Nella Repubblica di Croazia il pagamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie sono regolati dalle norme di cui alla Legge sui contributi (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 32/23, 114/23 e 152/24 – di seguito chiamata: Legge) nonché a quelle di cui al Regolamento sui contributi (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 2/09, 9/09 – correzione, 97/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19, 43/23, 143/23, 14/24 e 16/25 – di seguito chiamato: “Regolamento”) quale norma di attuazione della Legge.
La Legge prescrive che le disposizioni relative all’obbligo di pagare i contributi si riferiscano anche agli stranieri che ai sensi delle norme sulle assicurazioni obbligatorie, e a seconda del loro status lavorativo o sociale nella Repubblica di Croazia, vengono considerati persone soggette all’assicurazione obbligatoria, ovvero persone che nella Repubblica di Croazia svolgono attività o realizzano redditi in base ai quali è prescritto l’obbligo di pagare i contributi, a meno che nei trattati internazionali non si stabilisca diversamente.
L’obbligo di pagare i contributi per le assicurazioni obbligatorie, ai sensi della Legge sui contributi, verrà accertato per:
- un lavoratore cittadino dell’Unione Europea qualora questo assicurato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 166, 30.4.2004, 1–123), fosse soggetto alla legislazione croata in materia;
- un lavoratore cittadino di Paesi terzi con i quali la Repubblica di Croazia ha stipulato un trattato bilaterale in materia di assicurazione sociale, qualora, ai sensi di tale trattato, gli assicurati fossero soggetti alla legislazione croata in materia;
- un lavoratore cittadino di Paesi terzi con i quali la Repubblica di Croazia non ha stipulato alcun trattato bilaterale in materia di assicurazione sociale.
I contributi per l’assicurazione pensionistica e l’assicurazione sanitaria sono conteggiati per i lavoratori dello Spazio Economico Europeo (SEE) nello stesso modo in cui ciò viene fatto per i cittadini croati. I contributi per l’assicurazione pensionistica sono a carico del dipendente (dallo stipendio del lavoratore), mentre i contributi per l’assicurazione sanitaria sono a carico del datore di lavoro (calcolati a partire dallo stipendio dei lavoratori).
La base imponibile per il calcolo dei contributi fondati su un rapporto di lavoro è rappresentata dall’importo dello stipendio in base al quale viene determinato l’importo dei contributi secondo i seguenti criteri:
- contributi dalla base imponibile a carico del lavoratore:
- il contributo per l’assicurazione pensionistica, per un’aliquota del 20%, ovvero del 15% per l’assicurato di un’assicurazione pensionistica in base al criterio del risparmio individuale capitalizzato
- il contributo per l’assicurazione pensionistica in base al criterio del risparmio individuale capitalizzato (per l’assicurato di tale tipologia di assicurazione) per un’aliquota del 5%
Il soggetto tenuto a versare i contributi sulla base di un rapporto di lavoro è egualmente assicurato sulla base di un rapporto di lavoro, mentre il soggetto tenuto a calcolare e a versare i contributi dallo stipendio è il datore di lavoro o un’altra persona che paga lo stipendio all’assicurato al posto del datore di lavoro.
I contributi vengono calcolati individualmente per ogni assicurato e in base allo stipendio per ogni mese o parte del mese in cui il lavoratore è stato assunto, ovvero in base a ogni altra entrata liquidata singolarmente.
- contributi sulla base imponibile a carico del datore di lavoro:
- il contributo per l’assicurazione sanitaria per un’aliquota del 16,5%
Il soggetto tenuto a versare i contributi e quello tenuto a calcolare e pagare i contributi medesimi dallo stipendio salariale è il datore di lavoro della persona assicurata sulla base di un rapporto di lavoro o un’altra persona che paga lo stipendio all’assicurato al posto del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro sono esentati dall’obbligo di pagare contributi sulla base/stipendio per le persone occupate per la prima volta con un contratto di lavoro – uno straniero per il periodo massimo di un anno se la persona firma un contratto di lavoro a tempo indeterminato e non ha precedentemente avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La prova che la persona non ha precedentemente avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato è una stampa di dati dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica.
A partire dal 1° dicembre 2023, per le persone assicurate sulla base di un contratto di lavoro il cui stipendio lordo mensile totale è fino a 1.300,00 EUR, la base mensile per il calcolo dei contributi per l’assicurazione pensionistica in base alla solidarietà generazionale è diminuita secondo i seguenti criteri:
- Per stipendi fino a 700,00 EUR, dall’importo fisso di 300,00 EUR;
- Per stipendi da 700,01 a 1.300,00 EUR secondo un modello lineare, applicando la seguente formula: 0,5 * (1.300,00 – l’importo totale di uno stipendio mensile lordo per un determinato mese).
I soggetti tenuti a pagare il contributo dallo stipendio sono anche i lavoratori distaccati o l’assicurato che rimane tale secondo la legislazione della Repubblica di Croazia in base a un rapporto di lavoro con un datore di lavoro che ha la sua sede legale o la sede di attività in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato con il quale grazie a un trattato bilaterale sull’assicurazione sociale è regolata la questione della fruizione della protezione sanitaria all’estero, o viene applicata una disposizione giuridica sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il soggetto tenuto a calcolare e a pagare il contributo è il datore di lavoro del lavoratore distaccato / dell’assicurato o un’altra persona che al posto del datore di lavoro paga lo stipendio all’assicurato, ovvero l’assicurato qualora egli abbia assunto dal datore di lavoro l’obbligo di calcolare e versare i contributi.
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