Assicurazione pensionistica nella Repubblica di Croazia

Nella Repubblica di Croazia l’assicurazione pensionistica è uno dei rami dell’assicurazione sociale, nonché un elemento costitutivo del sistema di assicurazione sociale, il cui scopo fondamentale è quello di prevalere sui rischi sociali, conseguire la giustizia sociale e la solidarietà sociale allo scopo di mantenere e sviluppare la società. La sicurezza sociale nella società dipende dallo stato dell’economia, tuttavia l’economia si può difficilmente sviluppare senza il necessario livello di sicurezza sociale dei cittadini. Al fine di raggiungere un sistema  pensionistico sostenibile a lungo termine, il quale possa assicurare la giustizia sociale qualora si manifestassero i rischi di vecchiaia, invalidità e morte, e attraverso il quale conseguire una maggiore responsabilità del singolo per le entrate al tempo dell’anzianità, a partire dal 1° gennaio 1999 il sistema pensionistico croato è stato riformato, introducendo un sistema pensionistico misto pubblico-privato che si compone di tre livelli di assicurazione pensionistica:

 

1° livello – assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale

2° livello – assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato

3° livello – assicurazione pensionistica volontaria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato

 

1° livello – assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale

(introdotto il 1° gennaio 1999)

 

Il primo livello di assicurazione pensionistica si chiama livello di solidarietà generazionale, poiché le persone che lavorano mettono da parte i contributi per l’assicurazione pensionistica, e da quei contributi si paga la pensione agli attuali titolari del diritto alla pensione. Oltre ai contributi degli assicurati, il primo livello si finanzia anche dal bilancio dello Stato.

I principi fondamentali dell’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà intergenerazionale (1° livello) sono la reciprocità – l’ammontare della pensione dipende dalla lunghezza dell’età contributiva e dall’ammontare dello stipendio e dalla solidarietà – ridistribuzione sociale a vantaggio di determinati gruppi. Ai sensi della Legge sull’assicurazione pensionistica, in base ai principi di reciprocità e di solidarietà, agli assicurati vengono garantiti i diritti in caso di vecchiaia, di riduzione della capacità lavorativa con una rimanente capacità lavorativa o con una perdita parziale o totale della capacità lavorativa, mentre ai membri delle loro famiglie vengono garantiti diritti per il caso di decesso dell’assicurato, ovvero del titolare della pensione (diritto alla pensione di anzianità, di pensione di anzianità anticipata, pensione di invalidità, pensione di invalidità anticipata, pensione familiare, pensione minima, pensione di base). Inoltre, vengono garantiti la riabilitazione professionale, un’indennità a seguito di menomazione fisica e un rimborso delle spese di viaggio collegate al conseguimento dei diritti garantiti.

Le persone soggette all’assicurazione obbligatoria sono le seguenti:

  • lavoratori, funzionari e gli impiegati a loro equiparati secondo particolari norme, assunti nel settore statale della Repubblica di Croazia;
  • persone scelte o nominate a svolgere funzioni negli enti del potere statale, in unità amministrative locali e in unità amministrative territoriali (regionali), qualora per tale lavoro ricevano uno stipendio;
  • persone che svolgono un periodo di formazione specialistica per il lavoro secondo particolari norme;
  • persone assunte presso organizzazioni straniere con sede nella Repubblica di Croazia, e che non godono dell’immunità diplomatica (rappresentanza estera, organizzazioni e istituzioni internazionali), presso persone fisiche estere con residenza o sede nella Repubblica di Croazia, oppure presso missioni diplomatiche e uffici consolari di uno Stato estero e di organizzazioni internazionali, o rappresentanze con sede nella Repubblica di Croazia che godono dell’immunità diplomatica, oppure svolgendo un incarico personale presso cittadini stranieri, qualora ai sensi dei regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o in base a un trattato internazionale sull’assicurazione sociale non sia stabilito diversamente;
  • cittadini di Paesi terzi e persone senza cittadinanza impiegati nel territorio statale della Repubblica di Croazia, qualora ai sensi delle norme giuridiche dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o del trattato internazionale sulla sicurezza sociale non sia stabilito diversamente;
  • lavoratori in distacco i quali svolgono lavori in uno Stato straniero per un datore di lavoro con sede nella Repubblica di Croazia e le persone che lavorano in una missione diplomatica o ufficio consolare della Repubblica di Croazia all’estero;
  • lavoratori stagionali nell’agricoltura, ai sensi della Legge sulla promozione dell’auto-occupazione;
  • le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente secondo le condizioni e per il periodo temporale stabiliti dalle norme sull’occupazione;
  • persone che offrono aiuto e assistenza a reduci invalidi croati della Guerra per la Patria e che per quel lavoro ricevono un compenso secondo norme particolari;
  • persone che lavorano presso un datore di lavoro la cui sede si trova in uno stato membro nel quale vengono applicati regolamenti dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che non ha registrato una società commerciale o una filiale nella Repubblica di Croazia, per le quali viene applicata la legislazione della Repubblica di Croazia secondo norme giuridiche dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • artigiani, iscritti nel relativo registro di categoria;
  • persone che, ai sensi di norme particolari, svolgono in modo autonomo la loro attività professionale, quali ad esempio avvocati, lavoratori sanitari privati, artisti, giornalisti, educatori, lettori e traduttori, levatrici, rappresentanti delle case di riposo, persone fisiche che in modo autonomo svolgono quale attività professionale svolgono lavori di consulenza e di servizi di aiuto e di assistenza in casa e altri ancora;
  • sportivi di élite qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • persone che a motivo dello svolgimento di attività di lavoro autonomo nell’ambito dell’agricoltura e del sistema boschivo sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili;
  • persone che svolgono un’attività per la cui esecuzione non è prescritto il rilascio di autorizzazioni o di registrazione, ma che tuttavia hanno la caratteristica di autonomia e, di durata, hanno l’intenzione di creare una fonte di reddito o di utile nello svolgimento di tali attività, e in base di svolgimento di tale attività sono contribuenti dell’imposta sul reddito o dell’imposta sugli utili, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • persone che svolgono lavori domestici o un’attività sporadica ai sensi della Legge sull’artigianato, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo, oppure non siano titolari di pensione, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità a causa di una perdita parziale della capacità lavorativa;
  • persone che svolgono un’attività agricola o nel sistema dei boschi quale unica e principale attività, e sono iscritte nel registro delle imprese agricole familiari, ovvero nel registro dei possessori di boschi in qualità di gestori o di membri di un’impresa agricola familiare, ovvero sono possessori di boschi e membro del suo nucleo famigliare;
  • membri del Consiglio di Amministrazione o amministratori esecutivi di società commerciali, liquidatori e direttori di cooperativa, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo e ciò non sia regolato altrimenti da una particolare norma;
  • sacerdoti e altri ministri di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni religiose gestito dal ministero competente per le questioni amministrative, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo;
  • un genitore che svolge il proprio dovere genitoriale nel primo anno di età del bambino, e non ha una copertura assicurativa obbligatoria di altro tipo, qualora il bambino sia un cittadino croato, e qualora il genitore e il bambino siano residenti nella Repubblica di Croazia;
  • un genitore assistente, un assistente di bambini con difficoltà di sviluppo oppure un assistente di persone con invalidità secondo le disposizioni dell’assistenza sociale, per il tempo di durata di tale status;
  • un affidatario che svolge attività di affidamento standard e un affidatario che svolge attività di affidamento specializzato per bambini;
  • persone impiegate all’estero presso organizzazioni internazionali e datori di lavoro stranieri, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme estere alle quali si riferisce il trattato internazionale sulla sicurezza sociale, o qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo i regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • persone impiegate nelle istituzioni dell’Unione Europea, qualora non abbiano una copertura assicurativa obbligatoria secondo le norme dell’Unione Europea;
  • persone impiegate nel territorio statale della Repubblica di Croazia presso datori di lavoro con sede all’estero, e che non hanno una filiale registrata nella Repubblica di Croazia;
  • membri dell’equipaggio delle navi nella navigazione internazionale, il cui datore di lavoro, armatore o compagnia è una persona giuridica nazionale o estera, qualora non sia stabilito diversamente dai regolamenti dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • persone che realizzano un altro reddito secondo le disposizioni dell’imposta sul reddito, sul quale si paga un contributo per l’assicurazione pensionistica secondo le disposizioni sui contributi per le assicurazioni obbligatorie (altro reddito).

Finanziamento: il sistema della solidarietà generazionale è un sistema di prestazioni definite. La Legge sui contributi  prescrive l’obbligo di pagare i contributi allo scopo di finanziare le assicurazioni obbligatorie, tra le quali rientra anche il contributo per l’assicurazione pensionistica. I contributi sono raccolti dall’ Ufficio Imposte, mentre l’aliquota di contributo per gli assicurati che sono assicurati solamente nel 1° livello ammonta al 20%, mentre per gli assicurati che sono assicurati in entrambi i livelli obbligatori (1° e 2° livello), l’aliquota di contributo per il 1° livello ammonta al 15%.

Per l’attuazione dell’assicurazione pensionistica secondo il principio della solidarietà generazionale è competente l’ Istituto croato per l’assicurazione pensionistica

 

2° livello – assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio del risparmio individuale capitalizzato

(introdotto il 1° gennaio 2002)

Il secondo livello rappresenta il risparmio individuale capitalizzato. Il concetto di risparmio individualizzato significa che si tratta di beni personali dell’assicurato e che i fondi versati vengono registrati su un conto personale, e che in occasione del versamento nel fondo pensione obbligatorio scelto si realizza un contributo da quegli investimenti. Tale forma di assicurazione pensionistica è stata introdotta al fine di ampliare la fonte di finanziamento in rapporto all’assicurazione pensionistica obbligatoria secondo il principio della solidarietà generazionale, modo nel quale si cerca di raggiungere una maggiore responsabilità del singolo per la sicurezza nell’età avanzata.

Nel 2° livello sono assicurati obbligatoriamente gli assicurati di età anagrafica fino al quarantesimo anno. Il tasso del contributo per gli assicurati appartenenti al 2° livello è del 5% dello stipendio lordo, tuttavia gli assicurati possono essi stessi scegliere il fondo pensione obbligatorio e la categoria del fondo pensione obbligatorio nel quale verseranno tale contributo.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le persone obbligatoriamente assicurate nel 1° e nel 2° livello hanno la possibilità di scegliere all’interno della procedura di conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di anzianità anticipata in quale sistema vogliono realizzare la loro pensione, ovvero quale pensione è più conveniente per loro. Gli assicurati possono scegliere tra:

  • realizzare solo la pensione del 1° livello
  • realizzare la pensione dal 1° livello e dal 2° livello (in tal caso, la pensione dal 1° livello è determinata con un’aggiunta del 27%, indipendentemente dal momento in cui è stata completata l’anzianità contributiva (prima o dopo l’introduzione del 2° livello)).

Nel quadro del 2° livello, la fase di raccolta dei fondi si svolge per mezzo dei fondi pensionistici obbligatori, mentre la fase della liquidazione della pensione ha luogo esclusivamente per mezzo delle società assicuratrici pensionistiche. Il sistema pensionistico fondato sul risparmio capitalizzato è regolato da due leggi, a seconda se si tratti della fase di accumulo e di capitalizzazione dei contributi sulla quale si applicano le disposizioni di cui alla Legge sui fondi pensionistici obbligatori  o della fase di liquidazione delle pensioni che è regolata dalla Legge sulle società di assicurazione pensionistica.

L’ammontare della pensione dipende dall’ammontare dei versamenti dei contributi del membro del fondo pensionistico e della durata della liquidazione della pensione, e si stabilisce secondo il principio di reciprocità e del principio di determinati contributi con l’applicazione di un calcolo attuariale per mezzo di un contratto di pensione stipulato dal membro del fondo con la società assicuratrice pensionistica.

Il Registro centrale degli assicurati – REGOS  è l’istituzione competente per l’assicurazione sulla base del risparmio individuale capitalizzato.

L’agenzia croata per il controllo delle prestazioni finanziarie – HANFA vigila sul fatto che le società pensionistiche e i fondi osservino le leggi prescritte, che investano secondo la struttura prescritta e che osservino le regole di eticità nella gestione e nell’attività di marketing dei fondi e delle società.

 

3° livello – assicurazione pensionistica volontaria sulla base del risparmio individuale capitalizzato

(introdotto il 1° gennaio 2002)

Il 3° livello si fonda sulla volontarietà, e come tale è questione di scelta personale. Allo stesso modo del 2° livello, esso rappresenta il risparmio individuale capitalizzato, cosa che vi offre la possibilità che voi stessi vi assumiate la responsabilità per le vostre entrate pensionistiche e vi assicuriate un migliore standard nell’età più avanzata. Il 3° livello pensionistico rappresenta un aggiornamento delle entrate pensionistiche sulla base rappresentata da due livelli obbligatori di assicurazione pensionistica e, oltre al fatto che è volontario, porta con sé anche un maggiore livello di flessibilità rispetto ai primi due livelli, circostanza che si manifesta soprattutto nel fatto che voi stessi scegliete sia la frequenza sia l’ammontare dei versamenti nel fondo.

La raccolta di fondi nel quadro del 3° livello di assicurazione pensionistica si svolge per mezzo di fondi pensionistici volontari, mentre la pensione viene liquidata dalle società assicuratrici pensionistiche. Eccezionalmente anche le società pensionistiche possono svolgere una liquidazione temporanea delle pensioni dai fondi pensionistici volontari.

Con la riforma delle pensioni entrata in vigore il 1° gennaio 2019 è stata introdotta la possibilità di far liquidare le pensioni da parte di società di assicurazione sulla vita.

Il risparmio pensionistico volontario rappresenta l’unica forma di risparmio che include due tipologie di incentivi dello Stato; i fondi di incentivazione dello Stato e sgravi fiscali ai datori di lavoro. La Repubblica di Croazia incentiva il risparmio per la pensione, ovvero il risparmio pensionistico volontario, e inoltre concede a tutti i membri del 3° livello un incentivo che ammonta al 15% del versamento annuale fino a un massimo di HRK 5.000,00, ovvero il massimo incentivo dello Stato può ammontare a HRK 700,00. Un diritto all’incentivo ha ogni membro che risiede nella Repubblica di Croazia o è suo cittadino. Inoltre, tale diritto viene conseguito anche dai membri che non sono cittadini della Repubblica di Croazia, a condizione che abbiano la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, tuttavia tale diritto spetta loro solamente durante i periodi in cui nella Repubblica di Croazia si versano i contributi per l’assicurazione pensionistica obbligatoria del 2° livello. Il controllo che l’accertamento e la fruizione dei contributi avvenga a norma di legge viene svolto dal Ministero delle Finanze. Diventando membro di un fondo pensionistico volontario si offre la possibilità che il risparmio pensionistico volontario venga versato per lui dal datore di lavoro. Tutti i versamenti del datore di lavoro nel 3° livello di assicurazione pensionistica fino a 66,37 Euro mensili, ovvero 796,44 Euro annuali, non si considerano come stipendio. Tale somma è riconosciuta fiscalmente come una spesa, ovvero un esborso da parte del datore di lavoro.

Il contributo del fondo pensionistico volontario, ovvero il guadagno che la società pensionistica realizza gestendo il denaro del fondo, accresce il valore dei beni dei membri del fondo. Tenendo conto dello scopo del risparmio, per l’investimento di beni dei fondi pensione è caratteristico il fatto di essere a lungo termine, quindi il contributo del fondo va considerato in un periodo di tempo più lungo (ad esempio il tempo medio del risparmio nel fondo si valuta per un periodo di quindici anni).

Non vi è limitazione di partecipazione, né dal punto di vista della salute né dell’età, quindi chiunque può esserne membro, e la durata dell’esserne membro non è limitata temporalmente. Il membro sceglie l’ammontare, la durata e la dinamica dei versamenti nel fondo. I versamenti non sono obbligatori, essi dipendono dalle attuali possibilità del soggetto che effettua i versamenti. Con la cessazione dei versamenti o l’effettuazione non regolare nel fondo non si interrompe l’essere membri del fondo, bensì le somme esistenti sul conto continuano a generare entrate. Tutti i fondi versati sono di proprietà personale del membro, indipendentemente da chi ha effettuato il pagamento, e si possono ereditare. L’unica condizione per usare i fondi sono i 50 anni compiuti per quelli che il contratto di adesione in qualità di membro hanno stipulato al più tardi il 31 dicembre 2018, ovvero i 55 anni compiuti per quelli che il contratto di adesione in qualità di membro hanno stipulato il 1° gennaio 2019.

Con la Legge sui fondi pensione volontari viene regolata la fondazione e l’attività di fondi pensione volontari, mentre con la Legge sulle società assicuratrici pensionistiche viene regolata la fondazione e l’attività di società assicuratrici pensionistiche, i programmi pensionistici,  pensione nonché la loro liquidazione. L’HANFA esegue il  controllo sull’attività delle società assicuratrici pensionistiche.

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