Un genitore adottivo esercita questo diritto sulla base di un provvedimento di adozione. In conformità con la loro condizione del lavoro, possono esercitare il loro diritto a uno dei seguenti: congedo di adozione, secondo congedo per genitore adottivo, esonero parentale dal lavoro come genitori adottivi disoccupati o assistenza a un bambino adottato come persona al di fuori del sistema del lavoro. Durante questo periodo, il genitore adottivo riceve un retribuzione, o indennità o un’assistenza finanziaria, a seconda di quale dei suddetti diritti sta esercitando.
A un tutore o altra persona fisica è affidata la custodia quotidiana di un minore o che esercita l’assistenza parentale con decisione dell’autorità competente. Tale persona esercita anche i diritti genitoriali a seconda del suo status di lavoro, a condizione che abbia lo status di assicurato nell’ambito dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, che il figlio viva con lui/lei in un nucleo familiare e che il genitore biologico non abbia precedentemente esercitato tali diritti.
Un genitore affidatario che sia anche un lavoratore subordinato o autonomo, purché abbia lo status di assicurato nell’assicurazione sanitaria obbligatoria e fornisca alloggio al bambino affidato sulla base di una decisione esecutiva dell’autorità competente relativa al collocamento del minore in una famiglia affidataria, ha diritto alle prestazioni di riposo durante l’uso del congedo di affidamento, al diritto al congedo parentale, al diritto al congedo parentale nella forma del diritto al lavoro a tempo parziale, al diritto al lavoro a tempo parziale ai fini di un’assistenza più intensa del minore, nonché al diritto al congedo o al diritto al lavoro a tempo parziale per la cura di un minore con disabilità dello sviluppo.
Un genitore affidatario impiegato o lavoratore autonomo ha diritto, oltre agli altri diritti sopra elencati, al congedo di affido per un periodo continuativo di sei mesi per un bambino fino a sette anni di età, ovvero di un mese per un bambino fino all’età di quattordici anni. Il periodo di questo congedo è prorogato di ulteriori 60 giorni in caso di sistemazione simultanea di due o più bambini o di un bambino con disabilità dello sviluppo, conformemente alle normative in materia di valutazione specialistica e metodologie di valutazione.