PENSIONE DI INVALIDITÀ

Per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sussistenza di una perdita parziale o totale della capacità lavorativa,
  • condizione dell’anzianità contributiva

La perdita parziale o totale della capacità lavorativa può sorgere a causa di una malattia, di un infortunio al di fuori del lavoro, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

La perdita parziale della capacità lavorativa si verifica quando l’assicurato, a causa di una malattia, un infortunio fuori dal luogo di lavoro, un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, presenta alterazioni permanenti dello stato di salute non eliminabili con le cure; per via di tal alterazioni, la capacità lavorativa dell’assicurato è diminuita di oltre la metà rispetto a un assicurato sano con livello di istruzione pari o analogo e, date le sue condizioni di salute, età, istruzione e capacità, l’assicurato non può essere formato per un lavoro a tempo pieno in altre mansioni tramite la riabilitazione professionale, ma può lavorare per almeno il 70% del proprio orario di lavoro in mansioni adattate con livello di istruzione uguale o analogo alle mansioni che svolgeva prima dell’insorgenza della disabilità.

La perdita totale della capacità lavorativa si verifica quando l’assicurato subisce una perdita perpetua della capacità lavorativa a causa di variazioni permanenti del suo stato di salute, senza che vi sia alcuna capacità lavorativa residua.

L’invalido del lavoro è l’assicurato che sulla base della riduzione della capacità lavorativa, con la rimanente capacità lavorativa o la parziale e totale perdita della capacità lavorativa, ha conseguito il diritto alla pensione di invalidità o il diritto alla riabilitazione professionale.

Condizione dell’anzianità

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di un infortunio subito sul lavoro o a causa di una malattia professionale, l’assicurato consegue il diritto alla pensione di invalidità indipendentemente dall’anzianità contributiva ai fini della pensione.

Qualora la perdita parziale o totale della capacità lavorativa si fosse manifestata a causa di una malattia o un infortunio subito al di fuori del lavoro e prima che l’assicurato avesse compiuto 65 anni di età, questi consegue il diritto alla pensione di invalidità a condizione che l’anzianità contributiva maturata copra almeno un terzo del periodo lavorativo.

Per “vita lavorativa”, si intende il numero di anni interi trascorsi dal giorno in cui l’assicurato ha compiuto i 20 anni di età fino al giorno della perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Per un assicurato che ha completato un ciclo di studi universitari ovvero una triennale professionale, o un breve corso di studi professionali dopo aver compiuto i 20 anni, la vita lavorativa è calcolata a partire dall’età di 23 anni; invece, per un assicurato che ha completato un corso di studi universitari ovvero una magistrale professionale o un corso integrato triennale/magistrale a ciclo unico, a partire dall’età di 26 anni.

La durata della vita lavorativa si riduce in relazione al periodo in cui l’assicurato:

  • ha svolto un addestramento militare volontario o il servizio di leva obbligatoria,
  • era iscritto come disoccupato presso l’ufficio per l’impiego competente fino al verificarsi della diminuzione o della perdita della capacità lavorativa.

Eccezionalmente, il diritto alla pensione di invalidità consegue l’assicurato:

  • Un assicurato che ha subito una perdita totale della capacità lavorativa prima di aver compiuto i 35 anni, se, alla data della perdita totale della capacità lavorativa, aveva maturato almeno due anni di anzianità assicurativa e se la perdita totale della capacità lavorativa si è verificata durante il periodo assicurativo o entro un anno dalla cessazione dell’assicurazione,
  • dal quale si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa prima del trentesimo anno di età anagrafica, qualora abbia completato il periodo di anzianità contributiva di almeno un anno e qualora tale perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata durante il periodo coperto dall’assicurazione o entro un anno dopo la cessazione dell’assicurazione.

Pensione di invalidità anticipata 

La pensione di invalidità temporanea può essere ottenuta da una persona inabile al lavoro che è stata formata a svolgere altre mansioni tramite la riabilitazione professionale, ma che è rimasta disoccupata per un lungo periodo dopo aver completato la riabilitazione, in assenza di offerte per posti di lavoro idonei alla formazione ricevuta attraverso la riabilitazione. Il diritto a questa pensione si esercita se la disoccupazione è durata almeno 5 anni dopo il completamento della riabilitazione professionale e fino al compimento dei 58 anni di età.

Ne ha diritto anche l’invalido del lavoro che ha concluso la riabilitazione professionale, e dopo avere concluso la riabilitazione ha proseguito a lavorare, e tuttavia, successivamente, è rimasto disoccupato.

Un periodo di lavoro temporaneo per la durata complessiva di sei mesi non viene ritenuto un’interruzione della disoccupazione.

Riabilitazione professionale

La riabilitazione professionale è un insieme di misure e attività secondo le norme sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone con invalidità, che vengono svolte al fine di addestrare al lavoro un invalido del lavoro con la salvaguardia della sua rimanente capacità lavorativa.

Il diritto alla riabilitazione professionale viene in ogni caso conseguito se dall’assicurato si manifesta una riduzione della capacità lavorativa con rimanente capacità lavorativa prima di aver compiuto 55 anni anagrafici, rispettando la condizione di anzianità contributiva maturata per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità. Gli assicurati dai quali la causa della riduzione della capacità lavorativa con rimanente capacità lavorativa è un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, conseguono il diritto alla riabilitazione professionale indipendentemente dall’età contributiva.

L’Istituto di perizia, riabilitazione professionale e collocamento di persone con invalidità (ZOSI) deve verificare la rimanente capacità lavorativa dell’assicurato per altri lavori che si distinguono da quelli da lui svolti fino a quel punto.

La persona con invalidità svolge la riabilitazione professionale presso un centro di riabilitazione professionale, e dopo lo svolgimento della riabilitazione l’Istituto croato per l’occupazione fa da intermediario per l’assunzione di queste persone.

Gli assicurati con un diritto riconosciuto alla riabilitazione professionale si qualificano professionalmente e vengono assunti secondo le procedure previste dalle norme in materia per le persone con invalidità.

Delle spese della riabilitazione professionale per gli assicurati si fa carico l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica (di seguito chiamato: “Istituto”) o il Bilancio dello Stato, e includono le seguenti spese: qualificazione o scolarizzazione, trasporto, alloggio, vitto (in determinati casi) e retribuzioni.

Durante la riabilitazione professionale un invalido del lavoro ha il diritto a un’indennità che non può essere inferiore allo stipendio lordo mensile minimo che appartiene al lavoratore per un lavoro a tempo pieno, stabilito dalla norma sull’ammontare dello stipendio minimo nella Repubblica di Croazia.

Visita di controllo

Nell’ambito della procedura di vigilanza e controllo, il Ministero responsabile del sistema pensionistico può effettuare d’ufficio una visita di controllo straordinaria in relazione ai diritti determinati sulla base della riduzione della capacità lavorativa con capacità lavorativa residua, nonché della perdita parziale o totale della capacità lavorativa. La visita di controllo straordinaria determina se il referto e il parere su cui si basa la decisione finale di attribuzione del diritto sono legittimi e veritieri. Se il beneficiario non si presenta alla visita di controllo straordinaria e non vi sono giustificati motivi per tale assenza, il pagamento delle prestazioni pensionistiche verrà sospeso il primo giorno del mese successivo alla decisione di sospendere il pagamento.

Altri particolari

Il vostro diritto alla pensione di invalidità in applicazione dei trattati internazionali sull’assicurazione sociale

Qualora siate stati assicurati in uno o più Stati con i quali la Repubblica di Croazia applica trattati bilaterali sull’assicurazione sociale, la procedura per l’esercizio del diritto alla pensione di invalidità viene avviata presso il competente gestore dell’assicurazione pensionistica nello Stato contraente dove è stata stipulata l’ultima assicurazione, ovvero nello Stato contraente nel quale avete la residenza. La richiesta presentata in uno Stato contraente si considererà come richiesta presentata in tutti gli Stati contraenti nei quali avete completato il periodo assicurativo.

Quando presentate una domanda di pensione di invalidità, il gestore dell’assicurazione pensionistica di uno Stato contraente terrà conto del periodo assicurativo o di residenza trascorso nell’altro Stato contraente, qualora ciò fosse necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Nello stabilire il grado di invalidità, ogni Stato contraente applica le proprie norme nazionali. La perizia medica per le persone che hanno la residenza all’estero viene avviata sulla base della documentazione medica fornita dal gestore estero dell’assicurazione pensionistica e di invalidità. Sulla base dell’elaborazione medica complessiva e qualitativa del perito estero e della fiducia nel suo lavoro e della documentazione medica fornita, il perito autorizzato nella Repubblica di Croazia redigerà un rapporto e un parere per le necessità dell’assicurazione pensionistica croata senza visitare direttamente il richiedente.

Nelle procedure per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità in applicazione di trattati bilaterali sull’assicurazione sociale, il rapporto e il parere del perito estero non obbliga il gestore dell’assicurazione pensionistica di un altro Stato contraente con riferimento all’accertamento dell’invalidità. I periti autorizzati di ogni gestore della pensione pensionistica compiono in modo indipendente la valutazione circa l’invalidità dell’assicurato, e applicano la definizione giuridica e medica dell’invalidità in base alla propria legislazione.

La pensione di invalidità verrà liquidata indipendentemente dallo Stato membro nel quale avete la residenza.

1.2 Domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità / valutazione della capacità lavorativa / pensione di invalidità temporanea

Oltre alla domanda riportata al punto 1.2. che può essere trovata sulle pagine dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica sotto la rubrica moduli, vengono inoltre compilati gli allegati alle domande per il riconoscimento del diritto alla pensione estera (modulo aggiuntivo di domanda per la pensione di invalidità al punto 1.5.) per i seguenti paesi:

– Australia

– Svizzera
– Canada

 

Altri particolari

DOMANDE E RISPOSTE

La procedura di conseguimento dei diritti viene avviata dal medico di medicina di base quando si tratta di una persona occupata, ovvero di una persona avente la qualità di assicurato. L’intera documentazione medica, dell’estensione e del contenuto prescritti, viene preparata dal medico dell’assicurato che, contestualmente al suo parere, viene consegnata all’Istituto per l’accertamento dell’invalidità.

La procedura può essere avviata anche dietro domanda della persona in questione, qualora si tratti di un disoccupato, vale a dire che al momento della presentazione della richiesta non ha la qualità di assicurato. La domanda va presentata presso la sede locale dell’Istituto in base alla località di residenza (domicilio) del richiedente, e qualora la residenza del richiedente fosse all’estero, è competente la sede territoriale nel cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione. In questo caso, competente per la decisione su tale diritto nella Repubblica di Croazia è la sede ovvero l’ufficio dell’Istituto sul cui territorio è stata stipulata l’ultima assicurazione del richiedente.

L’assicurato ha diritto alla pensione di invalidità dal giorno del manifestarsi della perdita parziale o totale della capacità lavorativa, tenendo conto del fatto che il diritto può appartenere anche a partire da una data più tarda a seconda della richiesta presentata e alla data in cui è venuta a manifestarsi la perdita della capacità lavorativa.

Il beneficiario di una pensione di invalidità per perdita parziale della capacità lavorativa che, dopo aver esercitato tale diritto, ha maturato almeno un anno di anzianità assicurativa continuando a svolgere un altro lavoro conforme alla capacità lavorativa ridotta residua o è entrato successivamente nel sistema assicurativo, può esercitare il diritto alla pensione di vecchiaia al soddisfacimento delle altre condizioni previste.

Dunque, il fatto che il beneficiario di una pensione di invalidità per perdita parziale della capacità lavorativa (incapacità professionale al lavoro) abbia raggiunto l’età per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia non costituisce un fondamento per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

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