SOGGIORNO E LAVORO DEGLI STRANIERI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

La legge sugli stranieri (Bollettino ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 133/20, 114/22151/22) prescrive le condizioni per l’ingresso, la circolazione, il soggiorno e il lavoro dei cittadini di paesi terzi nella Repubblica di Croazia.

Il soggiorno dei cittadini di paesi terzi può essere uno dei seguenti:

  • soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di tutti i Paesi Schengen)
  • soggiorno temporaneo (fino a un anno, a seconda dello scopo del soggiorno: es., ricongiungimento familiare, istruzione secondaria, istruzione superiore, ricerca, motivi umanitari, unione civile, lavoro, lavoro di un lavoratore distaccato, sulla base della Carta blu UE, soggiorno come cittadino di un paese terzo con permesso di soggiorno di lungo periodo in un altro Stato membro del SEE, per altri scopi, soggiorno di nomadi digitali)
  • soggiorno lungo (illimitato)
  • soggiorno permanente (illimitata).

Le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo e permanente per gli stranieri sono prescritte dalle disposizioni di cui alla Legge sugli stranieri nonché ai regolamenti corrispondenti.

I cittadini di paesi terzi possono lavorare nella Repubblica di Croazia in base a un permesso di soggiorno e di lavoro o di un certificato di registrazione del lavoro, e senza un permesso di soggiorno e di lavoro o di un certificato di registrazione del lavoro (categorie di cittadini di paesi terzi prescritte dall’articolo 89 dalla Legge sugli stranieri)

Altri particolari

Permesso di soggiorno e di lavoro

 

VISTO SCHENGEN

La Repubblica di Croazia, in qualità di Stato membro dell’Unione Europea (di seguito chiamata: l’UE) e lo spazio Schengen, applica la politica comune dell’UE in materia di visti. Sulla base di un visto Schengen per soggiorno di breve durata, un cittadino di un paese terzo non può lavorare sul territorio croato, tranne nei casi in cui siano stati rilasciati certificati di registrazione del lavoro ai sensi degli articoli 139 – 142 della Legge sugli stranieri.

Visto per soggiorno di breve durata (Visto C)

Un visto per soggiorno di breve durata è un’autorizzazione per un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Vengono rilasciati uno, due o più ingressi a scopo di transito, del turismo, di visita di affari o privata, di cultura, di sport, di visita ufficiale, per motivi di salute, educazione e altro ancora. Il termine di validità di un visto dipende dalle circostanze di viaggio degli stranieri nella Repubblica di Croazia e non può essere superiore ai cinque anni. Il numero di giorni di permanenza consentiti nello spazio Schengen può essere calcolato utilizzando un calcolatrice online.

La domanda di visto viene presentata presso l’ambasciata/consolato dello Stato membro Schengen che è la destinazione principale.

Se la destinazione principale del viaggio è la Croazia, la domanda viene presentata all’ambasciata/consolato croato competente o al Centro visti VFS Global.

Qualora la Repubblica di Croazia non avesse un’ambasciata / un consolato in un determinato Stato, né un centro visti, il richiedente può presentare la domanda anche presso la più vicina ambasciata / consolato in un altro Stato o presso l’ambasciata / il consolato di un altro Stato con il quale la Repubblica di Croazia ha stipulato un trattato di rappresentanza per il rilascio dei visti.

La domanda di visto va presentata personalmente.

La domanda di visto per soggiorni di breve durata per i paesi Schengen è presentata non più di sei mesi prima dell’inizio del viaggio previsto e, di norma, non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto.

I marittimi che svolgono le loro mansioni possono richiedere un visto non più di nove mesi prima dell’inizio del viaggio previsto.

I cittadini di paesi terzi ai quali è necessario un visto per la Croazia possono compilare il modulo di domanda anche via Internet al link crovisa.mvep.hr. Dopo avere compilato la domanda online, è necessario stamparla e presentarla, unitamente alla documentazione prescritta, presso la competente ambasciata / consolato croato, o al centro dei visti.

Visto di transito aeroportuale (visto A)

Un visto di transito aeroportuale è un’autorizzazione per il transito attraverso le aree di transito internazionale degli aeroporti degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi elencati nell’Allegato IV del Codice dei visti sono tenuti a essere in possesso di un visto di transito aeroportuale (Visto A).

Altri particolari sui visti

 

Link importanti

o   Ministero degli interni

o   Ministero degli Affari Esteri ed Europei

o   Istituto croato per l’occupazione

o   Legge sugli stranieri (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 133/20,  114/22 e 151/22)

o   Codice dei visti

o  REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 che adotta L’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 303/39)

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