SOGGIORNO E LAVORO DEGLI STRANIERI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA - cittadini di Stati terzi

Link importanti

o   Ministero degli interni

o   Ministero degli Affari Esteri ed Europei

o   Legge sui cittadini dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo e i loro familiari (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn.  66/1953/20144/20 e  114/22)

o   Regolamento sul Codice delle frontiere di Schengen

o   Regolamento sul Codice comunitario dei visti

DOMANDE E RISPOSTE

Un soggiorno di breve durata è un soggiorno di un cittadino di un paese terzo per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sulla base di un visto o senza visto nel territorio di qualsiasi Stato membro Schengen. Sull’alloggio di un cittadino di un paese terzo per un soggiorno di breve durata nella Repubblica di Croazia si applica la registrazione da parte della persona fisica o giuridica che ha fornito l’alloggio al cittadino di un paese terzo entro un giorno dall’arrivo del cittadino di un paese terzo e la registrazione da parte del cittadino di un paese terzo entro due giorni dal suo ingresso nella Repubblica di Croazia o dal cambiamento del suo alloggio.  Un cittadino di un paese terzo che ha l’obbligo di possedere un visto può soggiornare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a partire dal primo giorno del ingresso nel territorio di qualsiasi Stato membro dello spazio Schengen.

Cittadino di un paese terzo che è proprietario di un appartamento / di una casa per le ferie può notificare il suo soggiorno breve anche alla comunità turistica per sé stesso e per i suoi amici / parenti per mezzo del sistema di e-visitor.

Soggiorno di breve durata deve essere notificato presso la Direzione di Polizia ovvero presso la Stazione di Polizia competente secondo il proprio luogo di residenza del cittadino di paesi terzi o presso un’agenzia di viaggi.

Il modulo prescritto per la notifica del soggiorno di breve durata (Modulo 16a)

Il soggiorno temporaneo è il soggiorno di un cittadino di paese terzo della durata massima di un anno e può essere concesso ai fini di: ricongiungimento familiare, istruzione secondaria, istruzione superiore, ricerca, motivi umanitari, convivenza, lavoro, lavoro di lavoratore distaccato proveniente da un altro Stato membro del SEE o dalla Confederazione Svizzera per un periodo superiore a 90 giorni nell’arco di qualsiasi periodo di 180 giorni, sulla base della Carta Blu UE, soggiorno come cittadino di un paese terzo con permesso di soggiorno di lungo periodo in un altro Stato membro del SEE, per altri scopi, soggiorno di nomadi digitali e immigrazione e ritorno della diaspora croata.

Il soggiorno temporaneo a scopo di lavoro viene concesso quale permesso di soggiorno e di lavoro.

 

Domanda di permesso di soggiorno temporaneo (Modulo 1a)

Domanda di concessione del permesso di soggiorno e lavoro (Modulo 2a)

Permessi di soggiorno e lavoro

Un cittadino di un Paese terzo al quale, per l’ingresso nella Repubblica di Croazia, non è necessario il  visto, può presentare  una domanda di permesso di soggiorno temporaneo presso una missione diplomatica / presso un ufficio consolare della Repubblica di Croazia o presso una Direzione di Polizia / una Stazione di Polizia secondo il luogo previsto di soggiorno, la sede del datore di lavoro o luogo di lavoro.

Il cittadino di un Paese terzo al quale per l’ingresso nella Repubblica di Croazia è necessario un visto, presenta la domanda presso una missione diplomatica / presso un ufficio consolare della Repubblica di Croazia.

Eccezionalmente, i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto per l’ingresso nella Croazia possono presentare una domanda di soggiorno temporaneo anche presso un dipartimento di polizia/commissariato se:

  • è membro di un nucleo familiare di un cittadino croato,
  • è convivente ufficiale o informale di un cittadino croato,
  • vengano per lo studio presso un istituto di istruzione di livello superiore con lo status di studente regolare a livello di pre-laurea, laurea e post-laurea nonché un membro del suo nucleo familiare,
  • sono ricercatori scientifici che giungono sulla base di un contratto di ospitalità
  • è membro di un nucleo familiare di un cittadino di un paese terzo di cui ai punti 3 e 4,
  • richiede un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari,
  • presentano domanda per il rilascio della “Carta Blu UE”, oppure sono familiari di cui all’articolo 64, paragrafo 1 della Legge, oppure sono il loro convivente o convivente informale, oppure sono familiari di un titolare di “Carta Blu UE” di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della Lege o il suo convivente o convivente informale
  • presentano domanda di approvazione del soggiorno temporaneo ai fini dell’immigrazione e del ritorno della diaspora croata

Il permesso di soggiorno temporaneo verrà concesso allo cittadino di un paese terzo qualora egli soddisfi le seguenti condizioni:

  1. abbia dimostrato lo scopo del suo soggiorno temporaneo;
  2. sia in possesso di un valido documento di viaggio;
  3. sia in possesso di mezzi per il proprio sostentamento e per il sostentamento dei membri della sua famiglia;
  4. sia in possesso di un’assicurazione sanitaria;
  5. non gli sia stato vietato l’ingresso e il soggiorno nella Repubblica di Croazia
  6. la domanda per il primo permesso di soggiorno temporaneo deve essere accompagnata dalla prova che non è stato condannato per reati dal suo paese di origine o dal paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima di arrivare nella Repubblica di Croazia, a meno che il distaccato il lavoratore utilizza la mobilità da un altro Stato membro del SEE
    non vi è alcun divieto di ingresso nella Repubblica di Croazia e di soggiorno nella Repubblica di Croazia o è stato emesso un avviso nel SIS al fine di vietare l’ingresso e
  7. non rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la salute pubblica.

Il soggiorno di lungo periodo può essere concesso a un cittadino di un paese terzo che, immediatamente prima della presentazione della domanda, abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo, asilo o protezione sussidiaria nella Repubblica di Croazia per cinque anni consecutivi. Un cittadino di un paese terzo è considerato residente continuativamente nella Repubblica di Croazia se, nell’arco di cinque anni, è stato assente dalla Repubblica di Croazia per un periodo massimo di dieci mesi complessivi o per un periodo massimo di sei mesi in un’unica occasione.
Assenze fino a tre giorni in più occasioni o in un’unica occasione nell’arco di un mese solare non incidono sul periodo di assenza. Il soggiorno di lungo periodo sarà concesso a un cittadino di un paese terzo che non sia stato assente dalla Repubblica di Croazia per più di 18 mesi complessivi o per più di 12 mesi in una sola occasione nell’arco di cinque anni:

che sia un familiare di un dipendente di un organo dell’amministrazione statale della Repubblica di Croazia; che, nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, sia inviato a lavorare all’estero presso una missione diplomatica o un ufficio consolare della Repubblica di Croazia, un’organizzazione o associazione internazionale di cui la Repubblica di Croazia è membro permanente, in conformità con normative speciali;
che sia inviato in un altro Stato membro dello SEE o nella Confederazione Svizzera;
che soggiorni all’estero per svolgere attività professionali personali, come lavorare come marittimo, armatore, pilota e autista nel trasporto internazionale.

Al momento della decisione sulla domanda di soggiorno di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo deve aver ottenuto la residenza temporanea, l’asilo o la protezione sussidiaria nella Repubblica di Croazia.

Il permesso di soggiorno permanente verrà concesso allo straniero qualora soddisfi le seguenti condizioni:

  • che sia in possesso di un valido documento di viaggio;
  • che sia in possesso di mezzi per il proprio sostentamento e per il sostentamento dei membri della sua famiglia;
  • che sia in possesso di un’assicurazione sanitaria;
  • che conosca la lingua croata e la scrittura latina,
  • che non rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica.

Domanda di concessione del permesso di soggiorno permenante (Modulo 1a) è tenuto a presentare presso la Direzione di Polizia / la Stazione di Polizia competente secondo il luogo di residenza del cittadino di paesi terzi.

Modulo 1a

Il soggiorno permanente può essere concesso a un cittadino di paese terzo che: 

  1. è un familiare o convivente di un cittadino croato che, immediatamente prima di presentare la domanda, ha avuto un soggiorno temporaneo autorizzato continuativo della durata di quattro anni ai fini di ricongiungimento familiare o di convivenza con un cittadino croato o di residenza autonoma
  2. immediatamente prima di presentare la domanda, ha avuto un soggiorno temporaneo autorizzato continuativo della durata di tre anni ai fini dell’immigrazione e del ritorno della diaspora croata, con un certificato rilasciato dal ministero competente per la demografia e l’immigrazione
  3. immediatamente prima di presentare la domanda, ha avuto un soggiorno temporaneo autorizzato continuativo della durata di tre anni e ha mantenuto lo status di rifugiato per almeno dieci anni, come dimostra un certificato rilasciato dall’amministrazione pubblica competente delle per le soluzioni abitative
  4. è un minore che, immediatamente prima di presentare la domanda di soggiorno permanente, ha avuto un soggiorno temporaneo autorizzato continuativo della durata di tre anni ai fini del ricongiungimento familiare e uno dei cui genitori ha la cittadinanza croata oppure è titolare di soggiorno permanente o di soggiorno di lungo periodo
  5. immediatamente prima di presentare la domanda, ha avuto un soggiorno temporaneo autorizzato continuativo della durata di cinque anni nella Repubblica di Croazia, di cui almeno tre anni per motivi di studio presso un’istituzione di istruzione superiore in Croazia, a livello di laurea triennale, magistrale o specialistica, e presenta la prova di un diploma di istruzione superiore acquisito nella Repubblica di Croazia e svolge un’attività lavorativa nella Repubblica di Croazia
  6. ha avuto la residenza nella Repubblica di Croazia l’8 ottobre 1991 ed è beneficiario di programmi di rimpatrio, ricostruzione o assistenza abitativa, come dimostrato da un certificato rilasciato dall’amministrazione pubblica competente per le soluzioni abitative e per la quale è stato accertato il rientro con l’intenzione di risiedere definitivamente nella Repubblica di Croazia, con l’obbligo di presentare la prova di non condanna dal paese di origine o dal paese in cui ha soggiornato per più di un anno immediatamente prima di arrivare nella Repubblica di Croazia
  7. è un minore residente nella Repubblica di Croazia: a) uno dei cui genitori, al momento della nascita del bambino, aveva la cittadinanza croata o era titolare di residenza permanente o di residenza di lunga durata, previo consenso dell’altro genitore; b) uno dei cui genitori, al momento della nascita del bambino, aveva la cittadinanza croata o era titolare di residenza permanente o di residenza di lunga durata nella Repubblica di Croazia, mentre l’altro genitore è sconosciuto, deceduto, dichiarato deceduto, privato della responsabilità genitoriale, oppure totalmente o parzialmente privato della capacità giuridica in materia di responsabilità genitoriale
  8. è nato nella Repubblica di Croazia e ha vissuto nel territorio della Repubblica di Croazia dalla nascita, ma che, per motivi giustificati indipendenti dalla propria volontà, non aveva un soggiorno regolarizzato
  9. ha vissuto la maggior parte della propria vita in Croazia e continua a vivere lì, e ha avuto un soggiorno temporaneo approvato per almeno cinque anni per motivi umanitari

Si ritiene che un cittadino di un paese terzo di cui ai punti da 1 a 5 abbia risieduto ininterrottamente nella Repubblica di Croazia anche se è stato assente dalla Repubblica di Croazia in più occasioni per un periodo totale massimo di otto mesi o in una sola occasione per un massimo di quattro mesi.

Eccezionalmente, il soggiorno permanente è concesso a un cittadino di paese terzo di cui al punto 1 che non sia stato assente dalla Repubblica di Croazia in più occasioni per un periodo totale superiore a 24 mesi o in una sola occasione superiore a 12 mesi:

  • che è stato distaccato per lavoro in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione Svizzera
  • che svolge attività professionali personali all’estero, come marittimi, capitani di nave, piloti e autisti internazionali

Il soggiorno permanente, indipendentemente dalla durata dell’assenza, è concesso a un cittadino di paese terzo se è un familiare di un funzionario dell’amministrazione pubblica croata che, nell’ambito delle sue funzioni ufficiali ai sensi di normative speciali, è stato distaccato per lavorare all’estero in una missione diplomatica o in un ufficio consolare della Repubblica di Croazia, o presso organizzazioni o associazioni internazionali di cui la Repubblica di Croazia è membro permanente.

La domanda di soggiorno permanente (modulo 1a) si presenta alla questura/al commissariato competente in base al luogo di soggiorno del cittadino di paese terzo e la domanda è decisa dal Ministero dell’Interno.

La Carta Blu UE è un permesso di soggiorno e di lavoro per cittadini di paesi terzi che sono lavoratori altamente qualificati e al tempo stesso rappresenta un’approvazione per il soggiorno temporaneo e il lavoro nel territorio della Repubblica di Croazia.  La Carta Blu UE è rilasciata sotto forma di permesso di soggiorno biometrico e di certificato. Un cittadino di un paese terzo al quale è stata rilasciata una Carta Blu UE può lavorare nella Repubblica di Croazia solo nell’occupazione per la quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno e di lavoro e solo per il datore di lavoro con il quale ha stabilito un rapporto di lavoro.

Il titolare della Carta Blu UE può cambiare datore di lavoro al fine di svolgere lavori di alto livello specificati nel certificato ed entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del contratto di lavoro è tenuto a notificare il cambiamento di datore di lavoro al dipartimento di polizia o alla questura/al commissariato competente e a presentare un nuovo contratto di lavoro in base al quale può iniziare il lavoro. In tal caso, la Carta Blu UE rimane valida fino alla sua scadenza e il titolare della Carta Blu UE può risiedere nella Repubblica di Croazia e lavorare per un nuovo datore di lavoro sulla base di tale Carta Blu UE. Al momento della presentazione del nuovo contratto di lavoro verrà rilasciata al nuovo datore di lavoro e al titolare della Carta Blu UE una conferma di ricezione della notifica di assunzione presso un altro datore di lavoro.

Il lavoratore altamente qualificato ed il cittadino dei paesi terzi è tenuto a presentare una domanda per la concessione di un permesso di soggiorno e di lavoro presso una missione diplomatica ovvero ufficio consolare della Repubblica di Croazia, oppure presso una Direzione di Polizia / una Stazione di Polizia secondo il luogo di soggiorno previsto tramite il modulo 4a.

Una carta blu UE può essere rilasciata a un cittadino di un paese terzo se:

  • invia un documento di viaggio valido
  • presenta prove che dimostrano di non essere stato definitivamente condannato per reati nel proprio paese d’origine o nel paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima di arrivare nella Repubblica di Croazia, a meno che non sia titolare di “Carta Blu UE” che esercita mobilità di lungo periodo
  • presenta un contratto di lavoro per lavoratori altamente qualificati concluso con un datore di lavoro per un periodo di almeno sei mesi, che costituisce anche prova di assicurazione sanitaria
  • l’importo dello stipendio annuo lordo risultante dallo stipendio mensile o annuale specificato nel contratto di lavoro non è inferiore a 1,5 volte lo stipendio lordo mensile medio pagato nella Repubblica di Croazia nell’anno precedente, secondo i dati pubblicati ufficialmente dall’amministrazione pubblica competente per la statistica
  • presenta, ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata inclusa nell’elenco delle professioni regolamentate nella Repubblica di Croazia, una decisione sul riconoscimento delle qualifiche di istruzione straniera conformemente a normative speciali, che deve essere attinente all’attività lavorativa da svolgere
  • presenta, ai fini dell’esercizio di una professione non regolamentata, la prova del possesso di un titolo di istruzione superiore che deve essere attinente all’attività lavorativa da svolgere o la prova di competenze professionali di alto livello rilasciata dalla Commissione, che deve essere attinente all’attività lavorativa da svolgere
  • non vi sono motivi per respingere la domanda di rilascio di una Carta Blu UE

I cittadini di paesi terzi con soggiorno di lunga durata o soggiorno permanente autorizzato hanno il diritto di:

  • Lavorare e svolgere un’attività di lavoratore autonomo;
  • Una formazione specialistica;
  • Istruzione e borse di studio, ad eccezione della borsa di studio statale;
  • Assistenza sociale, assegni familiari;
  • Sgravi fiscali;
  • L’accesso al mercato delle merci e dei servizi;

Un cittadino di un Paese terzo consegue i diritti ai sensi delle disposizioni della Repubblica di Croazia con i quali si regolano singoli settori.

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