Fruitori in rapporto di lavoro dipendente o fruitori lavoratori autonomi
Usufruisce del congedo di maternità la donna in stato di gravidanza che si trova in un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, vale a dire la madre dal ventottesimo giorno prima del termine previsto per il parto fino al settantesimo giorno successivo alla data di nascita del bambino. Ciò rappresenta la parte obbligatoria del congedo di maternità del quale usufruisce la madre del bambino.
Il congedo di maternità può anche iniziare 45 giorni prima del termine previsto per il parto.
Dopo la scadenza della parte obbligatoria del congedo di maternità, e fino a quando il bambino ha sei mesi, segue un’ulteriore parte del congedo di maternità, che la madre può, in tutto o in parte, trasferire al padre del bambino.
- L’indennità in caso di maternità per un genitore in rapporto di lavoro dipendente o autonomo, il quale soddisfa la condizione del periodo contributivo dell’assicurazione, ammonta al 100% della base imponibile quale indennità, la quale viene calcolata in osservanza delle disposizioni relative all’assicurazione sanitaria obbligatoria. Qualora non fosse soddisfatta la condizione del periodo contributivo dell’assicurazione, la retribuzione ammonta al 125% della base imponibile di bilancio (551,80 Euro).
Congedo di paternità
Un padre in un rapporto di lavoro dipendente o autonomo può prendere un congedo di paternità nel periodo dalla nascita del bambino fino a quando il bambino ha sei mesi, a seconda del numero di bambini nati, da:
– dieci giorni lavorativi per la nascita di un figlio
– 15 giorni lavorativi per la nascita di gemelli, terzine o la nascita contemporanea di più bambini.
Un padre in un rapporto di lavoro dipendente o autonomo può esercitare tale diritto per un periodo ininterrotto e a condizione che non eserciti contemporaneamente uno dei diritti previsti dal sistema di prestazioni per la maternità e paternità per lo stesso bambino.
Inoltre, il padre esercita questo diritto indipendentemente dallo stato del lavoro della madre e indipendentemente dal fatto che stia prendendo un congedo di maternità. Tuttavia, tale diritto non è trasferibile e può essere esercitato esclusivamente dal padre del bambino, in un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
Nel periodo in cui si esercita il diritto al congedo di paternità, l’indennità ammonta al 100% della base dell’indennità determinata secondo le norme che disciplinano l’assicurazione sanitaria obbligatoria (senza limiti) ed è erogata dai fondi del Bilancio dello Stato.
Fruitori che conseguono un altro reddito, agricoltori che si trovano al di fuori del sistema dell’imposta sugli utili o sul reddito, fruitori disoccupati
Questi beneficiari hanno diritto all’esenzione dal lavoro per maternità fino a quando il bambino non raggiunge 6 mesi di età.
Fruitori al di fuori del sistema del lavoro
Questi beneficiari che appartengono alla categoria summenzionata hanno diritto ad assistere il figlio per la medesima durata.
- L’indennità per l’esenzione dal lavoro per maternità e l’assistenza al bambino ammonta a 309,01 Euro al mese.
ALTRI PARTICOLARI – Assegni di maternità e indennità parentali | HZZO