I familiari di un assicurato deceduto hanno diritto alla pensione ai superstiti se il de cuius (la persona deceduta) soddisfaceva una delle seguenti condizioni:
- aveva maturato almeno 5 anni di anzianità assicurativa o almeno 10 anni di anzianità contributiva o
- aveva soddisfatto i requisiti di anzianità contributiva per l’acquisizione del diritto alla pensione di invalidità o
- era beneficiario di una pensione di vecchiaia, di una pensione di vecchiaia per assicurato di lunga data, di una pensione di vecchiaia anticipata, di una pensione di vecchiaia anticipata a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, di una pensione di invalidità per perdita parziale o totale della capacità lavorativa o di una pensione di invalidità temporanea o
- sia stata titolare di un diritto alla riabilitazione professionale.
Qualora il decesso dell’assicurato fosse avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i membri della famiglia hanno diritto a una pensione familiare indipendentemente dalla durata dell’anzianità contributiva dell’assicurato.
Il diritto alla pensione familiare non può essere conseguito da un membro della famiglia che abbia provocato di proposito la morte dell’assicurato o del titolare della pensione, e per tale reato è stato condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, nonché il membro della famiglia di un assicurato, di una persona assicurata o di un titolare di pensione deceduto, il quale si è volontariamente reso inabile al lavoro al fine di ottenere la pensione familiare.
Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti:
- qualora prima del decesso del/della coniuge abbiano compiuto 50 anni di età anagrafica, oppure
- qualora abbiano meno di 50 anni di età anagrafica e prima del decesso del/della coniuge si sia manifestata una perdita totale della capacità lavorativa o la perdita totale della capacità lavorativa / inabilità si sia manifestata entro un anno dal decesso del/della coniuge, oppure
- qualora, dopo la morte del coniuge, rimangono uno o più figli aventi diritto alla pensione ai superstiti e il coniuge superstite esercita nei confronti di tali figli i doveri genitoriali. Se, nel periodo di diritto a questa pensione, una persona perde completamente la capacità lavorativa, conserva il diritto alla pensione ai superstiti.
Se il coniuge non ha ancora compiuto 50 anni al momento del decesso del de cuius, ma ne ha compiuti 45, ha diritto alla pensione ai superstiti al compimento dei 50 anni di età.
Il coniuge che compie i 50 anni nel periodo di diritto alla pensione ai superstiti conserva tale diritto in modo permanente; se tale diritto cessa prima del compimento dei 50 anni ma dopo il compimento dei 45 anni, il coniuge può riacquistare il diritto alla pensione ai superstiti al compimento dei 50 anni.
La vedova consegue il diritto alla pensione familiare anche quando il figlio dell’assicurato è nato dopo il decesso di quest’ultimo. In tal caso, il diritto alla pensione familiare le appartiene a partire dalla data di decesso dell’assicurato.
Il partner di fatto e l’ex partner di fatto con diritto al mantenimento hanno diritto alla pensione ai superstiti se hanno vissuto in comune con l’assicurato o con il beneficiario della pensione prima del suo decesso per almeno tre anni, o meno qualora, dall’unione, sia nato un figlio comune.
Lo status di coppia di fatto viene determinato in un apposito procedimento extragiudiziale avviato allo scopo di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti.
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se gli è stato riconosciuto un assegno di mantenimento tramite sentenza del tribunale.
I familiari del partner in convivenza formalizzata deceduto possono esercitare il diritto alla pensione ai superstiti alle stesse condizioni, così come quelli del partner in convivenza non formalizzata, a condizione che l’unione sia durata almeno tre anni prima del decesso e abbia soddisfatto, fin dall’inizio, i requisiti previsti per la validità di una convivenza.
Lo status di convivenza non formalizzata è determinato in uno specifico procedimento extragiudiziale, avviato per accertare l’esistenza di una convivenza non formalizzata al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti.
Un figlio consegue il diritto alla pensione familiare:
- qualora se al momento del decesso del genitore, hanno meno di 15 anni; dopo tale età, il diritto permane nei periodi di disoccupazione, fino al massimo ai 18 anni di età
- qualora si manifestasse una perdita totale della capacità lavorativa, fino all’età in cui si assicura ai figli il diritto alla pensione familiare, allora ha diritto alla pensione familiare per tutto il tempo in cui dura tale perdita
- qualora la perdita totale della capacità lavorativa si sia manifestata dopo l’età fino alla quale ai bambini viene assicurato il diritto alla pensione familiare e prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto se la persona deceduta lo ha mantenuto fino al suo decesso
- qualora se, al momento del decesso dell’assicurato, frequentano un percorso di studi o iniziano tale percorso dopo il decesso; il diritto permane fino al massimo ai 26 anni di età.
Tale diritto spetta ai figli fino alla fine del regolare periodo di scolarizzazione, al massimo, tuttavia, fino al ventiseiesimo anno compiuto. Qualora la regolare scolarizzazione fosse interrotta a causa di una malattia, il figlio ha diritto alla pensione familiare anche durante il periodo di malattia, e ciò fino al ventiseiesimo anno di età, nonché anche successivamente a quell’età, tuttavia al massimo per il tempo che è stato perduto nella scolarizzazione regolare a causa di malattia, qualora esso sia proseguito prima di avere compiuto 26 anni.
Il figlio con status di disabile con capacità lavorativa residua ha diritto alla pensione ai superstiti dopo la morte del genitore e non perde tale diritto nemmeno con l’attività lavorativa; tuttavia, il pagamento della pensione viene sospeso per la durata dell’assicurazione qualora sia impiegato per un monte ore superiore alla metà dell’orario di lavoro completo o inizi a svolgere un’attività per la quale sussiste l’obbligo del regime pensionistico.
Il figlio che subisce una perdita totale della capacità lavorativa durante il periodo di diritto alla pensione di superstiti, conserva tale diritto finché sussiste una perdita totale della capacità lavorativa e non lo perde nemmeno al momento dell’eventuale occupazione; tuttavia, il pagamento della pensione è sospeso per la durata dell’assicurazione se è impiegato per 3,5 ore al giorno o più e qualora svolga un’attività per la quale è obbligatorio il regime pensionistico.
Un genitore – padre, madre, patrigno, matrigna, compagno di vita del genitore e genitore adottivo dell’assicurato che è l’assicurato o il titolare di un diritto ha mantenuto fino alla sua morte, ha diritto alla pensione familiare:
- qualora fino al decesso dell’assicurato o del titolare del diritto abbia compiuto 60 anni di età, oppure
- qualora abbia meno di 60 anni di età, tuttavia prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto si è manifestata la perdita totale della capacità lavorativa, fino a quando dura tale incapacità.
Contraendo un matrimonio o con l’esistenza della convivenza di fatto o dell’unione civile / unione civile non registrata perdono il diritto a una pensione familiare:
- la vedova / il vedovo / una/un convivente non sposata/sposato / una/un convivente / un partner dell’unione civile non registrata, di età inferiore ai 50 anni, a meno che tale diritto abbiano a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa
- i figli dell’assicurato, il figlio per il quale all’assicurato era affidata l’assistenza da partner, i fratelli, le sorelle e altri figli senza genitori, ad eccezione dei figli che hanno tale diritto a seguito di una perdita totale della capacità lavorativa e figli che si trovano in periodo di regolare scolarizzazione, nonché i figli che hanno lo status di persona con invalidità con rimanente capacità lavorativa stabilita dalle norme sulla riabilitazione professionale e l’assunzione di persone con invalidità
Dal 1 gennaio 2023, il vedovo/la vedova può beneficiare di una parte della pensione ai superstiti oltre alla propria pensione personale (pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata o pensione di invalidità).
Le condizioni per l’utilizzo di una parte della pensione di reversibilità sono le seguenti:
– che la vedova/il vedovo sia l’unico beneficiario della pensione di reversibilità
– che abbia compiuto 65 anni
– che l’importo totale della pensione versata dall’assicurazione pensionistica obbligatoria nella Repubblica di Croazia non superi l’importo di 80 valori attuali della pensione (VAP).
La parte della pensione di reversibilità può utilizzare anche la vedova/il vedovo che non è l’unico beneficiario della pensione di reversibilità se agli altri membri della famiglia è riconosciuto il diritto sulla base della perdita totale della capacità lavorativa o al bambino con disabilità. L’importo di una parte della pensione di reversibilità è fissato al 27% della pensione di reversibilità per un membro della famiglia. L’importo minimo è fissato ai tre valori attuali della pensione (ma non più del 50% di pensione di reversibilità appartenente), e l’importo massimo di una parte della pensione di reversibilità, se la somma della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità e di una parte della pensione di reversibilità è maggiore di 80 valori attuali della pensione, viene versato pari alla diferenza fino a 80 valori attuali della pensione.
La fruizione di una parte della pensione ai superstiti è opportunamente prevista anche per il partner di fatto, il coniuge divorziato con diritto al mantenimento, l’ex partner di fatto con diritto al mantenimento, il convivente, l’ex convivente con diritto al mantenimento, il convivente non formalizzato e l’ex convivente non formalizzato con diritto al mantenimento.
Il vostro diritto alla pensione familiare in applicazione di trattati internazionali sull’assicurazione sociale
La procedura per il conseguimento del diritto alla pensione familiare può essere avviata presentando una domanda al competente gestore dell’assicurazione pensionistica nello Stato contraente nel quale avete la residenza.
La richiesta presentata in uno Stato contraente si considererà come richiesta presentata in tutti gli Stati contraenti nei quali l’assicurato deceduto ha periodi assicurativi conclusi.
La pensione familiare verrà liquidata indipendentemente dallo Stato contraente dove il membro sopravvissuto della famiglia ha la propria residenza.
1.4 Domanda di riconoscimento del diritto alla pensione familiare
Gli allegati alle domande per il riconoscimento del diritto a una pensione estera (vengono compilati con la domanda al punto 1.4) per: