INVIO IN DISTACCO DI UN LAVORATORE IN UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA / DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

L’invio in distacco è una situazione nella quale il datore di lavoro invia un proprio lavoratore da uno Stato a un altro per svolgervi dei lavori per lui in un determinato periodo. Il lavoratore continua a essere inserito nel sistema di assicurazione sociale dello Stato dal quale è stato inviato, e i contributi per l’assicurazione sociale vengono pagati nello Stato dal quale il lavoratore è stato inviato, vale a dire nel suo Stato di origine. Avendo come fondamento il certificato che viene rilasciato a tale scopo, egli è esentato dal pagamento dei contributi in un altro Stato nel quale svolge temporaneamente dei lavori in un periodo definito con precisione. Se si giungesse a un superamento della durata autorizzata dell’invio in distacco o ad altre circostanze che influiscano sul diritto dell’invio in distacco, gli organi competenti e gli enti dello Stato nel quale il lavoratore svolge i lavori per i quali è stato incaricato hanno diritto di chiedere al datore di lavoro e al lavoratore di pagare i contributi in quello Stato.

Dopo l’ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione Europea, sugli obblighi e i doveri di cui al sistema di sicurezza sociale dei lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro dell’Unione Europea all’altro in Croazia si applicano le disposizioni dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In base alle norme generali del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dei successivi regolamenti n. 987/2009 e 1231/2010, che hanno esteso l’ambito di applicazione personale, la legislazione di un solo Stato membro si applica ai lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno dell’UE si applica la legislazione di un solo Stato membro, e ciò in base al luogo di lavoro (lex loci laboris), mentre le persone inviate in distacco in un altro Stato per svolgere un determinato lavoro in un determinato periodo rappresentano un’eccezione a tale regola, e su di essi si applica la legislazione dello Stato dal quale sono stati inviati (Stato di origine).

Le questioni collegate all’invio in distacco di personale all’interno dell’Unione Europea vengono gestite dall’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica. L’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (HZMO) rilascia certificati A1 nell’ambito delle proprie competenze e il datore di lavoro è obbligato, prima che il lavoratore distaccato inizi a lavorare, a presentare una dichiarazione di distacco all’Ispettorato di Stato, che è un prerequisito per l’applicazione delle norme sui lavoratori distaccati.

Invio in distacco di lavoratori dipendenti

Per l’invio in distacco di lavoratori dipendenti che il datore di lavoro invia in un altro Stato membro per svolgere lavori per quel datore di lavoro in un determinato periodo, è necessario soddisfare determinate condizioni – alcune da parte del datore di lavoro, altre da parte del lavoratore.

Sulla persona inviata in distacco continuerà a essere applicata la legislazione dello Stato dal quale essa è stata inviata, a condizione che:

  1. Il distacco non ha una durata superiore a 24 mesi (può essere eccezionalmente prorogato)
  2. Un lavoratore non è distaccato per sostituire un altro lavoratore distaccato (se, durante il periodo di distacco, un lavoratore è sostituito da un altro lavoratore distaccato che svolge la stessa mansione nello stesso luogo, i periodi di distacco dei singoli lavoratori distaccati sono conteggiati cumulativamente per la durata totale del periodo di distacco, salvo diversa indicazione da un regolamento speciale)
  3. che sul lavoratore sia stata applicata la legislazione dello Stato di origine per almeno un mese immediatamente prima dell’invio (per questa condizione è sufficiente che, ad esempio, la persona inviata che prima dell’assunzione era disoccupata fosse inclusa nel sistema di prestazioni per la disoccupazione o si sia precedentemente trovata nel sistema dell’assicurazione sanitaria)
  4. il datore di lavoro svolga regolarmente la propria attività nello Stato di origine (in esso egli svolge una parte significativa della sua attività. Non si ritiene che svolga una parte significativa della propria attività qualora in esso egli sbrighi solamente pratiche amministrative o pratiche di gestione interna). Il datore di lavoro del paese d’origine non può essere una società che potrebbe essere considerata fittizia o la cui registrazione nel paese d’origine è finalizzata esclusivamente al distacco, senza svolgere la propria attività registrata nel paese d’origine. Tali circostanze sono verificate, nell’ambito dell’ispezione sull’applicazione delle disposizioni in materia di distacco, dall’autorità di controllo dello Stato membro.
  5. Vi è un rapporto diretto tra il lavoratore e il datore di lavoro durante il distacco; il lavoratore e il datore di lavoro devono avere un rapporto di lavoro (qualora tale legame non sussistesse o venisse interrotto durante il distacco, non si applicano le regole sull’invio in distacco, vale a dire, l’invio in distacco iniziato viene a cessare).

Invio di lavoratori autonomi

Le disposizioni relative al distacco consentono altresì ai lavoratori autonomi di esercitare temporaneamente la propria attività in un altro Stato membro e, nei loro confronti, si applica la legislazione del loro Stato d’origine per quanto riguarda il sistema di sicurezza sociale, conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti.

Le condizioni che devono essere soddisfatte sono le seguenti:

  1. l’invio in distacco non deve durare più di 24 mesi
  2. essi devono svolgere regolarmente la loro attività di lavoratori autonomi nello Stato dal quale vengono inviati in distacco (se svolgono una parte significativa della propria attività in quello Stato, circostanza che viene valutata in base ai criteri dello svolgimento di tali attività due mesi prima dell’invio in distacco, per poterli poi continuare a svolgere dopo il ritorno nello Stato di origine, e se soddisfano ancora tutte le condizioni necessarie per svolgere l’attività così da poterla continuare al loro ritorno)
  3. l’attività che essi svolgeranno nello Stato di lavoro deve essere di natura simile a quella che svolgono nel loro Stato di origine.

Condizioni garantite di lavoro e diritti dei lavoratori inviati in distacco durante il periodo di distacco

Un datore di lavoro che distacca lavoratori per svolgere un’attività temporanea nello Stato membro dell’UE/SEE o in Svizzera deve rispettare determinate norme del paese ospitante durante il distacco, giacché durante il periodo di distacco il lavoratore ha lo status di lavoratore distaccato e gode di condizioni di lavoro e di diritti garantiti in modo speciale.

Altri particolari

Condizioni di lavoro

La Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull’applicazione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie non si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi da parte di lavoratori autonomi, al lavoro in due o più paesi, né all’attività dei marittimi.

L’attività dei lavoratori nel settore dei trasporti stradale è disciplinata da un regolamento speciale, che tiene conto della specificità dell’attività.

Siti web nazionali sull’invio in distacco

I Paesi membri dell’Unione Europea hanno reso disponibili determinate informazioni sui propri siti web nazionali. Le condizioni di lavoro dei lavoratori in distacco e i dati di contatto con gli organi locali possono essere trovati sui siti Internet nazionali dello Stato ospite.

Altri particolari

ALCUNI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI INVIO DI LAVORATORI IN DISTACCO NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Durante il distacco nella Repubblica di Croazia, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore distaccato le seguenti condizioni di lavoro garantite, come definite dall’articolo 6 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull’applicazione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie, applicabili ai lavoratori croati:

  • durata massima dell’orario di lavoro e durata minima del riposo
  • durata minima delle ferie pagate
  • stipendio minimo, ivi inclusi gli aumenti dovuti agli straordinari
  • protezione della salute e sicurezza sul lavoro
  • misure di protezione per il lavoro delle donne in stato interessante, nonché delle donne che hanno di recente partorito, o che allattano
  • misure di protezione per il lavoro di minorenni
  • condizioni di lavoro dei lavoratori assunti attraverso agenzie per il lavoro interinale (un lavoratore di un’agenzia dall’estero distaccato presso un’impresa utilizzatrice con sede nella Repubblica di Croazia ha diritto a una retribuzione per il lavoro svolto cui ha diritto un lavoratore di un’agenzia nazionale in virtù delle disposizioni del regolamento generale che disciplina i rapporti di lavoro nella Repubblica di Croazia, e almeno in un importo che non deve essere meno favorevole rispetto allo stipendio di un lavoratore dipendente dall’impresa utilizzatrice che svolge le stesse mansioni, e che il lavoratore di un’agenzia dall’estero avrebbe ricevuto se avesse stipulato direttamente un contratto di lavoro con l’impresa utilizzatrice nazionale)
  • uguale trattamento verso uomini e verso donne e altre regole contro la discriminazione (divieto di discriminazione).

Durante il periodo di distacco, il datore di lavoro è tenuto ad applicare le disposizioni regolamentari della Repubblica di Croazia ovvero quelle di un contratto collettivo esteso, relative a:

  1. periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo
  2. durata minima delle ferie annuali retribuite
  3. retribuzione per il lavoro svolto ai sensi dell’articolo 8 della presente Legge, compresi i compensi per il lavoro straordinario
  4. salute e sicurezza sul lavoro
  5. misure di protezione per il lavoro delle donne in stato di gravidanza, delle donne partorite di recente o del lavoro di minori
  6. condizioni per l’assegnazione tramite le agenzie di lavoro temporaneo
  7. parità di trattamento tra donne e uomini e altre forme di protezione contro la discriminazione
  8. indennità o rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante lo svolgimento dell’attività per la quale il lavoratore è distaccato nella Repubblica di Croazia, come previsto dall’articolo 9 della presente Legge, a condizione che il lavoratore domestico abbia diritto a tale indennità o rimborso ai sensi del regolamento o del contratto collettivo esteso
  9. qualità dell’alloggio cui ha diritto un lavoratore domestico, se il datore di lavoro è tenuto, in virtù di un regolamento o di un contratto collettivo esteso, a fornire alloggio a un lavoratore domestico che si trovi lontano dal luogo abituale di lavoro

A quale livello devono essere assicurati tali diritti?

I diritti indicati sono prescritti da norme giuridiche della Repubblica di Croazia, ovvero come è stato stabilito dai contratti collettivi la cui applicazione nella Repubblica di Croazia è estesa a tutti i datori di lavoro e lavoratori in una determinata attività.

Ulteriori informazioni sulla legislazione vigente nella Repubblica di Croazia

A proposito dei lavoratori distaccati, nella Repubblica di Croazia, con riferimento alle condizioni di lavoro si applicano la Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull’applicazione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie applicabili al distacco dei lavoratori.

Cosa accade se queste condizioni di lavoro garantite (ivi incluso anche lo stipendio) fossero regolamentate in modo più favorevole dalle norme dello Stato di origine lavorativa del datore di lavoro che invia il lavoratore distaccato a lavorare temporaneamente in Croazia?

In questo caso, la legge più favorevole dovrebbe essere applicata sia al lavoratore distaccato che al lavoratore distaccato tramite un’agenzia dall’estero.

Procedura che si applica in occasione dell’invio di lavoratori distaccati

  1. L’obbligo di presentare una dichiarazione di distacco (posting declaration) prima di inviarlo, ovvero informazioni su ogni successiva modifica dei dati forniti in quella dichiarazione.

Ulteriori informazioni

Ogni datore di lavoro che offre dei servizi nella Repubblica di Croazia deve presentare tale dichiarazione prima di inviare il lavoratore distaccato nella Repubblica di Croazia e prima dell’inizio del lavoro, e ciò per posta elettronica all’organo statale centrale competente per le questioni connesse con l’ispezione e la protezione del lavoro. L’indirizzo di posta elettronica è il seguente:

postingdeclaration.inspektorat@mrosp.hr

Prima dell’inizio del distacco, un datore di lavoro straniero con sede in un paese terzo deve presentare una dichiarazione di distacco completa e accurata, tranne nel caso dei conducenti nel settore del trasporto stradale.

Un’agenzia dall’estero che distacca un lavoratore nella Repubblica di Croazia è considerata datore di lavoro ed è tenuta a confermare per iscritto all’impresa utilizzatrice nazionale di essere stata informata delle condizioni di lavoro, dello stipendio e di altre condizioni di lavoro del lavoratore impiegato dall’impresa utilizzatrice nelle stesse mansioni, che un lavoratore da un’agenzia dall’estero avrebbe ottenuto se avesse firmato direttamente un contratto di lavoro con l’impresa utilizzatrice.

Modulo di dichiarazione di distacco: Dichiarazione di distacco  – Modulo 1 HR e Posting declaration Form 1 EN

Notifica di modifica dei dati nella dichiarazione di  distacco  – Modulo 2 HR

Notification of change of submitted posting declaration Form 2 EN

  1. L’obbligo di nominare una persona che sarà incaricata di collaborare con gli organi competenti nella Repubblica di Croazia, e che durante il periodo di distacco conserverà, e dietro richiesta dell’organo competente consegnerà, la documentazione relativa al lavoratore distaccato affinché venga verificata, nonché tutte le altre prove necessarie al momento dell’effettuazione di un controllo e di un’ispezione, nonché offrire agli organi competenti tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
  1. L’obbligo di nominare una persona di contatto nella Repubblica di Croazia la quale, durante il periodo di distacco, sarà incaricata, a nome e per conto del datore di lavoro, di collaborare con gli organi competenti, e in caso di necessità ricevere e inviare documenti, domande, comunicazioni e altra corrispondenza e consegnarla al datore di lavoro. Essi presentano l’autorizzazione su richiesta e, se necessario, traducono tutti i documenti su richiesta.
  2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutti i documenti relativi al distacco per un periodo di due anni dopo il distacco e a presentarli alle autorità competenti della Repubblica di Croazia su loro richiesta, entro un mese dalla data di consegna della richiesta, salvo diversa indicazione prevista da un regolamento speciale.
  3. L’ispettore del lavoro ha il potere di chiedere determinate dichiarazioni e documenti che dimostrino che il lavoratore è stato assunto dal datore di lavoro in osservanza alla legge durante il periodo di distacco, in quale orario di lavoro e con quale distribuzione di tale orario, quante ore ha lavorato, quali e di che tipo sono le sue entrate, se ha il modulo A1 e questioni simili. Per questo motivo il lavoratore distaccato deve avere con sé, durante il periodo di distacco, un documento identificativo, un contratto di lavoro, possibilmente una copia del modulo A 1, un documento di calcolo individuale dello stipendio, ovvero una busta paga, nonché una copia della Dichiarazione di distacco e:

-I cittadini di paesi terzi che lavorano in uno Stato membro dell’Unione europea, in un altro Stato contraente del SEE o nella Confederazione Svizzera devono altresì essere titolari di un permesso di soggiorno nel paese in cui ha sede il datore di lavoro che li ha distaccati per lavorare nella Repubblica di Croazia. Inoltre, per un’attività lavorativa di durata superiore a 90 giorni, essi devono registrare un soggiorno temporaneo ai fini dell’impiego in qualità di lavoratori distaccati provenienti da un altro Stato membro del SEE o dalla Confederazione Svizzera per un periodo superiore a 90 giorni nell’arco di qualsiasi periodo di 180 giorni nella Repubblica di Croazia, conformemente alle disposizioni della Legge sugli stranieri.

– per i cittadini di paesi terzi assunti al di fuori dell territorio dello Spazio Economico Europeo e distaccati nella Repubblica di Croazia sulla base di un trattato multilaterale o bilaterale internazionale che vincola la Repubblica di Croazia il permesso di soggiorno e di lavoro senza valutazione del mercato del lavoro e senza parere dell’Istituto croato per l’occupazione nella Repubblica di Croazia in conformità alle disposizioni della Legge sugli stranieri

– Cittadini di paesi terzi occupati al di fuori dei territori in cui il datore di lavoro ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea, in un altro Stato contraente SEE o nella Confederazione svizzera e distaccati nella Repubblica di Croazia il permesso di soggiorno e di lavoro oppure il certificato di lavoro nella Repubblica di Croazia in conformità alle disposizioni della Legge sugli stranieri.

Punto di contatto per le informazioni generali relative alla legislazione giuridico-lavorativa è Ministero del lavoro e del sistema pensionistico (Contatto: info@mrosp.hr ; croliaisonoffice@mrosp.hr )

Altri particolari

Punto unico di contatto per i servizi – informazioni sulla fondazione di imprese e l’offerta di servizi in Croazia.

Istituto croato per l’assicurazione pensionistica rilascerà per ogni lavoratore distaccato il certificato A1 con il quale si conferma che relativamente a quella persona continua a essere applicata la legislazione croata sull’assicurazione sociale. Il certificato A1 rappresenta il modulo predefinito su tutto il territorio dell’Unione Europea e rappresenta la prova del fatto che il lavoratore è distaccato, e che in un determinato periodo non è tenuto a pagare i contributi nello Stato dove svolge il lavoro, poiché li paga nello Stato dal quale viene inviato.

Per il distacco di un lavoratore, il certificato A1 non può essere rilasciato per un periodo superiore ai 24 mesi qualora si tratti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di contratto a tempo determinato, il tempo di concessione si riferisce solamente al periodo di durata del contratto. Eccezionalmente, è possibile chiedere per la stessa persona il prolungamento della durata del periodo di lavoro distaccato (superiore a 24 mesi, al massimo 5 anni). Qualora sussistesse un motivo giustificato, vale a dire se il lavoro oggetto di contratto non può essere concluso entro il termine di 24 mesi, è possibile prolungare il periodo di distacco con una particolare procedura e previo consenso delle competenti autorità dello Stato nel quale la persona è stata distaccata. La domanda di prolungamento del periodo di distacco viene presentata in anticipo, prima della scadenza del periodo di distacco in corso (viene consegnata su un modulo particolare la Domanda di deroga ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 16 del Decreto n. 883).

I diritti relativi al distacco riguardano anche le persone che sono state assunte a scopo di distacco dal primo giorno dell’assunzione. Tuttavia, immediatamente prima del distacco tale persona deve essere inclusa nella legislazione dello Stato membro nel quale il datore di lavoro svolge regolarmente la propria attività.

Altri particolari

 

Link importanti:

DOMANDE E RISPOSTE

A condizione che siano state soddisfatte le condizioni sopra descritte, e che il Suo datore di lavoro si sia procurato per Lei il certificato A1, Lei è assicurato nello Stato dal quale Lei è stato distaccato (nello Stato di origine), invece che nello Stato dove Lei svolge il Suo lavoro.

Per Lei presenta la Sua domanda e la legalizza con un timbro il datore di lavoro o il lavoratore autonomo per se stesso prima dell’inizio del distacco, e lo consegna alla sede territoriale competente o all’ufficio dell’Istituto secondo la sede del datore di lavoro (Domanda 7.1a). Il datore di lavoro compila anche il questionario destinato ai datori di lavoro (Domanda 7.1b) che contiene la richiesta di informazioni dettagliate sulla gestione e, insieme alla documentazione obbligatoria indicata nel questionario, lo consegna all’Istituto. I lavoratori autonomi sono tenuti a compilare la domanda di distacco dei lavoratori autonomi nell’Unione Europea (Domanda 7.2.)

Il 9 gennaio 2023, l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (HZMO) ha introdotto un servizio elettronico che consente agli utenti di presentare più facilmente le seguenti richieste e domande per il rilascio di documenti A1 trasferibili:

  • La richiesta elettronica per il rilascio di un certificato A1 – distacco dipendenti
  • La richiesta elettronica per il rilascio di un certificato A1 – distacco di lavoratori autonomi all’interno dell’UE
  • La richiesta elettronica di deroga ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 883/2004
  • La domanda elettronica per il rilascio di un certificato A1 per le persone che lavorano in due o più Stati membri dell’UE al fine di determinare la legislazione applicabile
  • La richiesta elettronica per determinare la legislazione applicabile ai marittimi
  • La richiesta elettronica di deroga ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004 per i marittimi

I nuovi servizi elettronici possono essere facilmente utilizzati da utenti esistenti e nuovi, persone autorizzate di contribuenti che sono già registrati o si stanno registrando per la prima volta nel servizio elettronico e-Prijave HZMO Lana (registrazione elettronica HZMO Lana), senza dover venire personalmente negli uffici HZMO. Istruzioni dettagliate per l’uso in croato sono disponibili al seguente link  https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/

Una volta terminato il periodo di distacco, un nuovo distacco per la stessa persona può essere concesso dopo che è trascorso un termine di due mesi. Tuttavia, eccezionalmente, è possibile chiedere per la stessa persona il prolungamento della durata del periodo di distacco (più lungo di 24 mesi). Qualora sussistesse un motivo giustificato, ad esempio si prevede che il lavoro oggetto di contratto non possa terminare entro 24 mesi, è possibile prolungare il periodo di distacco seguendo una particolare procedura e previo consenso delle competenti autorità dell’ente dello Stato nel quale la persona è stata distaccata. La domanda di prolungamento del distacco viene presentata in anticipo, prima della scadenza dell’attuale distacco (Domanda 7.3.)

Brevi interruzioni del periodo di distacco, quali sono le ferie, un congedo per malattia o un aggiornamento professionale della durata fino a due mesi, non vengono considerati un’interruzione del distacco e non prolungano l’attuale distacco che è previsto fino a un termine di 24 mesi. Qualora il distacco fosse più breve di 24 mesi, è possibile prolungarlo al massimo fino a 24 mesi.

Durante il periodo di distacco il datore di lavoro è tenuto a informare l’ente competente su tutte le modifiche che riguardano il distacco, in modo particolare:

– qualora il distacco termini prima della scadenza prevista

– qualora vi siano dei periodi di interruzione del distacco superiori ai due mesi

– qualora il lavoratore distaccato venga assegnato a un altro datore di lavoro nello Stato di lavoro.

L’ente competente nello Stato di origine è tenuto a informare l’ente competente nello Stato di lavoro sui cambiamenti menzionati in precedenza.

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