Contributi

Nella Repubblica di Croazia il pagamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie sono regolati dalle norme di cui alla Legge sui contributi (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 32/23 e 114/23 – di seguito chiamata: Legge) nonché a quelle di cui al Regolamento sui contributi (Bollettino Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 2/09, 9/09 – correzione, 97/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19, 43/23 e 143/23 – di seguito chiamato: “Regolamento”) quale norma di attuazione della Legge.

La Legge prescrive che le disposizioni relative all’obbligo di pagare i contributi si riferiscano anche agli stranieri che ai sensi delle norme sulle assicurazioni obbligatorie, e a seconda del loro status lavorativo o sociale nella Repubblica di Croazia, vengono considerati persone soggette all’assicurazione obbligatoria, ovvero persone che nella Repubblica di Croazia svolgono attività o realizzano redditi in base ai quali è prescritto l’obbligo di pagare i contributi, a meno che nei trattati internazionali non si stabilisca diversamente.

L’obbligo di pagare i contributi per le assicurazioni obbligatorie, ai sensi della Legge sui contributi, verrà accertato per:

  • un lavoratore cittadino dell’Unione Europea qualora questo assicurato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 166, 30.4.2004, 1–123), fosse soggetto alla legislazione croata in materia;
  • un lavoratore cittadino di Paesi terzi con i quali la Repubblica di Croazia ha stipulato un trattato bilaterale in materia di assicurazione sociale, qualora, ai sensi di tale trattato, gli assicurati fossero soggetti alla legislazione croata in materia;
  • un lavoratore cittadino di Paesi terzi con i quali la Repubblica di Croazia non ha stipulato alcun trattato bilaterale in materia di assicurazione sociale.

I contributi per l’assicurazione pensionistica e l’assicurazione sanitaria sono conteggiati per i lavoratori dello Spazio Economico Europeo (SEE) nello stesso modo in cui ciò viene fatto per i cittadini croati. I contributi per l’assicurazione pensionistica sono a carico del dipendente (dallo stipendio del lavoratore), mentre i contributi per l’assicurazione sanitaria  sono a carico del datore di lavoro (calcolati a partire dallo stipendio dei lavoratori).

La base imponibile per il calcolo dei contributi fondati su un rapporto di lavoro è rappresentata dall’importo dello stipendio in base al quale viene determinato l’importo dei contributi secondo i seguenti criteri:

  • contributi dalla base imponibile a carico del lavoratore:
    • il contributo per l’assicurazione pensionistica, per un’aliquota del 20%, ovvero del 15% per l’assicurato di un’assicurazione pensionistica in base al criterio del risparmio individuale capitalizzato
    • il contributo per l’assicurazione pensionistica in base al criterio del risparmio individuale capitalizzato (per l’assicurato di tale tipologia di assicurazione) per un’aliquota del 5%

Il soggetto tenuto a versare i contributi sulla base di un rapporto di lavoro è egualmente assicurato sulla base di un rapporto di lavoro, mentre il soggetto tenuto a calcolare e a versare i contributi dallo stipendio è il datore di lavoro o un’altra persona che paga lo stipendio all’assicurato al posto del datore di lavoro.

I contributi vengono calcolati individualmente per ogni assicurato e in base allo stipendio per ogni mese o parte del mese in cui il lavoratore è stato assunto, ovvero in base a ogni altra entrata liquidata singolarmente.

  • contributi sulla base imponibile a carico del datore di lavoro:
    • il contributo per l’assicurazione sanitaria per un’aliquota del 16,5%

Il soggetto tenuto a versare i contributi e quello tenuto a calcolare e pagare i contributi medesimi dallo stipendio salariale è il datore di lavoro della persona assicurata sulla base di un rapporto di lavoro o un’altra persona che paga lo stipendio all’assicurato al posto del datore di lavoro.

Un datore di lavoro che impiega lavoratori stranieri ai quali si applica la legislazione croata ha diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi dalla base imponibile per un anno qualora lo straniero, prima dell’inizio dell’applicazione dell’assicurazione previa registrazione da parte di quel datore di lavoro, non avesse alcuna anzianità contributiva registrata nell’assicurazione pensionistica obbligatoria, ovvero avesse un’anzianità contributiva fino a otto giorni (l’ottavo giorno incluso) registrata in base a un altro reddito.

La prova in questo senso è rappresentata da un documento scritto del gestore dell’assicurazione pensionistica obbligatoria dello Stato di origine dello straniero rilasciata in conformità al trattato bilaterale sull’assicurazione sociale.

Anche un datore di lavoro che ha alle sue dipendenze un lavoratore straniero soggetto alla legislazione croata ha diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi a sulla base imponibile per un massimo di cinque anni qualora lo straniero, all’inizio del periodo di applicazione dell’assicurazione successivamente alla registrazione di quel datore di lavoro, ha meno di 30 anni di età. La prova in questo senso è rappresentata dal contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato.

A partire dal 1° dicembre 2023, per le persone assicurate sulla base di un contratto di lavoro il cui stipendio lordo mensile totale è fino a 1.300,00 EUR, la base mensile per il calcolo dei contributi per l’assicurazione pensionistica in base alla solidarietà generazionale è diminuita secondo i seguenti criteri:

  • Per stipendi fino a 700,00 EUR, dall’importo fisso di 300,00 EUR;
  • Per stipendi da 700,01 a 1.300,00 EUR secondo un modello lineare, applicando la seguente formula: 0,5 * (1.300,00 – l’importo totale di uno stipendio mensile lordo per un determinato mese).

I soggetti tenuti a pagare il contributo dallo stipendio sono anche i lavoratori distaccati o l’assicurato che rimane tale secondo la legislazione della Repubblica di Croazia in base a un rapporto di lavoro con un datore di lavoro che ha la sua sede legale o la sede di attività in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato con il quale grazie a un trattato bilaterale sull’assicurazione sociale è regolata la questione della fruizione della protezione sanitaria all’estero, o viene applicata una disposizione giuridica sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il soggetto tenuto a calcolare e a pagare il contributo è il datore di lavoro del lavoratore distaccato / dell’assicurato o un’altra persona che al posto del datore di lavoro paga lo stipendio all’assicurato, ovvero l’assicurato qualora egli abbia assunto dal datore di lavoro l’obbligo di calcolare e versare i contributi.

Altri particolari

 

Link importanti

Migracije