libretto di lavoro ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sul libretto di lavoro (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 14/96). Giacché dal giorno di ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione Europea non si applicano le disposizioni del Regolamento sul libretto di lavoro, l’Istituto non iscrive più i dati sull’occupazione all’estero nel libretto di lavoro.

All’assicurato, dietro sua richiesta, verrà rilasciato uno speciale certificato sui periodi di assicurazione trascorsi all’estero ai sensi della documentazione valida di gestori esteri della quale dispone l’Istituto o che ha consegnato l’assicurato. Qualora tale documentazione non esistesse, l’assicurato sarà invitato ad avviare la procedura di accertamento dei periodi assicurativi compiuti all’estero e sarà possibile rilasciargli il certificato dopo lo svolgimento della procedura.

Il libretto di lavoro continua a essere un documento pubblico che prova lo status giuridico-lavorativo di una persona fino al 30 giugno 2013. Il concetto di “libretto di lavoro elettronico” si riferisce a determinati dati strutturati in formato elettronico, legati allo status giuridico-lavorativo dell’assicurato, che vengono indicati nei certificati e in un’iscrizione elettronica, e non si riferisce al portatore fisico dei dati (cartella e simili). Con un certificato o un’iscrizione elettronica si mostra lo status giuridico-lavorativo dell’assicurato.

La persona che desidera un’iscrizione elettronica deve possedere un nome utente e una password per l’accesso ai dati personali al portale web dell’Istituto, sul quale è stata resa possibile la presentazione di richieste per il rilascio di un’iscrizione in formato elettronico.

La domanda di assegnazione di un nome utente e di una password può essere presentata presso una qualsiasi sede, ufficio, o filiale territoriale dell’Istituto o presso il Servizio Centrale di Zagabria. La richiesta può essere presentata esclusivamente di persona.

L’Istituto gestisce le registrazioni relative ai lavoratori nell’assicurazione pensionistica in osservanza delle norme della Legge sull’assicurazione pensionistica e in base alle notifiche presentate dal datore di lavoro. Non è necessario consegnare alcuna documentazione né presentare alcuna domanda. I datori di lavoro sono tuttora tenuti a notificare i dipendenti per mezzo delle notifiche prescritte, e in quella parte della procedura non vi è alcun cambiamento.

La Repubblica di Croazia ha stipulato con la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina un Trattato sull’assicurazione sociale, che consente il conseguimento del diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi realizzati in tutti e due i Stati contraenti. Giacché in Bosnia-Erzegovina Lei ha completato 10 anni di assicurazione, e fra due anni (quando ne avrà 65) conseguirà il diritto alla pensione di anzianità nella Repubblica di Croazia, si presenti alla sede territoriale dell’Istituto secondo il Suo luogo di residenza e presenti una domanda di accertamento anticipato dell’anzianità che Lei ha completato in Bosnia-Erzegovina, così da conseguire quanto prima il diritto alla pensione croata quando Lei ne soddisferà le condizioni. Il modulo della domanda è disponibile presso le sedi e le sezioni territoriali dell’Istituto, nonché alla pagina web.

E’ necessario consegnare un estratto dal registro dei defunti per il padre presso la sede territoriale dell’Istituto che gli liquidava la pensione. Dopo che si è tenuta l’udienza successoria è necessario consegnare una sentenza di successione passata in giudicato e legalizzata, nella quale deve essere indicata che Lei è creditore di una somma relativa alla pensione maturata e non liquidata. All’assicurato, ovvero all’erede legale, appartiene la pensione per il mese completo in cui è avvenuto il decesso dell’assicurato.

Il titolare della pensione di invalidità viene sottoposto a una visita di controllo entro un termine di 3 anni dalla data in cui è stata accertata la riduzione della capacità lavorativa, o la perdita parziale o totale della capacità lavorativa, come stabilito nella decisione dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica. Scopo della visita di controllo è la verifica della capacità sanitaria e lavorativa dell’assicurato, e a essa sono sottoposti tutti i titolari di pensione di invalidità e di indennità per danni fisici. In occasione della visita di controllo può essere stabilita una nuova visita di controllo. Nel caso di un assicurato presso il quale la riduzione della capacità lavorativa, la perdita parziale o totale della capacità lavorativa è stata accertata sulla base di una documentazione medica fornita dal gestore estero dell’assicurazione pensionistica che non avesse stabilito anche l’obbligo di una visita di controllo del titolare della pensione di invalidità, si può stabilire che tale titolare non deve essere sottoposto a una visita di controllo.

Nel corso della procedura di controllo, il competente Ministero per il sistema pensionistico e il Centro per le perizie mediche dell’Istituto possono svolgere d’ufficio la visita di controllo con riferimento ai diritti accertati sulla base della riduzione di capacità lavorativa o della perdita parziale o totale della capacità lavorativa, di danni fisici o perdita totale della capacità lavorativa dei familiari durante la fruizione di tali diritti, e di questa visita di controllo esso rilascia un rapporto e un parere. Nel caso in cui il titolare non si presentasse alla visita di controllo senza giustificato motivo (malattia, morte di un familiare, viaggio d’urgenza o altro motivo giustificato), viene a cessare l’effettuazione dei pagamenti della pensione, ovvero dell’indennità finanziaria dall’assicurazione pensionistica, che verrà ripresa il primo giorno del mese successivo dopo il mese in cui la visita di controllo è stata svolta, tuttavia per un massimo di dodici mesi precedenti.

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