DIRITTI NEL SISTEMA DI ASSISTENZA SOCIALE

Le attività di assistenza sociale sono svolte dagli istituti di assistenza sociale, dalle unità dell’autogoverno locale e regionale, ovvero dalla città di Zagabria, dalle associazioni, dalle comunità religiose, da altre persone giuridiche, dagli artigiani e da altre persone fisiche che svolgono attività di assistenza sociale. Il controllo sull’attività di assistenza sociale viene svolto dal Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale.

La materia dell’assistenza sociale è regolata dalla Legge sull’assistenza sociale (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 18/22, 119/2271/23 e 156/23).

Gli stranieri conseguono i diritti nel sistema dell’assistenza sociale in conformità allo status riconosciuto nella Repubblica di Croazia in base al documento con cui il loro status è stato riconosciuto.

Gli stranieri che si trovano in una situazione di vita sfavorevole con l’avvenuto riconoscimento di uno dei seguenti status sono:

– uno straniero con soggiorno permanente e di lunga durata nella Repubblica di Croazia;

– una persona senza cittadinanza con soggiorno temporaneo e permanente e soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Croazia;

– uno straniero con protezione sussidiaria, un richiedente asilo e uno straniero sotto protezione temporanea, e i loro familiari legalmente residenti nella Repubblica di Croazia.

Nel sistema dell’assistenza sociale tali persone hanno tutti i diritti dei quali usufruiscono i cittadini della Repubblica di Croazia che risiedono in Croazia.

Tutti gli altri che non sono indicati possono conseguire il diritto a un’indennità una tantum e a un’alloggiamento in altri casi alle condizioni prescritte dalla Legge sull’assistenza sociale qualora lo richiedano le circostanze di vita nelle quali si sono trovati.

Il Ministero della pianificazione territoriale, dell’edilizia e dei beni dello Stato fornisce alloggio ai richiedenti asilo e agli stranieri con protezione sussidiaria, se non sono in grado di pagare le spese di alloggio con i propri mezzi, secondo la Legge sulla protezione internazionale e provvisoria (Bollettino Ufficiale n. 70/15, 127/17 e 33/23). I fondi per le spese di alloggio vengono reperiti dal Bilancio dello Stato. L’alloggio viene assicurato al massimo per 24 mesi dalla data di attuazione della decisione sull’autorizzazione della protezione internazionale.

 

Le prestazioni all’interno del sistema di assistenza sociale sono le seguenti:

  1. è garantita una minima indennità;
  2. indennità per le spese di alloggio;
  3. indennità per acquirenti di fonti energetiche esposti al rischio;
  4. indennità personale;
  5. indennità una tantum;
  6. indennità per le spese del funerale;
  7. indennità per il periodo di studio regolare;
  8. per le spese nelle case per gli studenti;
  9. Assegno di invalidità personale (non è possibile presentare una domanda per esercitare tale diritto, vedere la Nota);
  10. Assegno di assistenza e cura (non è possibile presentare una domanda per esercitare tale diritto, vedere la Nota);
  11. lo status di genitore custode o lo status di custode.

Nota:

A partire dal 1° gennaio 2024, cioè con l’entrata in vigore della Legge sugli assegni di inclusione (Bollettino Ufficiale n. 156/23), le disposizioni della Legge sull’assistenza sociale (Bollettino Ufficiale n. 18/22, 46/22, 119/22 e 71/23) relative all’esercizio dei diritti a un assegno di invalidità personale erano scadute e le procedure relative ai titolari di tali diritti sono prescritte dalle disposizioni finali e transitorie della Legge sugli assegni di inclusione.

A partire dal 1° gennaio 2024, cioè con l’entrata in vigore della Legge sugli assegni di inclusione (Bollettino Ufficiale n. 156/23), le disposizioni della Legge sull’assistenza sociale (Bollettino Ufficiale n. 18/22, 46/22, 119/22 e 71/23) relative all’esercizio dei diritti a un assegno di assistenza e cura erano scadute e le procedure relative ai titolari di tali diritti sono prescritte dalle disposizioni finali e transitorie della Legge sugli assegni di inclusione.

 

Servizi sociali sono:

  1. primo servizio sociale,
  2. servizio di valutazione completa e pianificazione,
  3. consulenza,
  4. valutazione esperta,
  5. consulenza psico-sociale,
  6. tutoraggio sociale,
  7. mediazione familiare,
  8. trattamento psicosociale per la prevenzione di comportamento violento,
  9. supporto psico-sociale,
  10. intervento in una fase iniziale,
  11. aiuto nell’insserimento nei programmi di educazione e di regolare formazione,
  12. aiuto in casa,
  13. permanenza,
  14. alloggio e
  15. abitazione organizzata

L’Istituto croato per l’assistenza sociale decide sul riconoscimento dei diritti e dei servizi sociali nell’ambito amministrativo dell’assistenza sociale mediante decisione o rinvio, ad eccezione del diritto al risarcimento delle spese abitative, che viene deciso dall’unità dell’autogoverno locale, cioè la città di Zagabria.

 

Legge sull’assistenza personale (Bollettino Ufficiale n. 71/23)

Il diritto all’assistenza personale può essere concesso a un cittadino croato con luogo di residenza nella Repubblica di Croazia, a uno straniero con soggiorno permanente e soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Croazia, a una persona senza cittadinanza con soggiorno temporaneo e permanente e soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Croazia, a un cittadino di uno Stato membro del SEE con soggiorno temporaneo registrato nella Repubblica di Croazia e a un cittadino di un paese terzo con soggiorno temporaneo autorizzato nella Repubblica di Croazia. Uno straniero con protezione sussidiaria, un richiedente asilo, uno straniero con protezione temporanea e i loro familiari legalmente residenti nella Repubblica di Croazia, nonché uno straniero con uno status consolidato di vittima della tratta di esseri umani, possono esercitare il diritto all’assistenza personale alle condizioni prescritte dalla presente Legge, dalle leggi che disciplinano la protezione dalla tratta di esseri umani e dalle leggi che disciplinano lo status, i diritti e gli obblighi delle persone a cui è stata concessa protezione internazionale.

La Legge definisce il servizio di assistenza personale, le modalità di esercizio del diritto al servizio, il finanziamento del servizio, i fornitori del servizio e altre questioni attinenti al servizio di assistenza personale. L’assistenza personale include i servizi di un assistente personale, un mediatore di comunicazione e una guida vedente.

L’assistenza personale è un servizio sociale per aiutare e sostenere una persona con disabilità in attività che non può svolgere da sola a causa del tipo e del grado della sua disabilità e che sono necessarie quotidianamente, sia in casa che fuori casa. L’assistenza personale include anche l’aiuto e il sostegno alla persona nella comunicazione e nella raccolta di informazioni, con l’obiettivo di raggiungere un più alto grado di indipendenza e inclusione per la persona, proteggere ed esercitare i propri diritti umani, nonché raggiungere l’uguaglianza con gli altri.

Il diritto al servizio di assistenza personale è concesso dall’Istituto croato per l’assistenza sociale, con una decisione.

 

Legge sugli assegni di inclusione (Bollettino Ufficiale n. 156/23)

Il diritto all’assegno di inclusione può essere concesso a un cittadino croato con luogo di residenza nella Repubblica di Croazia, a uno straniero con soggiorno permanente e soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Croazia, a una persona senza cittadinanza con soggiorno temporaneo e permanente e soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Croazia, a un cittadino di uno Stato membro del SEE con soggiorno temporaneo registrato nella Repubblica di Croazia e a un cittadino di un paese terzo con soggiorno temporaneo autorizzato nella Repubblica di Croazia.

Uno straniero sotto protezione sussidiaria, un richiedente asilo, uno straniero sotto protezione temporanea e i loro familiari legalmente residenti nella Repubblica di Croazia, nonché uno straniero con uno status stabilito di vittima della tratta di esseri umani, possono esercitare il diritto a un assegno di inclusione alle condizioni prescritte dalla presente Legge, dalle leggi che disciplinano la protezione dalla tratta di esseri umani e dalle leggi che disciplinano lo status, i diritti e gli obblighi delle persone a cui è stata concessa protezione internazionale.

L’assegno di inclusione è un’indennità destinata alle persone con disabilità. Il suo scopo è quello di aiutare le persone con disabilità a superare vari ostacoli che potrebbero impedire la loro piena ed efficiente partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri.

L’assegno di inclusione viene erogato in importi suddivisi in 5 livelli, a seconda del tipo, della gravità, del grado di danno alla salute, cioè delle capacità funzionali, nonché dell’età. Il 1° livello è l’importo maggiore dell’assegno di inclusione e il 5° livello è il minore.

 Il diritto a un assegno di inclusione è concesso dall’Istituto croato per l’assistenza sociale, con una decisione.

 Alla data di entrata in vigore della Legge sugli assegni di inclusione scadono:

  • Articoli da 50 a 60 della Legge sull’assistenza sociale (Bollettino Ufficiale n. 18/22, 46/22, 119/22 e 71/23) relativi all’esercizio dei diritti a un assegno di assistenza e cura e dei diritti a un assegno personale di invalidità;
  • Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, della Legge sul mercato del lavoro (Bollettino Ufficiale n. 118/18, 32/20 i 18/22), nella parte relativa agli aiuti finanziari per i disoccupati con disabilità, e all’art. 7, comma 5, art. 70 bis, e all’art. 72, commi 2 e 3, nella parte relativa agli aiuti finanziari per i disoccupati con disabilità;
  • Articolo 12 della Legge sugli assegni familiari Bollettino Ufficiale n. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 − Decisione della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia, 61/11, 112/12, 82/15 e 58/18), art. 10, comma 5, art. 21, comma 1 nella parte relativa a un minore con disabilità, art. 22 e art. 30 bis nella parte relativa al soddisfacimento dei requisiti medici.

 

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